Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22184 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13210/2020 proposto da:
Consorzio RAGIONE_SOCIALE Valdarno (C.F.: n. 06432250485), con sede legale in Firenze (Fi), al INDIRIZZO in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. NOME COGNOME rappresentato e difeso dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL), giusta procura in calce alla memoria di nomina e costituzione del nuovo difensore, in sostituzione del difensore originariamente designato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza n. 1222/5/2019 emessa dalla CTR Toscana in data 09/09/2019 e non notificata;
Cartella pagamento contributi consortili -Approvazione piano di classifica e perimetro di contribuenza
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi consortili dovuti con riferimento ad alcuni immobili siti nel Comune di Barberino Val Elsa.
La CTP di Siena rigettava il ricorso, richiamando la giurisprudenza in materia di presunzione del beneficio e la mancanza di adeguata prova contraria da parte della contribuente.
Sull’impugnazione di quest’ultima, la CTR della Toscana accoglieva il gravame, affermando che difettava la prova circa la delibera di approvazione, da parte delle autorità competenti, del piano di classifica e del perimetro di contribuenza e quella, a c arico del Consorzio, dell’effettivo beneficio al quale si collegava il richiesto contributo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 28 e 29 l.r. Toscana n. 34/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il Consorzio non avesse fornito la prova dell’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza da parte delle autorità competenti.
1.1. Il motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta dal Consorzio sin dal primo grado di giudizio si desume che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza sono stati adottati (rispettivamente, in data 22.4.2009 e in data 13.5.2011) dal Commissario Straordinario del Consorzio e poi regolarmente approvati dalle Province di Firenze e di Siena, in sede di controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della l.r. n. 34/1994, ratione temporis all’epoca (2011) vigente.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 17 r.d. n. 215/1993 e 15, comma 2, e 16 l.r.
Toscana n. 34/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto la illegittimità del perimetro di contribuenza perché era stato fatto coincidere dal Consorzio con il Comprensorio consortile.
2.1. Il motivo è fondato.
L ‘ art. 15 della l.r. Toscana dispone che <>.
Dalla lettura della norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma che nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13815 del 2019).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, dimostrata l’infondatezza delle contestazioni concernenti la legittimità del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, persisteva la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto del conseguimento del beneficio.
3.1. Il motivo è fondato.
In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l ‘ immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell ‘ avvenuta approvazione del piano di classifica e dell ‘ inclusione dell ‘ immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l ‘ onere di provare l ‘ inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l ‘ onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022).
In particolare, in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest ‘ ultimo dell ‘ immobile del contribuente, grava sul Consorzio l ‘ onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l ‘ inclusione dell ‘ immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell ‘ ambito di un piano di classifica, comporta l ‘ onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l ‘ insussistenza del dovere contributivo, di provare l ‘ inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell ‘ obbligo di contribuzione, ai sensi dell ‘ art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell ‘ avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell ‘ immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell ‘ abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 31/10/2014; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021).
Ragion per cui, una volta dimostrata la regolare approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, l’esistenza del beneficio deve presumersi, sia pure iuris tantum , con la conseguenza che l’onere di provare il contrario grava sul contribuente.
L’accoglimento del presente motivo non esclude la necessità di rinviare la causa per le valutazioni in ordine all’assolvimento del detto onere probatorio, non avendo il consorzio trascritto, in osservanza del principio di autosufficienza, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il ricorso originario del contribuente, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avesse formulato contestazioni specifiche riguardanti il piano di classifica o si fosse limitato a denunciare la presunta illegittimità del detto piano e del perimetro di contribuenza per mancata
approvazione delle Province competenti per territorio.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 546/1992 e 132, primo comma, n. 4) (è da presumersi del c.p.c.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso, a suo dire, una motivazione apparente in ordine alla prova, da parte del consorzio, di un beneficio concreto e specifico.
4.1. Il motivo è fondato.
E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall ‘ art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico, nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell ‘ art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell ‘ omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l ‘ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali
argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).
Orbene, nel caso di specie, la motivazione si pone al di sotto del cd. Minimo costituzionale, essendosi la CTR limitata apoditticamente ad affermare che il consorzio non avrebbe fornito la prova dell’effettivo beneficio al quale si collegava il richiesto contributo ‘mancando in atti alcun concreto e specifico riferimento a ben efici di tal guisa’.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.6.2025.