Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11109 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15398-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3699/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 14551/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di pagamento relativo all’omesso versamento di contributi RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2015, emesso dal RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE Nord).
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. PreliminarmRAGIONE_SOCIALE il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia «ignorato la formazione di giudicato» esterno relativamRAGIONE_SOCIALE alle «sRAGIONE_SOCIALEnze nn 16910/18 e 11581/17 … emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma … aventi ad oggetto la stessa materia del contendere qui in esame».
1.2. La censura è invero formulata in violazione del principio di specificità (art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6), posto che le pronunce, che si assumono integrare il giudicato, non vengono riprodotte nel ricorso.
1.3. Il principio di specificità (o autosufficienza) del ricorso per cassazione, in tema di giudicato esterno, viene difatti declinato dalla Corte sotto i due (ricorrenti) profili che involgono la necessità: della trascrizione della sRAGIONE_SOCIALEnza che costituisce giudicato (non essendo sufficiRAGIONE_SOCIALE neppure la riproduzione di stralci ovvero del suo solo dispositivo: cfr. Cass., 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 16 luglio 2014, n. 16227; Cass., 30 aprile 2010, Corte di Cassazione n. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416); dell’indicazione del momento, e della sede processuale, di produzione
della sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato (cfr. Cass. in particolare, Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416), parimenti non specificati dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE.
2.1.Con il primo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 1 LR Lazio n°53/98» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto, con riguardo ai contributi RAGIONE_SOCIALE relativi «allo scolo RAGIONE_SOCIALE acque degli immobili situati in aree urbane ed allacciati a pubblica fognatura», che «l’esenzione dal contributo è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni con le autorità d’ambito che gestiscono il RAGIONE_SOCIALE, convenzione che nella specie, non sarebbe stata adottata o comunque non ne sarebbe stata data evidenza».
2.2. La censura va disattesa.
2.3. E’ incontroversa l’inclusione dei terreni di proprietà della contribuRAGIONE_SOCIALE nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di piano di classifica regolarmRAGIONE_SOCIALE adottato dal RAGIONE_SOCIALE ed approvato dalla Regione, pertanto deve trovare applicazione il principio costantemRAGIONE_SOCIALE affermato in materia da questa Corte secondo cui «in tema di opposizione a cartella di pagamento avRAGIONE_SOCIALE per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuRAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuRAGIONE_SOCIALE sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. ex plurimis Cass. n.11431 del 2022).
2.4. La peculiarit à̀ della fattispecie in esame, relativa all’avere la contribuRAGIONE_SOCIALE invocato l’esenzione dall’obbligazione contributiva secondo l’art. 36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998, presuppone l’esistenza della convenzione di cui al comma 3 della norma indicata.
2.5. Questa Corte, in fattispecie del tutto assimilabile alla presRAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 21781/2023), ha dunque affermato, sulla scorta di principi di diritto che il Collegio condivide pienamRAGIONE_SOCIALE, che tale ultima disposizione consRAGIONE_SOCIALE l’esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura (commi 1 e 2), solamRAGIONE_SOCIALE in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (comma 3) .
2.6 . L’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, dunque, che gli utenti obbligati al pagamento della tariffa per il RAGIONE_SOCIALE di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmRAGIONE_SOCIALE dovuta ad altri enti pubblici al medesimo titolo.
2.7. È evidRAGIONE_SOCIALE la comune finalità perseguita dalle norme richiamate di evitare che i proprietari di immobili urbani siano tenuti a eventuali «doppie imposizioni» per il RAGIONE_SOCIALE di allontanamento degli scarichi.
2.8. Essi, infatti, non possono essere contemporaneamRAGIONE_SOCIALE gravati sia dai canoni di fognatura pubblica che dai contributi RAGIONE_SOCIALE di scarico, dunque a due oneri per un unico RAGIONE_SOCIALE, e, per evitare ciò, in tali casi l’obbligo contributivo per l’utilizzo dei canali di bonifica come recapito di scarichi è assolto dai Comuni o dagli altri enti preposti, mentre sui singoli grava unicamRAGIONE_SOCIALE il pagamento della tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.9 . A tal’uopo tali enti contribuiscono alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi.
2.10. Quindi in presenza di una convenzione che disciplina lo scarico dei reflui in un canale di bonifica, sarà lo stesso Comune o, in ogni caso, il diverso soggetto legittimato a percepire le somme dovute connesse al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere la qualità di concessionario dello scarico ed il rapporto contributivo potrà validamRAGIONE_SOCIALE instaurarsi solo con tale soggetto.
2.11. Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE gestore – o eventualmRAGIONE_SOCIALE il Comune – potrà essere, ad un tempo, creditore verso gli utenti del pagamento della tariffa e debitore verso il RAGIONE_SOCIALE nella forma di canoni.
2.12. In conclusione, in presenza della convenzione sopra indicata legittimato a richiedere la contribuzione per lo scolo RAGIONE_SOCIALE acque sarà il
Comune o l’RAGIONE_SOCIALE preposto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viceversa, in assenza sarà il RAGIONE_SOCIALE.
2.13. È, dunque, la convenzione lo strumento attraverso il quale l’RAGIONE_SOCIALE preposto alla gestione della pubblica fognatura può richiedere le somme per il relativo RAGIONE_SOCIALE al consorziato, diversamRAGIONE_SOCIALE tenuto al pagamento del contributo consortile per lo scarico RAGIONE_SOCIALE acque.
2.14 . Quanto sopra trova ragione nell’interpretazione della portata dell’art. 36 cit. data da questa Corte secondo cui tale norma consRAGIONE_SOCIALE l’esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l’avvenuta stipula RAGIONE_SOCIALE apposite convenzioni tra il consorzio e l’RAGIONE_SOCIALE, non essendo altrimenti sufficiRAGIONE_SOCIALE per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari (cfr. Cass. n. 24639 del 2018 e n. 421 del 2013).
2.15 . L’interpretazione sopra riportata dell’art. 36 L.R. Lazio n 53 del 1998 non si pone, poi, in contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., atteso che la scelta in esame non pregiudica in alcun modo la posizione dei proprietari facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti al pagamento del RAGIONE_SOCIALE di pubblica fognatura, in quanto l’esenzione dalla debenza del relativo contributo di bonifica, sottoposta alla condizione della stipula della richiamata convenzione, ha quale unico risultato quello di mutare il soggetto legittimato a richiedere le somme per l’indicato RAGIONE_SOCIALE.
2.16. Ed invero, qualora si sia in presenza di tale convenzione, il proprietario sarà chiamato a pagare l’RAGIONE_SOCIALE con conseguRAGIONE_SOCIALE esonero dal pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute per lo stesso titolo a favore dell’RAGIONE_SOCIALE Consortile, diversamRAGIONE_SOCIALE sarà quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere le relative somme, con evidRAGIONE_SOCIALE esclusione di ogni ipotesi di «doppia imposizione».
2.17. In sostanza, dalla scelta operata dal Gestore RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE non deriva alcun vulnus della posizione del proprietario di immobile, peraltro identica a quella degli altri proprietari i cui beni fanno parte del medesimo comprensorio, non ravvisandosi, così, alcuna disparità di trattamento tra di essi.
3.1. Con il secondo motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della CTR circa la mancata
prova fornita dal RAGIONE_SOCIALE relativa alla debenza del pagamento richiesto, e lamenta che il 17.12.2012 era stata sottoscritta la Convenzione di RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE e che era stato «provato con apposita documentazione prodotta in primo ed in secondo grado, che gli immobili …(erano)… distaccati da un eventuale beneficio derivante dall’attività consortile, perché situati in zone diverse da quelle interessate dall’attività consortile»;
3.2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
3.3. In primo luogo, si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrRAGIONE_SOCIALE non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
3.4. Inoltre, è principio costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass n. 26174 del 2014) quello secondo cui il ricorrRAGIONE_SOCIALE per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamRAGIONE_SOCIALE nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.
3.4. Nella specie, la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce l’omesso esame di una Convenzione di gestione tra RAGIONE_SOCIALE sottoscritta il 17.12.2012 e di ulteriore documentazione (neppure specificamRAGIONE_SOCIALE indicata), omettendo ogni indicazione circa il loro contenuto.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, assorbita, per il principio della ragione più liquida, ogni altra questione dedotta dalla controricorrRAGIONE_SOCIALE circa la nullità della notifica del ricorso, il ricorso va integralmRAGIONE_SOCIALE respinto.
Le RAGIONE_SOCIALE di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrRAGIONE_SOCIALE a pagare le RAGIONE_SOCIALE del giudizio in favore del controricorrRAGIONE_SOCIALE, liquidandole in Euro 1.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle RAGIONE_SOCIALE forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità