Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11105 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8293/2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ISERARAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza n. 77/02/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di secondo grado di Trento, depositata il 27/8/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria di secondo grado di Trento aveva accolto l’appello del Consorzio RAGIONE_SOCIALE di Isera avverso la sentenza n. 259/2015 della Commissione tributaria di primo grado di Trento in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso cartella esattoriale, notificata da Equitalia Nord SRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, relative al pagamento dei contributi consortili relativa all’omesso versamento di contributi consortili per l’annualità 2011.
Il Consorzio resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva, la Concessionaria è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., «violazione della norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c. (mancata e comunque insufficiente motivazione) circa l’esistenza, nel caso di specie, del perimetro di contribuenza dei fondi consorziati ricompresi nel perimetro consortile del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Isera».
1.2. La censura va disattesa.
1.3. Va premesso che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che, anche a Sezioni Unite, ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l’Ente ed i contribuenti.
1.4. I contributi consortili di bonifica costituiscono, invero, oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015).
1.5. L’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, comporta l’onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. n. 20359/2021).
1.6. L’adozione del piano di classifica, infatti, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provata dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 c.c.., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in
oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
1.7. Le SS.UU. hanno avuto dunque modo di affermare, in particolare, che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» (cfr. Cass. SSUU n. 11722/2010).
1.8. Le SSUU, con la sentenza n. 26009 del 30/10/2008, hanno inoltre affermato che «in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo».
1.9. È stato anche affermato (cfr. Cass. n. 17066/2010) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato, con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al Giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5° co., D.Lgs. 546/1992, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo.
1.10. Questo principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui «in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al Giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al Giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente».
1.11. La sentenza n. 2241 del 2015 ha altresì delimitato l’ambito della contestazione specificando che grava sul contribuente idonea a vincere la suddetta presunzione ed affermando che «il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal
fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo» (cfr. Cass. n. 654/2012; Sez. Un. n. 11722/2010).
1.12. Tale indirizzo – seguito da moltissime altre decisioni – muove dalla constatazione che il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell’art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010, nonché infine Cass. n. 13176/2014).
1.13. Ne consegue che, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria, ma il presupposto di tali principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita.
1.14. La contestazione specifica del piano, dinanzi al Giudice tributario, è necessaria non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009/2008, cui adde Cass. n. 17066/2010).
1.15. Inoltre, è stato chiarito che «in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi
acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere» (cfr. Cass. n. 2705720; conforme Cass. n. 27469/2016; n. 29668/2021).
1.16. Tale interpretazione è rispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è dunque legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono, nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr. Corte Cost. sent. n. 188/2018, cit., in motivazione).
1.17. Pertanto, la sussistenza del «beneficio idraulico», presupposto dell’imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell’asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione.
1.18. Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l’onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le Commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha dato per presupposta l’esistenza del perimetro di contribuenza e del relativo piano di classifica, in quanto circostanza incontroversa, siccome non contestata dal ricorrente (cfr. pag. 1 sentenza impugnata «Il ricorrente sosteneva … che l’obbligo del versamento consortile non deriva solo dalla circostanza che il fondo si trova all’interno del perimetro che può potenzialmente godere dei vantaggi e/o utilità offerte dal Consorzio, ma è anche necessario che il fondo fruisca in concreto di tali vantaggi/utilità e, di conseguenza, ne ricavi un effettivo miglioramento…»), essendosi lo
stesso limitato a dedurre, con l’impugnazione della cartella e nel corso del giudizio, la carenza in capo al Consorzio del potere impositivo per mancata prova dell’esistenza del beneficio specifico in favore degli immobili di loro proprietà.
1.19. Il Giudice di appello, con congrua motivazione, ha fatto dunque corretta applicazione dei principi sopra illustrati, giacché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo del ricorrente era da reputarsi, comunque, presunto in ragione della pacifica comprensione dell’immobile nel perimetro dell’intervento consortile.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del Consorzio, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore del Consorzio controricorrente, in misura pari ad Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità