Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. R.G. 7989-2023 proposto da:
CONSORZIO DI COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 3745/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, depositata il 3/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Dugali RAGIONE_SOCIALENaviglio -Adda Serio (di seguito il Consorzio) avverso la pronuncia n. 173/2018 della Commissione tributaria provinciale di Cremona con cui era stato accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) avverso avviso di pagamento emesso da RAGIONE_SOCIALE, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, su delega del Consorzio Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio avente ad oggetto la richiesta di quota consortile relativa all’anno 2017 e inerenti terreni di proprietà della ricorrente, ubicati nel distretto operativo Adda Serio del Consorzio;
avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la Società resiste con controricorso; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata;
entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione d ell’art. 21 R.D. n. 215/1933 e del D.Lgs. n. 179/2009 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010 con conseguente insussistenza del potere di recuperare i contributi consortili mediante il meccanismo dell’iscrizione a ruolo nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria aveva agito;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. , violazione dell’art. 2697 c.c. avendo i Giudici d’appello affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporti il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza , spostando l’onere della prova in capo al Consorzio;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte territoriale affermato che i terreni della Società non avevano ricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento e che il Consorzio non aveva offerto elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione, lamentando al contrario il Consorzio che, seppure non onerato, aveva dimostrato la sussistenza di tale beneficio;
2.1. la ricorrente ha formulato istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al nr. R.G. 7975/2023, in attesa di fissazione di udienza, avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento relativa all’ avviso di liquidazione, impugnato nella presente sede;
2.2. al fine di assicurare omogeneità del giudizio relativa ai due atti impugnati è opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto con il nr. RG. 7975/2023
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire l ‘eventuale riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto al nr. R.G. 7975/2023.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da