Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4026 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4026 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7645/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale come da pec EMAILordineavvocatilivornoEMAIL;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Firenze, con domicilio digitale come da pec EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1475/2016 depositata il 13/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 1475/29/2016 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento relativa ad oneri consortili per l’anno 2012.
I giudici di appello rilevavano che l’atto impositivo risultava legittimo in quanto era stata data dimostrazione della corretta adozione del piano di classifica ed osservavano che nella specie perimetro di contribuenza e comprensorio coincidevano, a nulla rilevando la paventata violazione del disposto di cui all’art. 15, comma 2, l.r. Toscana n. 34/1994.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria, la RAGIONE_SOCIALE
il RAGIONE_SOCIALE Basso Valdarno resiste con controricorso e successiva memoria del nuovo difensore Avvocato NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 860 c.c., agli artt. 8,9,10 e 11 del r.d. n. 215/1933, agli artt. 15 e 16 l.r. Toscana n. 34/94 ed all’art. 2729 c.c. Assume che i giudici di appello, violando il principio dell’onere proba torio di cui all’art. 2697 c.c., avevano ritenuto che la formale adozione del Perimetro di contribuenza e del Piano di classifica, pone a carico della parte contribuente l’onere di provare l’inesistenza delle opere e/o attività di bonifica eseguite dal Consorzio e l’assenza di un qualsiasi beneficio arrecato al fondo, godendo il Consorzio, perciò, di una presunzione ( iuris tantum ) che avrebbe legittimato la richiesta del contributo di
bonifica. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che la ricorrente aveva contestato nei propri scritti difensivi, sin dal primo grado in modo specifico, il contenuto oltreché che la illegittimità degli atti amministrativi (Perimetro di contribuenza e Piano di classifica) e perciò “i presupposti” su cui si fondava “la pretesa impositiva” dell’ente resistente, determinando una inversione dell’onere probatorio a carico del Consorzio stesso. Precisa di avere espressamente contestato, in presenza della mancata approvazione di un Piano Generale di Bonifica (art. 8 l.r. Toscana, carenza da sola idonea ad invertire l’onere probatorio a carico del Consorzio, in forza dei principi espressi da Cass. 2241/2015), la legittimità ed il contenuto del Perimetro di contribuenza di cui mancava la delimitazione prevista ex legge (art. 15, comma 2, l.r. 34/1994) e perciò la presunzione di inclusione della proprietà del ricorrente sottoposta a contribuzione nonchè l’erroneità del meccanismo di calcolo del tributo di cui al Piano di Classifica in quanto basato sul parametro, iniquo e improprio, della rendita catastale.
2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti precisando che il “fatto storico”, ignorato dal giudice di appello, emergeva dagli atti processuali ed era relativo all’assenza di interventi e/o opere di bonifica e/o manutenzione effettuate dal Consorzio nell’anno 2012, come risultava documentato nella perizia tecnica dello studio RAGIONE_SOCIALE che dimostrava, in modo specifico, che nell’anno di riferimento (2012) nessuna opera e/o intervento di manutenzione idraulica e/o di bonifica era stato effettuato dal Consorzio resistente tale da giustificare la contribuzione richiesta, “fatto storico”, – che il Consorzio non aveva mai contestato – che risultava suffragato da ulteriori elementi indiziari, gravi, precisi e tra di loro concordanti, analiticamente richiamati in ricorso.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. circa l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo in violazione dell’art. 7 le gge 212/2000 nonché dell’art. 3 legge 241/90 atteso che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo avanzata sia in primo grado che in appello.
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate.
Il primo motivo è privo di fondamento.
5.1. La società contribuente lamenta l’omessa considerazione della violazione degli oneri probatori a carico del Consorzio, ponendo l’accento sulla mancanza di una delimitazione del perimetro di contribuenza all’interno del comprensorio di bonifica prevista ex lege e ritenendo che perimetro di contribuenza e comprensorio consortile non possano coincidere. A tal fine richiama la valenza della legge regionale (vigente ratione temporis ) n. 34/1994 il cui art. 15 così disponeva:« (Partecipazione al Consorzio) 1. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extraagricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività d i bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all’art. 33 comma 2. Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”….».
5.2. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro
esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an ” del contributo,
determinante ai fini del ” quantum ” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010);
– in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
5.3. Ciò posto deve ritenersi che la Commissione tributaria regionale si è attenuta nella sua decisione ai principi già espressi da questa Corte e, in particolare, al principio per cui ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (cfr. Cass. n. 9511/2018) e che laddove si discorra – come nel caso di specie – di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).
5.4. I giudici di appello hanno, pervero, accertato, con ragionamento in fatto che non può in alcun modo ritenersi censurabile in questa sede in quanto non contraddittorio, logico e congruamente motivato, che nel caso in esame risultava che l’immobile di p roprietà della società si trovava all’interno del perimetro territoriale che beneficiava delle opere de quibus , non potendosi, in via di principio escludere la corrispondenza fra perimetro di contribuenza e comprensorio.
5.5. Il Consorzio ha condivisibilmente osservato che l’art. 15, comma 2, della l.r. n. 34/1994, nello stabilire che il perimetro di contribuenza viene delimitato ‘nell’ambito del comprensorio consortile’, ha voluto precisare che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato entro i limiti del comprensorio, non potendosi estendere oltre ma non ha assolutamente previsto ed imposto la non coincidenza tra comprensorio consortile e perimetro di contribuenza. Tale tesi si pone in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte. In particolare Cass. n. 22076/2023 ha evidenziato che: ‘ come già affermato da questa Corte in fattispecie del tutto assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 13815/2019 in motiv.) non costituisce violazione di legge la coincidenza tra il perimetro di contribuenza ed il perimetro consortile ed invero, l’art. 15 della L.R. Toscana dispone quanto segue: «Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215»; dalla lettura della norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma che nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso ‘. Non appaiono, quindi, fondate l’eccezione secondo cui andrebbe esclusa la legittimità di una identificazione del
perimetro di contribuenza con il comprensorio (perimetro) consortile.
Appare, dunque, legittima la condotta del Consorzio che ha valutato, nel Piano di classifica, a seguito di uno studio tecnico, che il reticolo idrografico gestito dall’Ente era presente nell’intero comprensorio, stabilendo, quindi, che l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e delle opere di bonifica ed idrauliche doveva essere svolta nell’intero territorio di competenza, non essendovi aree o zone che non ricevevano un beneficio da tale attività; in sostanza, quindi, constatata l’esistenza di un beneficio diretto per tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, ha delimitato ed individuato i terreni soggetti agli obblighi contributivi, facendoli coincidere con il perimetro consortile.
L’esatta individuazione del perimetro di contribuenza non è, del resto, attività indispensabile per la legittimità dell’imposizione contributiva, dal momento che i presupposti per il sorgere dell’obbligo di contribuzione sono costituiti dalla sola ricomprensione degli immobili nel comprensorio di bonifica e dalla esistenza di un beneficio ritratto dagli immobili onerati per l’effetto dell’attività di bonifica.
Il r.d. n. 215/1933, invero, non ha imposto alcun termine per l’adozione del provvedimento di delimitazione del perimetro di contribuenza; a ciò si aggiunga che la previsione, nell’art. 11 del r.d. n. 215 del 1933, di un momento provvisorio e di un momento definitivo, nella determinazione dell’area di debenza, implica una progressività nella formazione della platea dei contribuenti, con la conseguenza che, come all’inizio, la non redazione del perimetro di contribuenza può significare che la platea dei soggetti a contributo si identifica con l’area del comprensorio, così, alla fine delle opere, si possono avere messe a punto soggettive e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto dell’adozione del perimetro di contribuenza – che delimiti la platea dei contribuenti – la ripartizione
è effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica.
In questa sede va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: « in tema di contributi di bonifica, l’art. 15 della l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, va interpretato nel senso che, se il perimetro di contribuenza non può essere più esteso del comprensorio consortile, nulla vieta che detto perimetro coincida con il comprensorio stesso, con conseguente legittimità del piano di classifica recante l’identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio ».
5.7. Occorre, quindi, precisare che nel caso in esame la società contribuente non ha allegato e dedotto elementi tali da giustificare una disapplicazione del piano di classifica, non essendo, quindi, configurabile alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., non vertendosi in ipotesi in cui la suddetta vantaggiosità doveva essere provata ad opera del Consorzio, fermo restando quanto sopra cennato in ordine alla natura delle opere de quibus .
5.8. Il motivo appare, poi, non autosufficiente nella parte in cui non chiarisce sotto quale profilo la citata relazione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e le dichiarazioni dei dipendenti sarebbero idonee a comprovare e del tutto generica .
l’assenza di un beneficio diretto e continuo mentr ed aspecifica appare la contestazione sulla eccessività del quantum Il ricorso, peraltro, è da ritenere inammissibile nella parte in cui, sotto la censura di violazione di legge, contesta i contenuti del piano di classifica, censure la cui valutazione implica verifiche di fatto sottratte alla cognizione di legittimità, oltretutto sulla base di prospettazioni di natura assiomatica che non mettono la Corte nella condizione di verificare il vizio di violazione di legge, in disparte la considerazioni per cui, per di più, si tratterebbe di censure desumibili da una consulenza di parte.
5.9. La parte invoca, infine, la mancanza di un piano generale di bonifica ai sensi dell’art. 8 l.r. citata (richiamando cass. 2241.2015) ma trattasi di questione nuova secondo le medesime indicazione dei motivi del ricorso introduttivo che fa la contribuente nel ricorso per cassazione, non avendo la parte chiarito, apparendo sul punto il ricorso carente sotto il profilo dell’autosufficienza, allorquando ed in quali esatti termini detta questione sarebbe stata formulata nel corso del giudizio di merito.
Il secondo motivo è inammissibile.
6.1. Va premesso che l’attuale testo dell’art. 360, primo comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).
In altri termini, l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex
multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35947 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
Nel caso in esame dalla disamina delle censura emerge chiaramente che la parte richiama la omessa valutazione di una consulenza di parte e di dichiarazioni di terzi -entrambe riguardanti la mancanza di interventi nell’anno di imposizione (2012) ed interventi in proprio di regimentazione delle acque (sempre nell’anno 2012) – ma a parte la omessa specificazione di elementi atti a comprovare che si tratterebbe di fatti decisivi, emerge in modo palese il tentativo della ricorrente di rimettere in discussone la valutazione di elementi di prova di competenza esclusiva del giudici di merito.
7. Il terzo motivo appare infondato sulla scorta della condivisibile giurisprudenza per cui alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1° marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).
Orbene la società ricorrente lamenta la mancata specifica indicazione nell’atto impugnato di: interventi di bonifica eseguiti, la loro epoca,
il relativo costo e la loro localizzazione sicchè deve ritenersi che, per quanto via sia stata, in effetti, una omessa pronuncia, le stesse indicazioni in fatto della ricorrente in ordine a carenze motivazionali inducono ad escludere la sussistenza di un vizio di motivazione dell’atto impositivo.
In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, nella somma di 2.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data