Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11109 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15398-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3699/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14551/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di pagamento relativo all’omesso versamento di contributi consortili per l’anno 2015, emesso dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (attuale Consorzio di Bonifica Litorale Nord).
Il Consorzio resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui si lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia «ignorato la formazione di giudicato» esterno relativamente alle «sentenze nn 16910/18 e 11581/17 … emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma … aventi ad oggetto la stessa materia del contendere qui in esame».
1.2. La censura è invero formulata in violazione del principio di specificità (art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6), posto che le pronunce, che si assumono integrare il giudicato, non vengono riprodotte nel ricorso.
1.3. Il principio di specificità (o autosufficienza) del ricorso per cassazione, in tema di giudicato esterno, viene difatti declinato dalla Corte sotto i due (ricorrenti) profili che involgono la necessità: della trascrizione della sentenza che costituisce giudicato (non essendo sufficiente neppure la riproduzione di stralci ovvero del suo solo dispositivo: cfr. Cass., 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., 16 luglio 2014, n. 16227; Cass., 30 aprile 2010, Corte di Cassazione n. 10537; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416); dell’indicazione del momento, e della sede processuale, di produzione
della sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. in particolare, Cass., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416), parimenti non specificati dalla ricorrente.
2.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 1 LR Lazio n°53/98» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto, con riguardo ai contributi consortili relativi «allo scolo delle acque degli immobili situati in aree urbane ed allacciati a pubblica fognatura», che «l’esenzione dal contributo è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni con le autorità d’ambito che gestiscono il servizio idrico integrato, convenzione che nella specie, non sarebbe stata adottata o comunque non ne sarebbe stata data evidenza».
2.2. La censura va disattesa.
2.3. E’ incontroversa l’inclusione dei terreni di proprietà della contribuente nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di piano di classifica regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, pertanto deve trovare applicazione il principio costantemente affermato in materia da questa Corte secondo cui «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. ex plurimis Cass. n.11431 del 2022).
2.4. La peculiarit à̀ della fattispecie in esame, relativa all’avere la contribuente invocato l’esenzione dall’obbligazione contributiva secondo l’art. 36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998, presuppone l’esistenza della convenzione di cui al comma 3 della norma indicata.
2.5. Questa Corte, in fattispecie del tutto assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 21781/2023), ha dunque affermato, sulla scorta di principi di diritto che il Collegio condivide pienamente, che tale ultima disposizione consente l’esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura (commi 1 e 2), solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorità d’Ambito (comma 3) .
2.6 . L’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, dunque, che gli utenti obbligati al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta ad altri enti pubblici al medesimo titolo.
2.7. È evidente la comune finalità perseguita dalle norme richiamate di evitare che i proprietari di immobili urbani siano tenuti a eventuali «doppie imposizioni» per il servizio di allontanamento degli scarichi.
2.8. Essi, infatti, non possono essere contemporaneamente gravati sia dai canoni di fognatura pubblica che dai contributi consortili di scarico, dunque a due oneri per un unico servizio, e, per evitare ciò, in tali casi l’obbligo contributivo per l’utilizzo dei canali di bonifica come recapito di scarichi è assolto dai Comuni o dagli altri enti preposti, mentre sui singoli grava unicamente il pagamento della tariffa del servizio idrico.
2.9 . A tal’uopo tali enti contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi.
2.10. Quindi in presenza di una convenzione che disciplina lo scarico dei reflui in un canale di bonifica, sarà lo stesso Comune o, in ogni caso, il diverso soggetto legittimato a percepire le somme dovute connesse al servizio idrico ad assumere la qualità di concessionario dello scarico ed il rapporto contributivo potrà validamente instaurarsi solo con tale soggetto.
2.11. Pertanto, l’ente gestore – o eventualmente il Comune – potrà essere, ad un tempo, creditore verso gli utenti del pagamento della tariffa e debitore verso il Consorzio delle spese consortili nella forma di canoni.
2.12. In conclusione, in presenza della convenzione sopra indicata legittimato a richiedere la contribuzione per lo scolo delle acque sarà il
Comune o l’ente preposto al servizio idrico, viceversa, in assenza sarà il Consorzio.
2.13. È, dunque, la convenzione lo strumento attraverso il quale l’ente preposto alla gestione della pubblica fognatura può richiedere le somme per il relativo servizio al consorziato, diversamente tenuto al pagamento del contributo consortile per lo scarico delle acque.
2.14 . Quanto sopra trova ragione nell’interpretazione della portata dell’art. 36 cit. data da questa Corte secondo cui tale norma consente l’esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l’avvenuta stipula delle apposite convenzioni tra il consorzio e l’Autorità d’Ambito, non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari (cfr. Cass. n. 24639 del 2018 e n. 421 del 2013).
2.15 . L’interpretazione sopra riportata dell’art. 36 L.R. Lazio n 53 del 1998 non si pone, poi, in contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., atteso che la scelta in esame non pregiudica in alcun modo la posizione dei proprietari facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura, in quanto l’esenzione dalla debenza del relativo contributo di bonifica, sottoposta alla condizione della stipula della richiamata convenzione, ha quale unico risultato quello di mutare il soggetto legittimato a richiedere le somme per l’indicato servizio.
2.16. Ed invero, qualora si sia in presenza di tale convenzione, il proprietario sarà chiamato a pagare l’ente di Gestione del RAGIONE_SOCIALE con conseguente esonero dal pagamento delle somme dovute per lo stesso titolo a favore dell’ente Consortile, diversamente sarà quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere le relative somme, con evidente esclusione di ogni ipotesi di «doppia imposizione».
2.17. In sostanza, dalla scelta operata dal Gestore del RAGIONE_SOCIALE e dal Consorzio non deriva alcun vulnus della posizione del proprietario di immobile, peraltro identica a quella degli altri proprietari i cui beni fanno parte del medesimo comprensorio, non ravvisandosi, così, alcuna disparità di trattamento tra di essi.
3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della CTR circa la mancata
prova fornita dal Consorzio relativa alla debenza del pagamento richiesto, e lamenta che il 17.12.2012 era stata sottoscritta la Convenzione di Gestione con l’ATO2 e che era stato «provato con apposita documentazione prodotta in primo ed in secondo grado, che gli immobili …(erano)… distaccati da un eventuale beneficio derivante dall’attività consortile, perché situati in zone diverse da quelle interessate dall’attività consortile»;
3.2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
3.3. In primo luogo, si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
3.4. Inoltre, è principio costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass n. 26174 del 2014) quello secondo cui il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.
3.4. Nella specie, la ricorrente deduce l’omesso esame di una Convenzione di gestione tra ATO 2 sottoscritta il 17.12.2012 e di ulteriore documentazione (neppure specificamente indicata), omettendo ogni indicazione circa il loro contenuto.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, assorbita, per il principio della ragione più liquida, ogni altra questione dedotta dalla controricorrente circa la nullità della notifica del ricorso, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità