Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24329/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
-intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di LECCE n. 578/2022 depositata il 03/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, innanzi alla CTP di Lecce, l’ingiunzione di pagamento n. 00000206595, con la quale la società RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionario alla riscossione per il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.693,22 per i contributi dell’anno 2014 .
Con sentenza n. 1892/05/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. 5, ha accolto il ricorso.
3 . Avverso la predetta pronuncia, l’Ente consortile ha proposto gravame, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio, giacché, a fronte del Piano di Classifica, prodotto in giudizio, sarebbe a carico del contribuente dimostrare l’insussistenza del beneficio; l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, avendo a suo avviso la CTP di Lecce posto a base del proprio decisum generiche presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza; la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c .c. e della L.R. n. 4 del 13.3.2012, in relazione ai presupposti del tributo, che la Commissione avrebbe del tutto trascurato a danno delle ragioni impositive del Consorzio. Ha indi chiesto l’annullamento della decisione ed il rigetto dei motivi di censura sollevati in primo grado.
Con sentenza n. 578/2022 la CTR di Puglia Sez. Staccata di Lecce ha rigettato l’appello. Pur ritenendo che il beneficio non sia legato ad un rapporto sinallagmatico ma che sia un tributo di scopo per le opere di bonifica, tuttavia, nel caso specifico, ha rilevato che, in assenza di prova da parte del Consorzio di qualsivoglia esecuzione di opere, una perizia di parte aveva dimostrato che le opere consortili erano in stato di abbandono e che il consorziato era costretto a effettuare interventi di manutenzione che sarebbero stati di competenza del Consorzio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
L’intimato non ha depositato contr oricorso.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , nonché l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c .p.c.
1.1. Il Consorzio lamenta che il giudice di primo grado abbia valorizzato esclusivamente la consulenza di parte presentata dal contribuente, trascurando le deduzioni del Consorzio stesso, il quale aveva depositato, al momento dell’iscrizione a ruolo dell’appello, sia un elenco riepilogativo dei lavori eseguiti negli anni 2014-20152016, che evidenziava interventi manutentivi anche per l’anno di imposta contestato (2014) nel sottobacino “SAMARI”, sia una relazione tecnica che evidenziava i benefici di difesa idraulica per gli immobili del consorziato. La CTR non avrebbe tenuto conto di questa documentazione, né avrebbe esaminato le motivazioni portate dal Consorzio.
1.2. Il motivo, per come formulato, va ricondotto alla ipotesi di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., contestandosi la omessa pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Così qualificato il motivo, che il ricorrente tenta invece di ricondurre alla doppia ipotesi di cui al n. 4 e 5 del comma sopra indicato, consegue che la censura è inammissibile.
1.3. La doglianza si scontra infatti con il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, e senza che la ricorrente abbia dimostrato una divergenza delle ragioni di fatto alla base delle due decisioni di merito (Cass. 28/05/2024, n. 14846).
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2729 c.c.; la violazione dei principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e della L.R. Puglia n. 4 del 13.3.2012, in relazion e all’art. 360, n. 3 c .p.c.
2.1. Si eccepisce, in particolare, l’errata applicazione delle norme sull’onere della prova da parte della CTR, che avrebbe indebitamente richiesto al Consorzio di provare l’esistenza del beneficio per il contribuente, anziché ritenere valida la presunzione derivante dal Piano di Classifica, atteso anche che il contribuente non avrebbe fornito prove sufficienti per dimostrare l’assenza di benefici.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Sebbene manchi una specifica e puntuale impugnazione o contestazione del piano di classifica e riparto, nonché una prova contraria concreta e idonea a superare la presunzione di vantaggiosità (ossia il beneficio) derivante dall’attività di bonifica svolta dal Consorzio, si è finito per attribuire all’ente consortile l’onere di dimostrare l’infondatez za delle osservazioni sollevate dalla parte opponente (contenute nella consulenza tecnica di parte e recepite dalla Corte di gravame).
2.4. In sostanza, anche in assenza di un’effettiva impugnazione del piano di classifica e di una prova circostanziata che dimostri l’assenza di utilitas , si è di fatto imposto al Consorzio l’onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta impositiva, ovvero l’esistenza di uno specifico beneficio per il fondo interessato, determinando così un’inversione dell’onere della prova , come se il Consorzio, per ciascun anno successivo a quelli considerati nel Piano, fosse tenuto a dimostrare annualmente l’esecuzione di ogni intervento di manutenzione delle opere di difesa idraulica, al fine di confermare la persistenza del beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile.
2.5. Viceversa, questa Corte (Cass 18/02/2025, n. 4126) ha anche recentemente ribadito che ‘secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e
diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an ” del contributo, determinante ai fini del ” quantum ” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio ‘ (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010);
in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
In termini generali deve dunque rilevarsi che l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079;
Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144)’ .
2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono ed in conformità con i principi espressi da questa Corte consegue la fondatezza del motivo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sede di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sede di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Rigetta il primo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.