Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11252 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6174/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO PER RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZONOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1738/2020 depositata il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza n. 1738/2020 con la quale la C.T.R. Puglia ha disatteso l’eccezione di carenza motivazionale della cartella esattoriale; nel merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul Consorzio concernente l’inserimento dell’impianto nel comprensorio del consorzio e la realizzazione delle opere, nei bacini di pertinenza, a tutela del territorio attraverso la regimentazione delle acque ed il drenaggio delle piattaforme viarie e delle cunette. Aggiungono i giudici regionali che il Piano di classifica risulta regolarmente adottato dal consorzio con legge reg. puglia n. 4/2012 non contestato dalla contribuente e non impugnata dinanzi al TAR.
Ricorre per la cassazione della summenzionata sentenza la società, svolgendo sei motivi illustrati nelle memorie difensive.
Replica con controricorso e memorie il consorzio.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c; nonché mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento all’eccezione preliminare circa il vizio di motivazione nella pretesa contributiva; per avere la Commissione regionale disatteso l’eccezione proposta con riferimento al deficit contenutistico della cartella esattoriale, statuendo che la cartella contiene gli elementi minimi di motivazione che hanno consentito
all’appellante l’esercizio del diritto di difesa. Assume la società ricorrente di aver denunciato il vizio di motivazione con riferimento all’aumento dei contributi consuntivi rispetto alle annualità precedenti non motivate con l’atto impositivo.
Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 860 c.c., 10 e 11 del r.d. n, 215 del 1933, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché illegittimità della sentenza; per avere il collegio d’appello erroneamente applicato i principi relativi alla distribuzione dell’onere della prova in merito alla sussistenza del beneficio arrecato ai beni di proprietà della società. Sostiene la società autostrade di avere eccepito l’assenza di vantaggi fondiari alla luce della peculiare situazione fattuale dell’autostrada producendo a tal proposito una relazione peritale. Nonostante la documentazione prodotta, il decidente ha ritenuto che l’inserimento degli immobili nel comprensorio del piano di classifica fosse sufficiente a determinare l’imposizione tributaria a carico del consorziato, facendo riferimento alla relazione tecnica prodotta dal Consorzio, senza motivare in merito agli elementi probatori prodotti dalla stessa attraverso la consulenza peritale. In altri termini attraverso la deduzione del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., la società lamenta l’omesso esame della documentazione prodotta in giudizio.
Il terzo mezzo di ricorso prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché mancata pronuncia sugli elementi di prova offerti dalla società in merito alla insussistenza del beneficio fondiario. Con detta censura, la società ripropone le argomentazioni già svolte con la precedente doglianza.
Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; nonché la
illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno confermato la pretesa impositiva determinata sulla base del Piano di classifica, senza valutare le contestazioni della contribuente in merito all’assenza del beneficio. A tal proposito, la società autostrade deduce di aver specificamente contestato l’illegittimità dell’iscrizione al ruolo e del Piano di classifica per riparto degli oneri consortili con la richiesta di disapplicazione del piano di classifica come dedotto al paragrafo 2.3 dell’appello; che, tuttavia, la Commissione regionale ha ritenuto invece che fosse necessario l’impugnazione del Piano di classifica innanzi al giudice amministrativo non essendo sufficiente la contestazione da parte del contribuente del piano di classifica del consorzio di bonifica.
Si afferma che la mancata impugnazione del Piano di classifica dinanzi al giudice competente non esonerava la Commissione regionale da un proprio autonomo esame dei vizi denunciati.
5.Con il quinto motivo si deduce . Si afferma che il beneficio per il consorziato contribuente deve essere diretto e specifico e tradursi in una qualità del fondo; mentre gli immobili appartenenti -l’autostrada -alla società inclusi nell’ambito territoriale del consorzio non possono essere equiparati a qualsiasi altra strada o terreno inclusi nel perimetro di contribuenza, in quanto è progettata e realizzata secondo specifici parametri di legge, misure cautelative e prudenziali tali da escludere interferenze ambientali provenienti dall’esterno che possano incidere negativamente sulla circolazione autostradale. Si tratta di
costruzione che non ha sbocco nel territorio circostante ma lo attraversa e da esso separato con appositi sistemi di isolamento.
6. L’ultimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; nonché omessa pronuncia sul motivo di doglianza subordinato concernente il criterio di calcolo delle superfici di autovia applicate dal consorzio; per avere il decidente trascurato di pronunciare sulla eccezione relativa all’erroneo calcolo della superficie rilevante per i contributi consortili, in cui è stata compresa anche la scarpata verde adiacente che è un terreno non asfaltato avente caratteristiche del tutto diverse dal manto stradale vero e proprio; si aggiunge, peraltro, che erroneamente il Consorzio ha calcolato il contributo per opere irrigue rispetto all’autostrada che in quanto asfaltata non ottiene alcun beneficio dalle predette opere. Si deduce di aver prodotto documentazione fotografia ed una relazione di consulenza (allegato uno della nota di deposito documenti del 10 settembre 2019) da cui erano inferibili le dedotte circostanze.
7. La prima censura è inammissibile.
Questa Corte (Cass. n. 6248 dell’ 8 marzo 2024) ha evidenziato che pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia. (Cass. 26/05/2022, n. 17011). Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l”iter’ argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. 25/07/2020, n. 12652; Cass., n. 24155/2017; Cass. 20311/2011; Cass. n. 32258 del 2018).
8. Il secondo ed il terzo motivo che prospettano la medesima questione -quale l’omessa valutazione delle allegazioni difensive concernenti la situazione fattuale -giuridica peculiare dell’autostrada quale conseguenza degli standard imposti dalla legge e della relazione peritale prodotta in giudizio – non superano il vaglio di ammissibilità.
Vale osservare, in primo luogo, che l’esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014).
Diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo ( Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 21152 del 2014).
Il quarto motivo presenta analoghi profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
La società ricorrente sostiene di aver contestato il piano di classifica con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del Consorzio, assumendo l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui si statuisce che il Piano non era stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo.
Questa Corte con sentenza del 21.07 2010, n. 17066 ha osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5 co., del d.lgs. del 30.12.1992, n. 546, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. del
20.03.2014, n. 20681 e da Cass. dell’8.10.2014, n. n. 21176; Cass. del 23/04/2020, n. 8079 secondo cui: in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente ( v. anche Cass. del 18.04.2018 9511; Cass. del 29.11.2016. n. 24356). Nella fattispecie, il consorzio ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato; ciò in quanto il presupposto dell’obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell’art. 860 cod.civ.., e r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 17066/10 già citata; Cass. del 06/06/2012, n. 9099; nonché Cass. dell’11.07.2014, n. 13176; Cass. del 6.02.2015, n. 2241, in motiv.). Cosicché, quando l’atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul
consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.
Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), ma alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. del 30.10.2008, n. 26009, cui adde Cass. del 21.07.2010, n. 17066; Cass. del 23/04/2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze citate, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio.
Occorre allora esaminare i singoli rilievi evidenziati dalla contribuente per accertare la specificità della contestazione del Piano di classifica.
Ebbene, parte contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al Piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza esplicitare i profili di illegittimità del Piano medesimo che avrebbe rappresentato nel giudizio di merito.
Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente dovendo rispettare non meglio precisati standard di legge non attinge la legittimità del Piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica (Cass. n. 9778/2023, in motiv.)
10. La quinta censura è altrettanto inammissibile.
Il Collegio d’appello ha ritenuto che il Consorzio abbia assolto l’onere della prova del conseguimento del beneficio diretto e specifico per gli immobili in concessione alla società ricorrente, individuando le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dalla società nel comprensorio di bonifica, attraverso il drenaggio delle piattaforme viarie e cunette, come inferibile dalla relazione peritale, dalla cartografia IGM e aerofotogrammetria, con indicazione dei punti di intersezione tra rete autostradale e reticolo idrogeologico.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, «per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass., sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598); ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio
prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34474; Cass., sez. U, n. 20867/20, cit.).
Le critiche che la ricorrente rivolge alla sentenza si risolvono, in effetti, al di là dell’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o violazione dell’art. 115 c.p.c., in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito e non è, pertanto, inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. né in quello del successivo n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. 1, 26/09/2018, n. 23153; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892); e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (Cass., sez. 6-5, 15/05/2018, n. 11863; Cass., sez. 6-5, 17/12/2017, n. 29404; Cass., sez. 1, 02/08/2016, n. 16056). Infatti, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione
impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., sez. U, 2018, n. 28220). Va, dunque, ritenuta insussistente la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., poiché esula dall’ambito applicativo delle predette disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati dal giudice di merito gli elementi acquisiti, come pure il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., considerato, peraltro, che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812).
Va, invero, ribadito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori
acquisizioni (da ultime: Cass., Sez. 5, 19 giugno 2023, n. 17446; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2023, n. 22066 Cass., Sez. 5, 27 luglio 2023, n. 22942); vieppiù, va evidenziato che la consulenza tecnica di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui la ricorrente, peraltro, non ha trascritto i pertinenti passaggi della perizia di parte ritenuti erroneamente disattesi. In sintonia con tale esegesi, questa Sezione ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass. n.30303/2023).
Infine, le circostanze dedotte come motivo di esclusione dell’imposizione risultano del tutto generiche tenuto conto che la società non ha indicato quali sarebbero gli standard di legge che deve rispettare e che la esornerebbero dal contributo, deducendo che a suo avviso l’area non asfaltata non dovrebbe essere compresa nella superficie, ma senza esporne le ragioni giuridiche o fattuali, e che le misure prudenziali e cautelative non descritte eviterebbero le interferenze ambientali, pur avendo dimostrato il Consorzio che l’autostrada convoglia le acque nel bacino di bonifica.
12.Proprio tenuto conto delle valutazione del decidente, deve essere disattesa l’ultima censura formulata dalla società, nella parte in cui non si sarebbe pronunciato sulla diversa imponibilità delle aree non asfaltate ( scarpata a verde) rispetto alle quali non è dato comprendere le ragioni di una diversa contribuzione, e laddove assume che l’autostrada in quanto asfaltata non riceve alcun beneficio, risultando invece accertato dal giudice di appello che le acque convogliate dall’autostrada vengono smaltite nel comprensorio; d’altra parte la censura si palesa contraddittoria laddove pretende l’esclusione della scarpata dal calcolo della superficie rilevante ai fini del contributo consortile e dell’autostrada in quanto asfaltata.
13. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Consorzio che liquida in
euro 11.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data