Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4001  Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17785/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, che rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec medesimo EMAIL;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e RAGIONE_SOCIALE da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del medesimo legale, EMAIL;
-controricorrente- nonchè contro RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE;
-intimata-
avverso  SENTENZA  della  Corte  di  Giustizia  Tributaria  di  secondo grado della TOSCANA, n. 410/2023 depositata il 27/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 410/3/2023, notificata in data 14/06/2023, la Corte  di  giustizia  tributaria  di  II  grado  della  Toscana  rigettava l’appello  proposto  dal  RAGIONE_SOCIALE, confermando  la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da lla società RAGIONE_SOCIALE avverso  la  cartella  di  pagamento  relativa  ad  oneri  consortili  per l’anno 2016.
I giudici di appello rilevavano che la cartella de qua era da ritenere viziata  in  quanto  dall’analisi  degli  atti  risultava  che  per  lo  stesso terreno, sito Comune di Ponsacco, fg.10, part.704 nel 2015, la quota consortile per l’anno 2015 era pari ad euro 52,65 mentre nel 2016 la  stessa quota consortile era stata elevata a 291,00 senza che il RAGIONE_SOCIALE avesse in alcun modo chiarito le ragioni di tale aumento tributario.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a quattro  motivi,  illustrati  con  successiva  memoria,  il  RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
 Con  il  primo  motivo  parte  ricorrente  lamenta,  ai  sensi  dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.  violazione e falsa applicazione degli articoli 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. art. c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza era meramente apparente ed illogica. Assume che con l’atto di appello era stato ribadito che il Piano di classifica degli immobili – conclusosi con l’approvazione definitiva da parte della Regione Toscana, con
Delibera della Giunta n. 1294 del 12/12/2016 e relativa pubblicazione del Pianocostituisce lo strumento giuridico regolamentare mediante il quale il RAGIONE_SOCIALE, sulla base dei principi normativi regionali giustifica il proprio potere impositivo e opera il riparto della spesa a carico degli immobili ricadenti nel perimetro consortile, in funzione del beneficio arrecato agli stessi dall’attività di RAGIONE_SOCIALE, con motivazione del tutto carente e gravemente illogica aveva negato rilevanza agli atti coi quali il RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il piano di classifica e il piano di riparto della contribuzione (certamente idonei a motivare gli addebiti) in tal modo ponendosi in contrasto con la normativa in materia come interpretata dalla pacifica giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 17 del r.d. n. 215/1933 e 4, 8 e 28 della l.r. Toscana n. 79/2012 rilevando che i giudici di appello erroneamente avevano ritenuto che spettasse al RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’effettivo be neficio determinato sugli immobili dei contribuenti e, di riflesso, l’innalzamento della contribuzione per l’annualità di riferimento non considerando che il piano di classifica approvato dal RAGIONE_SOCIALE, sul fondamento del quale è stato emesso il ruolo impugnato, costituiva sia giustificazione del potere impositivo che specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni a fondamento dell’addebito al contribuente del contributo consortile per l’annualità di riferimento (anno 2016).
3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della RAGIONE_SOCIALE e violazione dell’art. 2697 cod.civ., non avendo la C.T.R. fatto, in ogni caso, buon governo RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti nelle controversie in materia di imposizione dei contributi consortili e dei principi enunciati in materia da Corte di cassazione.
Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento agli articoli 7, 8, ultimo comma e 18 del r.d. n. 523/1904. Assume che i giudici di appello nell’affermare che il RAGIONE_SOCIALE, con sue deduzioni, non aveva giustificato gli importi richiesti, avevano violato le norme che disciplinano il riparto dell’onere probatorio tra le parti, non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE disposizioni sull’obbligo di contribuzione riferito alle opere di RAGIONE_SOCIALE (e manutenzione) rientranti in terza categoria (art. 7 r.d. 523/1904) in relazione alle quali il beneficio e l’attualità di detto beneficio devono ritenersi sussistenti in re ipsa.
Il primo motivo va respinto atteso che la motivazione in questione non può ritenersi ‘meramente apparente’.
5.1. La C.T.R. ha così motivato: ‘ Questa Corte di Giustizia Tributaria… dall’analisi degli atti rileva che nel 2015 la quota consortile era pari ad euro 52,65 e che invece nel 2016 la stessa quota consortile veniva elevata a 291,00. Dalle verifiche effettuate inoltre veniva rilevato che l’immobile oggetto dell’imposizione fiscale era lo stesso e precisamente nel Comune di Ponsacco fg.10, part.704, cat D/7. Il RAGIONE_SOCIALE nelle proprie deduzioni si è limitato a giustificare il proprio potere impositivo, senza nulla specificare del perché’ di un tale aumento tributario. L’atto impositivo non contiene nessuna specifica motivazione che possa far comprendere al contribuente gli specifici motivi di un tale aumento, questa carenza non dà modo alla parte contribuente stessa di poter essere edotta di un riscontro oggettivo che possa dare coniugazione fiscale all’atto di riferimento. Il RAGIONE_SOCIALE, nelle sue deduzioni, non determina e non spiega che a fronte di un aumento tributario siano state eseguite opere che possano giustificare la debenza fiscale. La mutata situazione contributiva necessita ab origine di un processo logico conseguenziale che possa giustificare il quantum debeatur. Nella fattispecie, oggetto della presente lite, il RAGIONE_SOCIALE ha omesso
questa  logica  procedurale,  che  risulta  cognizione  indissolubile  fra’ l’an  ed  il  quantum debeatur. Il RAGIONE_SOCIALE, inoltre, rivendica il suo potere  impositivo,  che  anche  nella  presente  lite  non  appare  in discussione, ma che tuttavia deve essere suffragato da motivazioni che  possano  asseverare  le  richieste  finanziarie  tributarie.  Questa Corte di Giustizia, pertanto, non ravvisa elementi che possano farla disattendere quanto statuito dai Giudici di prime cure ‘.
5.2. Va ribadito che per costante giurisprudenza di questa Corte la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). Nella specie, non si può ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, in quanto si può cogliere la ratio (in sostanza i giudici di appello hanno ritenuto ravvisabile una carenza motiv azionale tale da inficiare la legittimità dell’atto impositivo)
anche se trattasi di argomentazioni all’evidenza errate in diritto, per come appresso chiarito.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo (afferenti censure certamente ammissibili in quanto non vi è alcun profilo di novità, contrariamente a quanto eccepito dalla parte contribuente, atteso che il RAGIONE_SOCIALE, sin dall’atto di appello, si è limitato a ribadire la correttezza del proprio operato e la legittimità della cartella impugnata) – motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono fondati in quanto la suindicata valutazione del Giudice regionale risulta non conforme ai consolidati principi giurisprudenziali fissati in materia da questa Corte secondo cui:
i contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dal RAGIONE_SOCIALE ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal RAGIONE_SOCIALE che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum )
deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di RAGIONE_SOCIALE sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del RAGIONE_SOCIALE il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi RAGIONE_SOCIALEari immediati e diretti derivanti dalle opere di RAGIONE_SOCIALE per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an ” del contributo, determinante ai fini del ” quantum ” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010);
in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul RAGIONE_SOCIALE, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il RAGIONE_SOCIALE stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
7. Vertendosi in ipotesi di contributi relativi all’ anno 2016 occorre tenere conto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2012, n. 79 della Regione Toscana recante la ‘ Nuova disciplina in materia di consorzi di RAGIONE_SOCIALE‘ la quale, per quello che qui interessa, così dispone: « Art. 8 ‘Partecipazione al RAGIONE_SOCIALE‘ 1. Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di RAGIONE_SOCIALE. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun RAGIONE_SOCIALE. 2. Il RAGIONE_SOCIALE è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell’ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1. 3. La partecipazione al RAGIONE_SOCIALE è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza. 4. I consorziati…. b) sono tenuti al pagamento del contributo consor tile. […]. Art. 28 ‘Piano di classifica e perimetro di contribuenza’ 1. Il RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base RAGIONE_SOCIALE linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera c). 2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività del RAGIONE_SOCIALE, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all’art. 29 Il piano di classifica adottato dal RAGIONE_SOCIALE è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorno dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della RAGIONE_SOCIALE suolo di cui all’art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998 e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta
regionale e presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE interessato. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione [….] Art. 29 ‘Contributo consortile’ I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’art. 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento dell’attività del Cons orzio, da cui traggono beneficio, nonchè per il funzionamento del RAGIONE_SOCIALE medesimo, secondo quanto previsto all’art. 24. 2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all’art. 4, comma 1, lettera b). 3. Il RAGIONE_SOCIALE, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto RAGIONE_SOCIALE spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica. 4. Il RAGIONE_SOCIALE individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce ».
8. I giudici di appello, senza valutare se i ricorrenti avevano allegato e comprovato, in modo specifico, l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute nel piano di classifica ovvero l’assenza di benefici e prendendo unicamente in considerazione le contestazioni relative al difetto di motivazione della cartella sotto il profilo dell’eccessività del quantum , hanno ritenuto fondate le censure in ragione di un difetto di prova imputabile al RAGIONE_SOCIALE, così incorrendo nella lamentata violazione di legge e non facendo buon governo RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti nelle controversie in materia di imposizione dei contributi consortili; in sostanza deve ritenersi che la motivazione che nega valenza degli atti coi quali il RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano di classifica e il piano di riparto della contribuzione e la loro l’idoneità a motivare gli addebiti, confligge apertamente con la normativa applicabile alla
fattispecie in esame e con i principi di diritto affermati in tema di contributi consortili dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. 9. In conclusione, disatteso il primo motivo ed accolti il secondo, il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda in questione sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra formulate, procedendo anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data