Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 14515-2021 proposto da:
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso d all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
– intimata – avverso la sentenza n. 3701/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello del Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Torre Gaia ed accoglieva l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia n. 14392/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso cartelle esattoriali per mancato pagamento dei contributi consortili relativi all’annualità 2014 , compensando le spese di lite.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il RAGIONE_SOCIALE Torre RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione di giudicato interno ex artt. 112, 324 c.p.c. ed art. 56, 57 D.Lgs. n. 546/1992» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di tenere conto del giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado circa l’onere, a carico del contribuente, di provare la fruizione dei servizi consortili, avendo invece posto tale onere a carico del Consorzio.
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Invero, il giudicato non può formarsi sulla ripartizione dell’onere della prova, poiché quest’ultimo non è un elemento oggetto di accertamento giudiziale definitivo, bensì una regola di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito.
1.4. La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire dunque solo da una statuizione che abbia attribuito o negato «il bene della vita» preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all’attribuzione del bene controverso (cfr. Cass. nn. 1252/2022, 2038/1996).
1.5. Allorché si tratti di questione di riparto dell’onere della prova, deve pertanto negarsi la formazione del giudicato interno, posto che il giudicato sostanziale non si forma sugli errores in procedendo (cfr. Cass. nn. 17253/2024, 31339/2023 in motiv.).
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell’art. 112 c.p.c. in raccordo all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per l’omessa valutazione del motivo n. 3 di appello relativo alla eccezione di inammissibilità del ricorso stante l’avvenuto consolidamento della delibera consortile», avendo il Consorzio eccepito che il contribuente non aveva impugnato la delibera consortile che approvava il bilancio preventivo del 2014 (atto prodromico alla cartella esattoriale), sicché la mancata impugnazione di tale delibera avrebbe comportato l’acquiescenza del contribuente alla pretesa impositiva.
2.2. La doglianza va accolta in quanto in relazione alla suddetta censura alla sentenza di primo grado, riportata nella stessa sentenza d’appello impugnata (« Lamenta l’appellante che … … la CTP ha omesso di motivare circa la inammissibilità del ricorso a seguito della mancata impugnazione della Delibera assembleare di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2014 »), i Giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell’art. 112 c.p.c. «v iolazione dell’art. 112 c.p.c. in raccordo all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per l’omesso esame del primo motivo di appello
relativo all’inapplicabilità della legge regionale n. 53 /1998», che, secondo il Consorzio, riguarda i consorzi di bonifica e non i consorzi di miglioramento fondiario, come quello di Torre Gaia, non rientrando, inoltre, i servizi oggetto della contribuzione (vigilanza, servizi sportivi, disinfestazione) tra quelli previsti dalla legge regionale per l’esenzione contributiva.
3.2. La doglianza, trattandosi di questione di diritto, senza accertamenti in fatto, va accolta.
3.3. L’ art. 14, comma 2, della L.R. 07/06/1999, n. 6, vigente ratione temporis , prevede infatti quanto segue: «I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche».
3.4. Nel caso in esame, il Consorzio ricorrente ha tuttavia natura di consorzio di miglioramento fondiario (quale previsto dall’art. 863 c.c., per il cui comma 1 «nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica»).
3.5. Ciò implica che, in assenza di una previsione normativa esplicita, i consorzi di miglioramento fondiario non sono destinatari diretti delle norme dell’art. 36 della L.R. 53/1998 , trattandosi di enti distinti dai Consorzi di bonifica.
4.1. Da ultimo, risultano inammissibili, in quanto tardivamente formulate, per la prima volta, con la memoria depositata ex art. 380bis 1 c.p.c., le deduzioni del controricorrente circa la mancanza «del potere del Consorzio di riscuotere oneri consortili mediante l’iscrizione a ruolo e, quindi, con cartella esattoriale notificata da parte dell’Agente della Riscossione».
4.2. Il giudizio di legittimità si caratterizza, invero, per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le
ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (cfr. Cass. nn. 26291/2023, 8939/2021).
5. Sulla base di quanto sin qui osservato vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, respinto il primo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da