Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11253 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24599/2022 R.G. proposto da: PROVINCIA DI FOGGIA, elettivamente domiciliato in San Severo INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- nonchè
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 601/2022 depositata il 07/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. 043 2019 00276813 25 000, con la quale le veniva richiesto il pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE dei contributi consortili per l’anno 2019 pari a € 440.507,29. Con la sentenza n. 859/26/2020 depositata il 1° dicembre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I Grado) di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso.
Sull’appello RAGIONE_SOCIALE provincia, la CTR con la sentenza n. 601/26/2022 così statuiva: .
Avverso detta sentenza, ricorre, sulla base di quattro motivi, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
Replica con controricorso il RAGIONE_SOCIALE. L’agenzia RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con il primo motivo di ricorso principale, l’ente RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., nonchè dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 r.d. 13/02/1933, n. 215 e degli artt. 20 e 21 RAGIONE_SOCIALE l.reg. Puglia 13/03/2012, n. 4; per avere il decidente erroneamente interpretato la normativa rubricata, atteso che per effetto RAGIONE_SOCIALE l. reg. Puglia n. 4/2012, la Provincia -e tutti gli Enti pubblici -sono tenuti al finanziamento delle opere di RAGIONE_SOCIALE e alla loro gestione solo nel caso in cui ne affidino la realizzazione ai RAGIONE_SOCIALE; ed è pacifico che, nel caso di specie, non esistono né accordi di programma né convenzioni tra la Provincia RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
2.Con la seconda censura si deduce in subordine la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3) c.p.c., nonché dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 r.d. 13/02/1933, n. 215 e degli artt. 17 e 18 RAGIONE_SOCIALE l. reg. Puglia 13/03/2012, n. 4; per avere il collegio d’appello confuso il beneficio generico e teorico (ipotizzabile in presenza di un comprensorio di RAGIONE_SOCIALE ma inidoneo a giustificare la pretesa impositiva) con il beneficio specifico presupposto necessario RAGIONE_SOCIALE debenza tributaria.
3.Con il terzo mezzo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., nonché degli artt. 860 e 2697 cod. civ., degli artt. 10 e 11 r.d. 13/02/1933, n. 215 nonché dell’art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge reg. Puglia
13/03/2012, n. 4; per avere i giudici regionali trascurato di considerare che la Provincia di RAGIONE_SOCIALE ha espressamente e puntualmente contestato la sussistenza di qualsiasi beneficio per gli immobili che il RAGIONE_SOCIALE pretende di assoggettare a contributo. In particolare, nel ricorso di primo grado si è evidenziato che: -‘ le strade sono destinate alla libera circolazione di persone e beni, e hanno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico. Ai sensi degli articoli 822, 823 e 824 del Codice civile, le strade appartengono al Demanio pubblico e sono assoggettati a questo regime. Sono gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’articolo 14 del Codice RAGIONE_SOCIALE strada, che hanno il compito di garantire la sicurezza RAGIONE_SOCIALE circolazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, attrezzature e servizi. Quindi, il RAGIONE_SOCIALE non svolge alcuna attività sulle strade provinciali, come è dimostrato dalla perizia tecnica che si allega in copia (Allegato 2) ‘ (pag. 2 del ricorso di primo grado) ; -‘ il RAGIONE_SOCIALE, per la valutazione del beneficio di cui godrebbe la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE rete idraulica gestita dal consorzio medesimo, si basa su dati presunti, non correlati e comunque non rappresentativi, e non applicabili, vista la specialità e specificità del bene cui si fa riferimento. Le acque piovane o di qualsiasi altra provenienza, se raggiungono la sede stradale, devono essere allontanate per evitare il danno sul bene demaniale ‘ (pag. 6 del ricorso di primo grado) .
4.Con la quarta censura, si deduce l’omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e travisamento RAGIONE_SOCIALE prova; per essere incorso il decidente nel vizio del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, laddove non ha considerato che il Piano di Classifica non è stato adottato e approvato ‘ nelle forme di legge RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia n. 4/2012 art. 13 ‘.
5.Nelle more, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE in data, 13.11.2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, tra i quali risulta anche la cartella di pagamento opposta oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, di voler procedere alla definizione di ogni pretesa al fine di estinguere il presente giudizio R.G.n.24599/2022, rinunciando al ricorso e, dunque, a dare ulteriore impulso al decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione.
5.1.In data 13.11.2024, il RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia al ricorso.
6. La rinuncia al ricorso e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritti dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese ( Sez. U, n. 34429/2019); nel caso in rassegna, in particolare, il RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese di lite (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140; n. 133/2024).
La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso.
7.In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. n. 19071
del 18/07/2018; Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass. del 07/06/2018, n. 14782; Cass. n. 30043/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 17.12.2024.