Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/06/2025
Consorzio Contributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20774/2022 R.G. proposto da Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese (03008380796), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL e dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL;
-ricorrente –
contro
1) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 2) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 3) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 4) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 5) NOME (CODICE_FISCALE), 6) COGNOME NOME (PRTVCN70R22D122L), 7) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 8) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 9) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 10) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 11) RAGIONE_SOCIALE (00883700791), in
persona del legale rappresentante p.t ., 12) NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 13) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), 14) NOME (CODICE_FISCALE), 15) NOME (MTTRSR74C27D122W) e NOME (CODICE_FISCALE), quali eredi del sig. NOME NOME (MTTFNC43P26D236G), 16) NOME NOME (MSRFNC45B18D236B), 17) dott. NOME COGNOME (LCFFNC34M21D122J), 18) NOME (CODICE_FISCALE), 19) NOME (CODICE_FISCALE), 20) NOME (CODICE_FISCALE); tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ; avv.EMAIL;
-controricorrenti -avverso la sentenza n. 1903/2022, depositata in data 8 giugno 2022, della Commissione tributaria regionale della Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1903/2022, depositata in data 8 giugno 2022, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello proposto dalle parti, odierne controricorrenti, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese in relazione ai contributi consortili dovuti dai contribuenti per l’anno 2017 .
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che:
doveva ritenersi ammissibile, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, il ricorso introduttivo del giudizio che era stato proposto cumulativamente dai ricorrenti;
la l. regione Calabria, 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, aveva formato oggetto di dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188) nella parte in cui prevedeva che «il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, sia dovuto ‘indipendentemente dal beneficio fondiario’ invece che ‘in presenza del beneficio’. »;
la approvazione di un piano di classifica costituiva «condizione indefettibile per la determinazione dell’obbligo contributivo a carico del consorziato poiché solo il piano di classifica approvato … consente di quantificare la misura del beneficio tratto dal fondo e, quindi, l’entità del relativo obbligo contributivo, fondando il diritto del consorzio di procedere alla riscossione del contributo nella misura richiesta.»;
nella fattispecie, la pretesa impositiva si fondava « proprio sull’art. 23 della legge Regionale 11/2003, che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo» né il Consorzio aveva prodotto « documentazione da cui emerga la prova dell’adozione dei piani di classifica, ai sensi della L.R. n 11 del 23 luglio 2003, e in particolare secondo la procedura prevista all’art. 24 della stessa.»;
ne conseguiva, pertanto, che – gravando sul consorzio «la prova rigorosa dei presupposti del corretto esercizio potere impositivo» e, dunque, del «beneficio specifico e diretto conseguito dal terreno del contribuente» – in difetto di una siffatta prova («non ricavabile da atti interni provenienti dallo stesso Consorzio») la pretesa impositiva doveva ritenersi illegittima.
– Il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; resistono gli intimati con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 19, ed all’art. 103 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo – che era stato proposto (cumulativamente e collettivamente) avverso distinti avvisi di pagamento – in quanto « in astratto potrebbe convenirsi sul punto che le questioni di diritto agitate in giudizio sono tutte le medesime (ossia la richiesta di non debenza del tributo per sua asserita illegittimità), non altrettanto può dirsi per le questioni di fatto, che sono e rimangono diverse», e atteso che la posizione di ciascun contribuente risultava correlata « alla diversa ubicazione dei fondi nell’ambito del Comprensorio di Bonifica ed ai diversi indici di beneficio tecnico, economico ed idraulico su cui era stato partitamente calcolato il contributo consortile di bonifica richiesto per l’anno 2017 sulla base d el Piano di Classifica vigente» (a fronte di «immobili distinti talvolta posti a distanza di oltre 3040 km l’uno dall’altro, ubicati per di più in oltre 10 Comuni diversi»); così che, in definitiva, la Corte di merito avrebbe dovuto dar applicazione al (diverso) principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 30 aprile 2010, n. 10578) siccome « solo dato comune che riguarda i 20 controricorrenti è che tutti gli immobili sottoposti a contributo ricadono nel Perimetro di contribuenza del Comprensorio di bonifica del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese».
-Questo motivo è destituito di fondamento.
2.1 -La lettura più ristretta del cumulo soggettivo delle azioni, patrocinata dalla pronuncia di legittimità nel motivo di ricorso evocata,
è stata, difatti, dalla Corte superata secondo una prospettiva ricostruttiva, cui va data continuità, che -nel rilevare l’applicabilità, nel processo tributario, dell’art. 103 cod. proc. civ., insussistenti (distinte) disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ne possano predicare l’incompatibilità col rito , -ha avallato, per l’appunto, l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti suscettibili di impugnazione, ove il ricorso esponga questioni comuni dalla cui definizione dipenda la decisione delle cause (Cass., 22 febbraio 2013, n. 4490 cui adde Cass., 31 agosto 2023, n. 25549; Cass., 20 aprile 2016, 7940).
E, in particolare, si è condivisibilmente rimarcato che la specificità delle questioni di fatto sottese alle definizioni delle diverse domande -e, dunque, l’articolazione dei dati fattuali che, così come si prospetta nel motivo di ricorso in esame, risultino posti a fondamento delle causae petendi -non esclude ex se l’ammissibilità del cumulo soggettivo ma ne predica semmai la soluzione con la (pur prevista) separazione delle cause connesse.
-Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’esistenza di un Piano di classifica che allegato alle controdeduzioni depositate nel giudizio di gravame -risultava specificamente indicato negli avvisi di pagamento impugnati.
-Il motivo è inammissibile.
4.1 – Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l’omesso esame di elementi istruttori – e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).
Il piano di classifica, pertanto, non può costituire ex se il fatto decisivo che -quale elemento di fattispecie o dato probatorio secondario -può venire in considerazione nel vizio di motivazione sotteso al parametro del sindacato di legittimità previsto da ll’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto lo stesso esprime -col piano di ripartizione delle spese consortili -quel particolare nesso che intercorre tra proprietà consorziate e opere di bonifica e che integra, a sua volta, il presupposto impositivo rilevante nella dimensione del beneficio fondiario che quelle proprietà ed opere astringe; così che la presunzione ( iuris tantum ) che ha ad oggetto la vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio (cfr., ex plurimis , Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722), in tanto sussiste in quanto sia stato adottato un piano di classifica dal quale desumere il beneficio fondiario che dalle opere di bonifica consegue (v., ex plurimis , Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26395; Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
Il che, in sintesi, esplicita come il fatto decisivo non possa che ascriversi -piuttosto che al piano di classifica, nella sua indistinta dimensione, -al cennato nesso che (volta a volta) astringe il dato materiale (l’intervento di bonifica) e lo specifico terreno che ne ritrae un beneficio fondiario.
5. -Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 132 n. 4 cod. proc. civ., sull’assunto che devolute al giudizio relazioni tecniche di parte -il giudice del gravame -nel concludere per il difetto di prova del «beneficio specifico e diretto conseguito dal terreno del contribuente» – né aveva preso in considerazione dette relazioni tecniche né aveva esaminato la stessa richiesta di una C.T.U. da esso esponente formulata «qualora non si ritengano sufficienti le relazioni tecniche depositate».
-Questo motivo è fondato, e va accolto.
6.1 – A fronte, come anticipato, delle conclusioni cui il giudice del gravame è pervenuto in punto di mancato assolvimento dell’onere probatorio che è stato ascritto alla parte, odierna ricorrente, v’è, infatti, che -così come si deduce in ricorso con specifica indicazione degli atti probatori prodotti in giudizio e della cennata richiesta formulata in via di subordine, così che il ricorso risulta (al riguardo) pienamente autosufficiente, -l’onere in questione era stato sostenuto tanto con produzione di relazioni tecniche di parte -nel cui contesto risultavano prodotti stralci di cartografia tratta dal piano di classifica -quanto con la cennata richiesta (in subordine) di una C.T.U.
In tema di consulenze tecniche di parte, la Corte ha rilevato, in più occasioni, che se la relazione di stima dell’Ufficio non ha efficacia dimostrativa ex se della fondatezza della pretesa impositiva, stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice (Cass., 24 febbraio
2020, n. 4864), ciò non di meno essa predica il suo esame da parte del giudice che, pertanto, può porla a fondamento della decisione, in ragione della sua correttezza e concludenza, dietro motivato esame dei suoi contenuti (v. Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193).
E, per quanto prodotte dette relazioni tecniche di parte, alcun esame ne risulta operato se non nel (del tutto) generico, ed indistinto, rilievo secondo il quale la prova non risultava «ricavabile da atti interni provenienti dallo stesso Consorzio».
6.2 – Per di più, dalla gravata sentenza nemmeno emerge una qualche considerazione della ridetta richiesta di assunzione di una consulenza tecnica di ufficio, una volta che -nonostante le ridette produzioni a contenuto tecnico-estimativo -si perveniva alla cennata conclusione sul difetto di prova.
Come, poi, la Corte ha avuto modo di rilevare (anche con riferimento al rito tributario; v. Cass., 6 novembre 2013, n. 24903; Cass., 23 aprile 2010, n. 9790), se la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, questi, ciò non di meno, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando conto di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare; ne consegue pertanto che – nelle controversie che, per il loro contenuto (così come nella fattispecie; v. Cass., 23 aprile 2010, n. 9790, cit.), richiedono un accertamento tecnico – il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (v., ex
plurimis , Cass., 13 maggio 2024, n. 13038; Cass., 16 dicembre 2022, n. 37027; Cass., 1 settembre 2015, n. 17399).
-L ‘impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto (il terzo), con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.