Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11178 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11178 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18939/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PECEMAIL
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZONOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 899/2021 depositata il 28/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 899/08/2021 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione proposta dal contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad oneri consortili del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.
I giudici di appello rilevavano che l’atto impositivo risultava legittimo in quanto adeguatamente motivato e che il contribuente era tenuto al pagamento dell’ intero, sebbene proprietario pro -quota, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 645/1958.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con successiva memoria, NOME COGNOME
Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano resiste con controricorso e successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3. e 5. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.860 c.c., nonché dell’ art. 10 R.D. 215/1933 e 7 legge 212/2000 ed all’art. 1362 c.c. Assume che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto motivato l’atto impositivo attraverso il richiamo al piano di classifica orig inario (dell’anno 1974) sebbene tale atto fosse stato variato in forza del nuovo piano approvato l’11 dicembre 1998 che aveva modificato il precedente (non più vigente) e di cui la cartella impugnata non faceva menziona alcuna, precisando che il piano di classifica vigente era stato prodotto solamente nel corso del giudizio di appello.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione dell’ art. 860 c.c., dell’art. 10 R.D. 215/1933, dell’ art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell’ art. 2697 c.p.c. assumendo che la mancata indicazione del piano vigente, ove in ipotesi fosse stata esclusa la nullità per difetto di motivazione,
doveva, in ogni caso, implicare l’ accoglimento del ricorso in difetto di prova della pretesa tributaria a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla parte contribuente.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione dell’ art. 860 c.c. nonchè dell’art. 21 R.D. 215/1933, atteso che la C.T.R. non aveva considerato che, in forza delle disposizioni citate, non si verteva in ipotesi di obbligazione indivisibile.
Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che la C.T.R. aveva omesso di rilevare il giudicato formatosi inter partes a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la pronunzia 22302/2018, giudicato posto a fondamento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva in quota parte.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso specificati.
Il primo motivo è privo di fondamento non potendo ravvisarsi, in relazione al profilo dedotto, la violazione di legge che qui trova un ostacolo insormontabile nel fatto che il ricorrente nel prospettare il motivo di ricorso de quo non dà alcuna indicazione, nemmeno in termini riassuntivi, del contenuto della cartella, sicchè l’accertamento in fatto sulla compiutezza della motivazione oggetto di congrua ricostruzione da parte dei giudici di merito rimane insuperato.
6.1. In ordine alla deduzione, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5. c.p.c. circa l’ omesso esame di un fatto decisivo parte ricorrete trascura, totalmente, di considerare che la C.T.R. ha esaminato il fatto lamentato tant’è che ha precisato che il nuovo piano recava modifiche a quello preesistente e, del resto, il ricorrente non analizza i contenuti modificati né, sotto altro profilo, specifica quali modifiche potevano avere inciso sul quantum dovuto rispetto alle sue contestazioni.
Non appaiono, del resto, pertinenti i precedenti citati dal ricorrente in memoria perché quanto a Cass. n. 30454/2022 la stessa riguarda una fattispecie in cui il vizio di motivazione era stato rilevato dalla C.T.R. (che nel caso in esame lo ha escluso) mentre quanto a Cass. n. 4339/2019, anche qui la C.T.R. aveva accertato che la cartella non faceva menzione del piano di classifica, sia pure del 1974.
Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
7.1. Il motivo si appalesa, per più versi, inammissibile prima ancora che infondato.
Va premesso che secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (vedi, ex plurimis, Cass. n. 9511/2018 nonchè Cass .n. 13130/2017, Rv. 644262 – 01). La giurisprudenza di legittimità ha in particolare chiarito che: – l’adozione del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Osserva il Collegio che la censura, sì come formulata, appare gravemente carente sotto il profilo dell’autosufficienza in quanto il contribuente non chiarisce quali specifiche contestazioni avrebbe formulato e rispetto a quale piano di classifica, prospettando, poi, del tutto genericamente, che ‘con l’ausilio di una perizia redatta da
un agronomo’ (non meglio indicata) avrebbe comprovato ‘l’inesistenza del beneficio diretto e specifico’. Deve, quindi, rilevarsi che se è vero che il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, ha, poi, la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio, tuttavia la totale genericità della prospettazione di parte ricorrente preclude in radice di rilevare il vizio lamentato sotto il profilo della violazione delle richiamate disposizioni normative ed in particolare dell’a rt. 2697 c.c. Deve, dunque, ritenersi che la decisione qui impugnata non si è discostata da tali principi, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico della parte contribuente poiché la stessa non aveva formulato una adeguata contestazione del piano di classifica in quanto tale, essendosi limitata a dedurre ‘con l’ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica d’ufficio … una presunta incuria o assenza di manutenzion e da parte del consorziato’.
Occorre, pure, ribadire che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359 – 01). E la censura, sotto l’egida della
violazione dell’art. 2697 c.c. e delle altre disposizioni richiamate, finisce per introdurre, surrettiziamente, una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite, non consentita in questa sede di legittimità.
Il terzo motivo è fondato, rimanendo assorbito il quarto, dovendosi qui ribadire il condivisibile principio per cui in tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell’obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l’intero, ipotesi non prevista dall’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933 né desumibile dai principi generali, dovendosi ripartire la prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l’indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto (Cass., 13 settembre 2018, n. 22302; Cass., 23 maggio 2014, n. 11466).
In conclusione, disattesi il primo ed il secondo motivo di ricorso, accolto il terzo ed assorbito il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data