Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11114 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27706/2017 R.G., proposto
DA
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale l’11 luglio 2017, n. 376, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Arezzo (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Alto Valdarno ‘ (già ‘ Consorzio di Val di Chiana Aretina ‘) , con sede in Arezzo, in persona del presidente pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di decreto reso dal medesimo presidente il 18 gennaio 2022, n. 3, e di determina resa dal direttore generale il 18 gennaio 2022, n. 13, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Arezzo, ove
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO
elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato alla costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 22 maggio 2017, n. 1331/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Comune di Arezzo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 22 maggio 2017, n. 1331/12/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. NUMERO_CARTA per contributi di bonifica in ordine agli anni 2012 e 2013, con riguardo ad immobili ubicati nel comprensorio del ‘ Consorzio di Val di Chiana Aretina ‘ , ha accolto l ‘appello proposto dal ‘ Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ‘ (già ‘ Consorzio di Val di Chiana Aretina ‘) nei confronti del medesimo Comune avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo il 6 marzo 2014, n. 113/03/2014, con compensazione delle spese giudiziali;
Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado
-che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che la pretesa impositiva fosse fondata nell’ an e nel quantum .
Il ‘ Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ‘ ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sei motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 42 Cost., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 della legge reg. Toscana 5 agosto 2010, n. 47, e 23, comma 1, lett. i, dello statuto consortile (approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Regionale della Toscana il 5 luglio 2006, n. 64), anche sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale del citato art. 4 della legge reg. Toscana 5 agosto 2010, n. 47, per violazione dell’art. 42 Cost., in relazione (verosimilmente) all’a rt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il perimetro di contribuenza e il piano di classifica potessero essere adottati dal commissario straordinario del consorzio, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione per la loro essenziale funzione di « strumenti di raccolta di risorse necessarie alla bonifica », laddove la competenza per l’approvazione di tali atti sarebbe spettata al consiglio dei delegati, riguardando la straordinaria amministrazione del consorzio.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Ora, il perimetro di contribuenza e il piano di classificazione costituiscono atti amministrativi generali (su ll’individuazione di tale categoria: Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017) presupposti della cartella di pagamento per contributi consortili, i cui vizi di legittimità (ivi compresa l’incompetenza) possono essere fatti normalmente valere dal contribuente mediante impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Ciò nondimeno, l’inerzia del contribuente non esclude che tali atti possano essere, comunque, oggetto di disapplicazione da parte del giudice tributario ai sensi de ll’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839), nel caso in cui essi siano affetti dai canonici vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere) che si ripercuotano sulla validità dell’atto impositivo (da ultima: Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16287).
Difatti, il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione è espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all . ‘ E ‘ , dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi; ne consegue che detto potere deve essere esercitato – purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato -anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell’eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell’atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre
2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. Trib., 25 maggio 2023, n. 14670; Cass., Sez. Trb., 9 luglio 2024, n. 18751).
Né ostano alla disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi, presupposti agli atti impositivi, i giudicati amministrativi che ne abbiano riconosciuto la legittimità, giacché il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la relativa cognizione in sede di legittimità: esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, nn. 22158 e 22159; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2216).
2.3 Ciò posto, secondo la valutazione del collegio, non sono ravvisabili, nel caso di specie, i presupposti per la disapplicazione del perimetro di contribuenza e del piano di classificazione, alla luce del vizio denunciato dal ricorrente.
Difatti, in base al tenore della censura, il piano di classificazione -che condiziona la determinazione dei contributi consortili –
sarebbe inficiato da incompetenza per essere stato approvato (con decreto reso il 27 agosto 2010, n. 3) dal commissario straordinario del consorzio anziché dal consiglio dei delegati, a cui l’approvazione sarebbe spettata ai sensi dell’art. 2 3, comma 1, lett. i, dello statuto consortile, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Regionale della Toscana il 5 luglio 2006, n. 64, nonostante la previsione dell’art. 4 , commi 1 e 2, della legge reg. Toscana 5 ottobre 2010, n. 47, che aveva conferito al commissario straordinario, in via generale, le funzioni di ordinaria amministrazione di competenza del presidente, del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa e, in via eccezionale, nei soli casi di necessità ed urgenza per la prevenzione di un qualsiasi pregiudizio per il consorzio, anche le funzioni di straordinaria amministrazione. Tuttavia, stante la dilatazione temporale della fase transitoria di assestamento del programma di « riordino dei consorzi di bonifica », nel graduale passaggio dalla vecchia disciplina della legge reg. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, alla nuova regolamentazione della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, la persistente vacatio per la mancata ricostituzione medio tempore degli organi consortili ordinari (presidente, consiglio dei delegati e deputazione amministrativa) – che aveva poi indotto alla proroga della legge reg. Toscana 5 ottobre 2010, n. 47, da parte dell’art. 33, comma 2, legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 (« (n)elle more dell’istituzione dei nuovi consorzi »), conferendo ai commissari straordinari, « fino all’istituzione dei nuovi consorzi di bonifica », l’incarico di provvedere « all’espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente e all’emissione dei ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 » (punto 16 dei ‘ considerato ‘ del preambolo alla
legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, come modificato dall’art. 9 della legge reg. Toscana 8 marzo 2013, n. 8) -costituiva idonea giustificazione, « nelle more dell’approvazione del testo unico » « di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell’ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, che ne sono parte integrante » (punto 1 dei considerato del preambolo della legge reg. Toscana 5 ottobre 2010, n. 47), al l’iniziativa del comm issario straordinario per la redazione e l’approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classificazione, anche in vista dell’indizione delle elezioni per la nomina dei futuri organi dei consorzi di nuova istituzione.
2.4 A ben vedere, poi, non si ravvisa alcuna esondazione nell’esercizio delle attribuzioni riservate al commissario straordinario, al quale la redazione e l’approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classificazione spettavano, in forza di una speciale previsione della legislazione regionale (art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana 5 ottobre 2010, n. 47; art. 16, comma 6, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79) , nell’ambito della sostituzione nelle funzioni statutarie del consiglio dei delegati (art. 23, comma 1, lett. i, dello statuto consortile), tra le quali bisogna comprendere anche l’emissione dei ruoli per la riscossione d ei contributi consortili anche per l’anno 2013 (punto 16bis dei ‘ considerato ‘ del preambolo alla legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, come introdotto dall’art. 9 della legge reg. Toscana 8 marzo 2013, n. 8), trattandosi della principale fonte di finanziamento delle attività esercitate dai nuovi consorzi di bonifica (art. 24 della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79).
Per cui, nessuna disposizione sembrerebbe avallare il carattere di straordinaria amministrazione per la redazione e l’approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classificazione, che sono attività strettamente strumentali alla riscossione annuale dei contributi consortili.
2.5 Ovviamente, tale conclusione esclude in radice la ‘ non manifesta infondatezza ‘ della ipotizzata questione di legittimità costituzionale in relazione alla ripartizione delle attribuzioni tra gli organi collegiali e monocratici del consorzio.
2.6 Ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata ai principi enunciati, avendo riconosciuto che « il Commissario Straordinario del Consorzio aveva il potere di adottare il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica posti a base della liquidazione dei contributi qui in contestazione », giacché « lo Statuto del Consorzio di Bonifica (…) prevedeva che l’Ente fosse amministrato da tre organi: Presidente, Consiglio dei delegati, Deputazione amministrativa » e « che spettasse al Consiglio, fra l’al tro, deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata ‘ed approvare il Perimetro di contribuenza e il Piano di classifica’ ». Pertanto, in base alla richiamata previsione dell’art. 4 della legge reg. Toscana 5 ottobre 2010, n. 47, su « compiti e funzioni » dei commissari straordinari, « approvare il Perimetro di contribuenza e il Piano di classifica non costituisce amministrazione straordinaria », ma « rientra nel fisiologico e normale svolgimento della gestione finanziaria del Consorzio il quale con tali atti provvede in via ordinaria alla raccolta delle sue risorse economiche » per il finanziamento delle attività di bonifica. D’altra parte, secondo il giudice di appello, « l’omissione di tale attività avrebbe determinato un pregiudizio per il consorzio, privandolo degli strumenti di
raccolta di risorse necessarie alla bonifica », con la conseguenza che « il Commissario avrebbe comunque dovuto procedere, giusta la normativa sopra richiamata, ad approvare i provvedimenti sopra ricordati, anche se dovessero classificarsi di straordinaria amministrazione ».
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a fronte dell’approvazione del piano di classificazione, il contribuente fosse gravato dall’ onere di provare l’erronea determinazione del contributo consortile.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore potesse pretendere e riscuotere il contributo consortile sulla base di una ripartizione provvisoria e presuntiva, che avrebbe potuto essere ammessa per l’anno 2010, ma non anche per gli anni successivi.
Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, nonché degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’impugnato avviso di pagamento contenesse una chiara enunciazione del beneficio conseguito dai terreni appartenenti al contribuente.
3.1 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta , pur discostandosi dall’ordine progressivo di prospettazione in ricorso – sono inammissibili.
3.2 La disciplina vigente ratione temporis in materia di consorzi di bonifica è dettata dalla legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79.
Tale fonte ha individuato nell’« attività di bonifica » -consistente nel « complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate » (art. 2, comma 1), ivi comprese « le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi » (art. 2, comma 2), nonché « le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni » (art. 3, lett. f) -un’ « attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all’utilizzazion e delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell’ambiente e delle sue risorse naturali » (art. 1, comma 1), prevedendo per l’attuazione di tali finalità l’istituzione ed il funzionamento dei « consorzi di bonifica » (art. 7), ciascuno dei quali è preposto a uno dei « comprensori di bonifica » risultanti dalla suddivisione del territorio regionale (artt. 5 e 7, commi 4 e 5) ed è costituito « tra i proprietari degli immobili situati nell’ambito del
perimetro di contribuenza » , « che ricevono beneficio dall’attività di bonifica » (art. 8, commi 1 e 2).
Nell’ambito del singolo comprensorio, il consorzio di bonifica delimita (ed approva) il « perimetro di contribuenza », che individua le proprietà immobiliari beneficiate dall’attività di bonifica (art. 8, comma 1) ed è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 58 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. Per cui, la partecipazione al consorzio di bonifica è obbligatoria e la qualifica di consorziato del singolo proprietario è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza (art. 8, comma 3). Tra le « opere di bonifica » (art. 3) rientrano: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d’acqua; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità; d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico; e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni; g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene; h) le opere connesse all’attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali; i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.
Su tali premesse, il « contributo consortile » (art. 29, commi 1 e 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell’attività del
consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo.
Esso è quantificato sulla base del « vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili », distinguendosi « in: 1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere; 2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idrografico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale; 3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue » (art. 4, lett. b, nn. 1, 2 e 3).
L’ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di « riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica » (art. 29, comma 3). A tal fine il consorzio elabora un « piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza » , che « individua i benefici derivanti dall ‘attività del consorzio », « stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi », « determina i relativi indici di contribuenza» e
« definisce il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili » (art. 28, commi 1 e 2).
Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. 3.2 Per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez.
Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153).
Proprio in relazione alla normativa regionale in questione (sia pure con riguardo alla previgente legge reg. Toscana 5 maggio 1994, n. 34), questa Corte ha avuto recentemente modo di ribadire che: « In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest’ultimo dell’immobile del contribuente, grava sul Consorzio l’onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, comporta l’onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell’abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994 » (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2022, n. 26563 -in senso analogo, evidenziando l’irrilevanza che si tratti di op ere di bonifica propriamente detta o di opere di difesa idraulica: Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13167 -vedansi anche: Cass., Sez.
5^, 31 ottobre 2014, nn. 23220, 23221, 23222, 23223 e 23225; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24062).
Dunque, tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). Inoltre, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070).
3.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente valutato che « l’appellante possa avvalersi della presunzione di beneficio », giacché « (l)e contestazioni mosse al Piano di classifica non sono specifiche e, comunque, non possono essere condivise ». Secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, « (t)ale atto generale (…) costituiva lo strumento che ‘individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo param etrale’ », per cui se ne è desunto che « i parametri per la quantificazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica erano desumibili anzitutto da indici tecnici (indice di soggiacenza -utile alla valutazione del differente grado di beneficio delle opere di bonifica conseguente alla quota dei terreni ed alla loro esposizione agli eventi di piena-; indice di densità -indicante la densità per mq. dei canali di bonifica di ciascun bacino di scolo del comprensorio -; indice di comportamento -relativo alla capacità dei terreni di far defluire le acque meteoriche verso i corsi d’acqua -; indice di pericolosità idraulica -vulnerabilità delle singole aree per pericolo di inondazione in un periodo predeterminato ». Inoltre: « A tali indici, che fornivano i parametri per la valorizzazione sotto l’aspetto tecnico dei benefici, era poi collegato il parametro per l’individuazione del valore immobiliare fondiario, assumendo come logica base la rendita catastale per i fabbricati ed il reddito dominicale per i terreni. Non ritiene la Comm/ne illogica l’utilizzazione, fra gli altri concorrenti parametri di calcolo del contributo consortile, anche della rendita catastale. Infatti questa è espressione del valore immobiliare ed è del tutto credibile che un bene di considerevole valore tragga da una bonifica del territorio in cui
è situato un maggior beneficio di quello ricevuto da un bene di scarso valore. Per rendere realistico il calcolo, era anche considerato il parametro del cosiddetto ‘contributo di scolo’ dovuto per l’utilizzazione del reticolo idraulico come recapito di acque reflue da parte dei soggetti gestori del servizio idrico . Gli specifici risultati di tali calcoli erano evidenziati, analiticamente, nei due Allegati al Piano. L’entità del contributo consortile gravante su ciascun bene era quindi matematicamente determ inato mediante l’applicazione della formula parametrica precisata nel Piano di classifica i cui concreti elementi numerici erano costituiti dalla traduzione in cifre, eseguita specificamente per ciascun tipo di immobile, degli indici sopra ricordati. Il sistema di calcolo era (…) del tutto logico, sicché legittimo era il Piano di classifica e, conseguentemente, valida la presunzione di beneficio dei terreni in tale Piano considerati, fra cui sono i terreni dell’appellato. Peraltro, la parte appellata non contestava specificamente né l’esattezza della formula parametrica , né l’erroneità della traduzione in cifre dei singoli indici di beneficio conseguito dai suoi beni. Tali cifre poi servivano per il calcolo del contributo consortile qui in contestazione mediante l’utilizzazione della formula parametrica. La presunzione d i esistenza del beneficio per i beni di parte appellata conseguente al legittimo Perimetro di contribuenza ed al legittimo Piano di classifica costituiscono motivi sufficienti per riconoscer e la legittimità dell’atto impugnato (…) ».
Ora a fronte di tali puntuali e dettagliate argomentazioni, il contribuente si è limitato a vaghe, astratte e generiche contestazioni sulla idoneità tecnica degli indici presi a riferimento dall’ente impositore con la relazione generale al piano di classifica e recepiti da lle ‘ Linee guida per l’adozione
dei piani di classifica degli immobili da parte dei consorzi di bonifica ‘ (punti 2.8, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.4, 3.4.1 e 3.4.2) di cui alla deliberazione adottata dal Consiglio Regionale della Toscana il 24 marzo 2015, n. 25, per la proporzionale commisurazione dei contributi consortili al l’effettivo beneficio derivante ai terreni dalle opere di bonifica (sulla cui complessità, anche in ordine alle formule aritmetiche di calcolo, si veda il punto 1.3 delle suddette ‘ Linee guida ‘ : « L’uguaglianza tra contributo consortile e beneficio rapportata a ogni singolo immobile o proprietà fondiaria è stata considerata, in generale, come il prodotto risultante da una serie di algoritmi matematici talora molto complessi da cui far scaturire la ‘ragione’ dell’imposizione contributiva »), che, comunque, finiscono per veicolare, attraverso la stigmatizzazione della discrezionalità riservata a ll’ente impositore nella selezione dei parametri aritmetici per la determinazione delle variabili concorrenti alla quantificazione complessiva dei contributi consortili, la pretesa ad un sindacato di merito su un atto amministrativo (per quanto prodromico a ll’atto impositivo), che è preclusa al giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 25 maggio 2018, n. 13193 -vedasi anche, con riguardo a scelte tecniche insite in atti generali presupposti di atti impositivi: Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16287).
3.4 Ancora, il ricorrente attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si argomenta che: « Va poi osservato che il Piano di classifica qui in esame risultava redatto ai sensi dell’art. 16 L.R. Toscana 5.5.1994 n. 34 la quale non distingueva fra Piani provvisori e Conguagli definitivi. Pertanto le considerazioni dell’appellato riguardanti tale pr oblematica sono irrilevanti. Peraltro l’obbligo del pagamento del contributo qui in
contestazione, quale risultante dal Piano di classifica, non potrebbe essere escluso dal fatto che il futuro possa essere eseguito il calcolo di un eventuale conguaglio. Anche per questo il motivo di doglianza dell’appellato è irrilevante ».
A suo dire, « il Piano di classifica approvato dal Commissario ha determinato la ripartizione del contributo sulla base di indici presuntivi, ma ciò era consentito dalla legge solo in via transitoria ».
Va premesso che la disciplina transitoria degli artt. 33bis e 37 della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, ha sancito l’ultrattività dei piani di classifica e dei perimetri di contribuenza approvati secondo le norme previgenti (anche ai fini dell’emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili), in linea col principio recentemente enunciato da questa Corte (vedasi l’ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 10948/2018 R.G.), secondo cui, in materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sulla base di una normativa regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, in ragione della natura derivata del tributo e dei principi generali di efficacia della legge nel tempo.
Tuttavia, la censura non coglie nel segno. A ben vedere, il giudice di appello non ha propriamente affermato che il piano di classifica in questione abbia carattere provvisorio, ma, più semplicemente, si è limitato a sottolineare -con un’argomentazione meramente ipotetica e condizionale – che anche tale eventualità non inficerebbe l’obbligatorietà del piano di classifica in ordine alla riscuotibilità del contributo consortile. E tale conclusione trova conferma proprio nel passaggio della relazione al piano di classifica (annesso alla produzione documentale in sede di legittimità) che ha originato la critica del contribuente, ove si legge che: « Tale Piano di Classifica
riveste carattere di provvisorietà come previsto dall’art. 11 comma 1 del R.D. 215/1933, considerando che gli aspetti tecnici e normativi in materia di bonifica sono oggetto di continua evoluzione » (pagina 1). Per cui, è evidente che la ‘ provvisorietà ‘ è stata erroneamente riferita dall’autore della relazione alla variabilità intrinseca dei parametri adoperati per la determinazione del contributo di bonifica in relazione al mutevole stato delle conoscenze tecniche.
Per cui può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione, essendo estranee alla ratio decidendi della medesima (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2024, n. 11861).
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che il perimetro di contribuenza non era stato trascritto nei registri immobiliari, per cui tale carenza onererebbe l’ente impositore di provare il beneficio conseguito dai terreni appartenenti al contribuente.
4.1 Il predetto motivo è infondato.
4.2 Invero, la ripartizione dell’onere probatorio sulla debenza dei contributi consortili non è connessa alla trascrizione nei registri immobiliari del perimetro di contribuenza.
Difatti, è pacifico che, in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di ‘ perimetrazione della contribuenza ‘ prevista dall’art. 10, comma 2, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità -notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, nn. 654, 660 e 661; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2014, n. 13617; Cass., Sez. 6^-5, 2 settembre 2016, nn. 17558, 17559 e 17660; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24644; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6837; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2022, n. 26564; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273).
Per cui, per il solo fatto della mancata trascrizione, il consorzio di bonifica non può essere onerato della prova di aver apportato, con la realizzazione delle opere di sua spettanza, un beneficio diretto al fondo, discendendo, invece, detto effetto dalla contestazione specifica da parte del consorziato del piano di classifica adottato dall’assemblea dei delegati dei consorziati e regolarmente approvato, o anche del piano generale di bonifica (così: Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24644; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098).
4.3 Ne discende che la sentenza impugnata si è conformata al principio enunciato, ribadendo che: « La trascrizione di tale
perimetro ha solo effetto dichiarativo di pubblicità-notizia la cui mancanza, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non impedisce la legittima riscossione dei contributi consortili »
Con il sesto motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, per violazione dell’art . 117 Cost., « laddove stabiliscono che il contributo di bonifica venga determinato e ripartito in base ad indici presuntivi poiché violano il principio fondamentale posto dalla legislazione statale, che invece impone una correlazione fra lo stesso contributo di bonifica ed un beneficio concreto e diretto conseguito dal singolo immobile per la realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica ».
5.1 Posta in questi termini, la questione è manifestamente infondata.
Come è stato già evidenziato dal giudice di appello, che ha concluso nello stesso senso, « nel caso di specie l’applicazione della normativa regionale era seguita in modo da porre a carico del consorziato l’onere economico del contributo di bonifica in proporzione corrispondente al beneficio che il consorziato stesso trae dalla bonifica, come previsto anche dalle norme nazionali ».
In questa sede, basti ribadire che il citato art. 29, comma 2, àncora la quantificazione del contributo consortile al beneficio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b, che in sintonia con l’art. 11, comma 1, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 – è definito come « il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili ».
5.2 In tal senso, il giudice delle leggi ha chiarito che: « (…) il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il punto d’arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all’immobile deriva dall’attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di natura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio di depurazione «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in rag ione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica
l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. (…) Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel c omprensorio di bonifica (il quale -come già rilevato -potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale » (Corte Cost., 25 settembre 2018, n. 188).
5.3 Per cui, alla luce di tali enunciazioni, le norme citate sono pienamente conformi a tali parametri, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale la scelta dei criteri tecnici per tradurre in grandezze aritmetiche il valore imputabile al beneficio consortile per ciascun terreno nell’ambito del perimetro di contribuenza.
6 . In conclusione, valutandosi l’infondatezza o l’inammissibilità dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
A i sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 8.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre