Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4171 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4171 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contributi consortili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5579/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Campania, n. 6101/20/19 depositata il 12 luglio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un invito al pagamento (n. 4561014105), con cui il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poi intimato) ha richiesto ad NOME COGNOME
Cantile (d’ora in poi ricorrente) il versamento del contributo di bonifica relativo agli anni 2014 e 2015.
La CTP ha parzialmente accolto il ricorso, mentre la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado dichiarando inammissibile l ‘originario ricorso introduttivo, in ragione della tardiva costituzione in giudizio operata oltre il termine perentorio di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e ha depositato memoria, il controricorrente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è stato regolarmente notificato a mezzo PEC l’8 febbraio 2020, avverso la sentenza depositata il 12 luglio 2019 e non notificata. Risulta, quindi, rispettato il termine semestrale, che andava a scadere il 12 febbraio 2020, previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 156 del 2015.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
L’art. 17 bis , sopra richiamato vigente ratione temporis , prevedeva: «Il reclamo e la mediazione. 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e’ determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la
procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa».
… omissis .. «9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.» (Articolo aggiunto dall’ articolo 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 611, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera l), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Articolo, da ultimo, abrogato dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220. Per l’applicazione vedi l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo).
La modifica introdotta dal d.l. n. 156 del 2015, art. 9, lett. l), ha interamente sostituito l’art. 17 bis e la nuova disposizione, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha disposto l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Si deve, dunque, ritenere applicabile tale disposizione anche ai consorzi, in ragione della ratio deflattiva della norma.
2.2 Nel caso di specie, secondo gli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame, la notifica del ricorso introduttivo si era perfezionata in data 1° marzo 2017, così che dal giorno successivo decorrevano i 90 giorni di sospensione correlati allo svolgimento del reclamo/mediazione; andando a scadere detta sospensione al 30 maggio 2017, (solo) dal giorno successivo decorreva il termine (di 30 gg.) per la costituzione in giudizio, così che il deposito del ricorso introduttivo in data 20 giugno 2017 deve ritenersi tempestivo.
Ne consegue che il ricorso era ammissibile.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. Invoca la sussistenza di un giudicato intercorso tra le stesse parti inerente alla medesima pretesa impositiva relativa agli anni 2004 e 2005.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 6, comma 4, 12 della l.r. Campania n. 4 del 2003. Contesta l’inserimento del bene in un catasto irriguo di contribuenza regolarmente trascritto, nonché l’esistenza di opere atte ad esercitare la funzione di irrigazione e sostiene che l’onere probatorio su tali circostanze sia a carico del l’odierno controricorrente.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 10 e ss del r.d. n. 215 del 1933. In via subordinata, in caso venisse ritenuto valido ed efficace il piano consortile del 2009, il ricorrente, deduce di averlo contestato specificamente e che il controricorrente non ha dimostrato nello specifico l’erogazione di acqua
per uso irriguo, né il concreto consumo di essa e né altro beneficio, come stabilito dalla sentenza di primo grado.
4 . Dall’accoglimento del primo motivo, i motivi secondo, terzo e quarto restano assorbiti, secondo accertamenti che la sentenza impugnata si è preclusa dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Consegue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti in fatto relativi alla sussistenza dei presupposti circa la pretesa impositiva oggetto del giudizio.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 24 ottobre 2024.