Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6727/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE E TARA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (BNTFNC68C10E986C)
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede di BARI n. 1658/2020 depositata il 26/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente, odierna controricorrente, ha proposto ricorso avverso avviso di pagamento relativo al tributo identificato dal codice 750 anno 2005, per la somma di euro 210,60; nonché dell’avviso di pagamento n. 90020100152759807 del 30.12.2010 notificato il 20.5.2011, relativo al tributo 750 anno 2010 per la somma complessiva di euro 634,94.
Nel giudizio di primo grado si è costituita in giudizio la sola RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva nonché la legittimità di forma dell’atto impugnato; mentre è rimasto contumace il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
Con la sentenza n. 850/4/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha rigettato il ricorso.
La contribuente ha presentato appello formulando i motivi sostanzialmente proposti nel ricorso introduttivo e specificatamente: a) difetto del presupposto impositivo e/o assenza di causa b) difetto assoluto di motivazione -violazione e/o omessa applicazione dell ‘art. 7 della legge 212/2000ed art. 3 della legge 241/1990; c) nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto; d) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1342, 1343, 1363, 1366 e 1370 c.c. contraddittorietà -violazion e dell’art. 2 della legge regionale 8/2005. E) estinzione per intervenuto pagamento; f) prescrizione quinquennale dei contributi di bonifica. G) responsabilità aggravata di RAGIONE_SOCIALE
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Stornara e Tara ha chiesto la conferma della statuizione in primo grado ed ha eccepito, in via pregiudiziale e preliminare il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria,
in quanto la materia del contendere ha ad oggetto gli avvisi di pagamento dei contributi consortili afferenti l’erogazione e fornitura di acqua effettuata dal Consorzio di Bonifica; l’inammissibilità dell’appello perché generico e carente dei motivi specifici di impugnazione. ed infine la infondatezza nel merito.
Anche la Soget ha resistito in giudizio.
Con la sentenza n. 1658/1/2020 la CTR Puglia ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, affermando la propria giurisdizione e ritenendo fondata l’eccepita prescrizione dell’avviso relativo al 2005, trattandosi nel caso di specie di conguaglio della specifica annualità, soggetta a prescrizione quinquennale e che in ogni caso non era più esigibile per intervenuta revoca della pretesa di pagamento. In ordine al merito dell’annualità 2010, ha invece affermato che il relativo avviso di pagamento, trattandosi di contributo annualmente dovuto, per le annuali spese di gestione non fosse compiutamente motivato e determinato.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso la sola contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere analizzata la eccezione inerente il difetto di ius postulandi , avanzata dalla controricorrente. Si deduce che la procura speciale al difensore, avv. NOME COGNOME è stata conferita dal sub commissario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, dott. NOME COGNOME in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Commissario straordinario, avv. NOME COGNOME con determinazione n. 10 del 27 luglio 2020, me che il Commissario, avv. NOME COGNOME è stato poi rimosso dall’incarico con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 10.02.2021, con il quale è stato reintegrato nella carica di Commissario straordinario dei Consorzi della Puglia, e quindi dello
COGNOME e Tara, il dott. NOME COGNOME Da ciò conseguirebbe che, essendo subentrato nella carica di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, in data 10.02.2021, il nuovo commissario, dott. COGNOME la procura speciale conferita al difensore dal vice Commissario NOME COGNOME in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Commissario Straordinario, decaduto e revocato, Avv. NOME COGNOME sarebbe da ritenersi tamquam non esset , essendo stato il giudizio introitato in data successiva alla data di revoca di questi, in data 1 marzo 2021.
1.1. L’eccezione è destituita di fondamento, come già chiarito da questa Corte (Cass. 03/02/2023, n. 3433, al punto 1.): ‘Invero, in primo luogo, è necessario distinguere la procura speciale alle liti (che attiene ai rapporti esterni) dal mandato (che concerne i rapporti interni). E così, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato. Pertanto, anche ai fini del riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d’ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l’invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un’attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale (Sez. 2, Sentenza n. 18450 del 29/08/2014). In secondo luogo, con valenza assorbente, sono estensibili alla fattispecie in esame i principi maturati in ambito societario, a mente dei quali la procura conferita al difensore dall’amministratore di una società di capitali “per ogni stato e grado della causa” è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l’amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell’impugnazione, sia cessato dalla carica, in
conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Sez. 3, n. 11536 del 23/05/2014; conf. Sez. L, n. 8821 del 05/04/2017)’.
1.2. La predetta decisione si è anche pronunziata sulla seconda eccezione formulata anche nel ricorso odierno (Cass. 03/02/2023, n. 3433, al punto 1.1.), con orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi, e ritenendo che ‘ 1.1 Parimenti, destituita di fondamento è l’altra eccezione preliminare, di carenza di interesse a ricorrere, formulata per conto della resistente.
Invero, sulla base degli stralci dei documenti riprodotti a pagina 3 del controricorso, il consorzio di bonifica ha, dapprima, invitato la RAGIONE_SOCIALE a sospendere (cfr. missive del 14.10.2011 e del 5.1.2012) la riscossione del carico per l’anno 2010 (nel quale è ricompreso l’avviso di pagamento in oggetto) e, poi, richiesto (missive del 31.1.2012 e del 3.2.2012) alla stessa RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE di provvedere ad annullare le ingiunzioni relative al tributo 2010 già emesse. Giammai, pertanto, tali manifestazioni di intenti risultano essere state indirizzate direttamente alla contribuente e, men che meno, con le stesse il consorzio ha disposto tout court l’annullamento in autotutela dell’avviso di pagamento qui impugnato ‘ .
1.3. Sussiste dunque l’interesse ad impugnare. L’eccezione va disattesa.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.
2.1. La controversia riguarda avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara. Il tributo, identificato con il codice 750, si riferisce al contributo per la manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, stabilito annualmente secondo un piano
di riparto approvato. Tale contributo irriguo è composto da due quote: una fissa, commisurata alla superficie servita, e una variabile, commisurata alla superficie prenotata per l’irrigazione: la quota fissa è destinata alla manutenzione e all’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione; la quota variabile è il corrispettivo per il consumo di acqua. La controversia potrebbe dunque rientrare in astratto nella giurisdizione del giudice ordinario, ove inerente l’adempimento di un’obbligazione contrattuale relativa alla somministrazione di acqua, e non, invece, una questione tributaria, atteso anche che il Consorzio agirebbe come erogatore di un servizio e non nell’esercizio di un potere impositivo.
2.1. Il motivo è tuttavia inammissibile.
2.2. Va premesso che, in linea teorica, è vero che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell’utente per il recupero delle somme da quest’ultimo dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l’iscrizione dell’utente al Consorzio (Cass., Sez. U., 11720/2010).
2.3. Quindi la Corte del gravame avrebbe dovuto valutare l’applicabilità al caso di specie del principio secondo il quale, ‘ in ipotesi di contributo irriguo, laddove si tratti di adempimento a onere di pagamento derivante da obbligo contrattuale ed inerente alla sola quota spettante per il consumo dell’acqua, la giurisdizione compete al giudice ordinario ‘ .
2.4. Tuttavia, nella fattispecie -premesso, come osservato, che il tributo 750 può riguardare sia i consumi, che le quote fisse –
parte ricorrente non ha fornito le necessarie allegazioni, né specificato gli elementi di fatto (indicandone la ubicazione dei relativi atti , ai fini del rispetto del principio di autosufficienza e dell’art. 366 c.p.c.) necessari per stabilire se il provvedimento in contestazione si riferisse al solo consumo di acqua o, invece, se avesse natura mista.
2.5. Va rammentato, in proposito, che il decreto del Ministro Politiche agroforestali del 31 luglio n. 2015 ha stabilito specifiche linee guida per la definizione e la determinazione del contributo irriguo, rimettendone l’applicazione in concreto alle Regioni e alle Province autonome, e stabilendo, tra l’altro, che il contributo irriguo può essere di tipo monomio o binomio e che, nel primo caso, il contributo è unico, senza differenziazione di una quota specifica per l’esercizio irriguo, mentre nel caso del contributo binomio, l’utente è tenuto al pagamento di una quota fissa per le spese di manutenzione degli impianti e di una quota variabile in funzione delle spese di esercizio irriguo.
2.6. In mancanza della produzione (o quantomeno indicazione) degli elementi di fatto sottostanti, dunque, non è dato comprendere quale sia l’effettiva portata della pretesa, sì da riferirla nell’ambito della mera richiesta di pagamento di un consumo o, invece, in contesto comprensivo anche di oneri tributari, con la conseguenza che la censura non può ritenersi ammissibile.
2.7. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio contesta l’omesso esame e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con particolare riferimento alla inammissibilità dell’appello ex art. 342 cpc ed art. 53 della legge 546/1992.
3.1. L’appello della contribuente avrebbe dovuto essere considerato come carente dei requisiti richiesti dalla norma processuale, in quanto riproduceva le argomentazioni del ricorso di primo grado, mentre l’appello dovrebbe contenere motivi specifici e
non un semplice richiamo alle argomentazioni già esposte. Per tale ragione sarebbe stato inammissibile: la CTR ha però omesso di pronunciarsi sul punto.
3.2. Il motivo è affetto da inammissibilità, in quanto non riferito ad un fatto, ma piuttosto ad una questione di natura giuridica: il vizio in questione è l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); non costituiscono, invece, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ.: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame
(v. Cass. n. 22786 del 2018, citata con le altre, da ultimo, da Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318) (Cass. 06/08/2024, n. 22280).
3.3. Inoltre, il motivo è anche irrilevante.
3.4. Pur in assenza di pronuncia sul punto da parte della CTR, la censura non merita accoglimento, in quanto da un lato, evidentemente, è stata implicitamente respinta, essendo la stessa incompatibile con le successive statuizioni della CTR, dall’altro lato risulta infondata.
3.5. Invero, la invocata statuizione di inammissibilità del gravame si pone in contrasto col principio di questa Corte secondo cui ‘ in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n.1200 del 22/01/2016; per identica statuizione di diritto espressa con riguardo all’appello dell’amministrazione, cfr. Cass. n. 24641 del 05/10/2018, ove si precisa che l’art.53 cit. è norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c., nonché Cass. n. 7369 del 22/03/2017).
3.6. Il principio risulta particolarmente aderente al caso di specie, in cui tutte le questioni che formano oggetto del giudizio sono di mero diritto, e non di fatto: il requisito della specificità dell’appello non può infatti essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, quasi che gli sia precluso di sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice (Cass. 19/12/2018, n. 32838).
3.7. La censura non può dunque trovare accoglimento.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione all’ art. 7 L . 212/2000 e dell’art. 3 L. n. 241/1990 nonché dell’art. 21 septies della L. 241/1990. In particolare, la CTR ha affermato che, trattandosi di un contributo annuale per le spese di gestione, l’avviso di pagamento necessiterebbe di un’indicazione almeno minimale delle modalità di calcolo del prelievo e dell’atto generale con cui il Consorzio ha organizzato il riparto tra i contributori. Ad avviso del ricorrente, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto aveva correttamente osservato che gli avvisi di pagamento per contributi consortili non richiedono una motivazione specifica e circostanziata, essendo sufficiente il semplice riferimento al titolo azionato, mentre la CTR avrebbe erroneamente ritenuto nullo l’avviso di pagamento per mancanza di motivazione, atteso che tale avviso conteneva gli elementi essenziali e che l’obbligo di motivazione poteva essere adempiuto per relationem, con riferimento ad atti conoscibili dal contribuente.
4.1. La censura è infondata.
4.2. Questa Corte ha già riconosciuto, in termini più generali, l’ammissibilità della motivazione per relationem , atteso che non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. 25/03/2024, n. 8016 (Rv. 670858 – 01)) e, con riferimento a diversa fattispecie, che l’avviso di accertamento non deve indicare le modalità di calcolo dell’imposta, essendo il computo di questa direttamente discendente dai criteri di legge in rapporto alle caratteristiche ed all’ubicazione dell’impianto utilizzato (Cass. 27/07/2012, n. 13469 (Rv. 623686 – 01)).
4.3. Anche con riferimento ai contributi consortili devono essere affermati i medesimi principi, cioè che la motivazione per relationem dell’avviso di pagamento notificato al contribuente è idonea e sufficiente, ai sensi de ll’art. 7 L . 212/2000 e dell’art. 3 L. n. 241/1990, laddove consenta al contribuente medesimo di comprendere il presupposto, l’ an ed il quantum della imposizione, e che il provvedimento impositivo non deve indicare le modalità di calcolo dell’imposta, laddove il computo di quest ‘ultim a sia direttamente discendente da ll’applicazione de i criteri astrattamente adottati.
4.4. Ciò premesso, sotto altro profilo, deve anche osservarsi che la verifica della corrispondenza in concreto dell’importo richiesto in relazione alle caratteristiche specifiche del bene gravato, alla luce dei parametri impositivi previsti, esula dalla competenza della Corte di legittimità, trattandosi di valutazione di merito.
4.5. Alla luce di quanto sopra illustrato, consegue che anche questa doglianza non merita accoglimento.
In conclusione il ricorso va interamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 536,00 per compensi oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.