Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 842/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE (ORA RAGIONE_SOCIALE), con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
“RAGIONE_SOCIALE” IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede di LECCE n. 1461/2022 depositata il 24/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società ricorrente possiede terreni inclusi nel comprensorio del RAGIONE_SOCIALE, oggi divenuto RAGIONE_SOCIALE
Centro Sud Puglia. Il RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla società l’avviso di pagamento per contributi consortili per l’annualità 2014, pari a € 3.516,88, determinato sulla base degli indici di beneficio del Piano. La società non ha contestato il piano e la ricomprensione dei terreni nel perimetro consortile, e ha proposto ricorso eccependo la nullità dell’avviso per carenza di motivazione e la non debenza del tributo per assenza di beneficio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 3592/2016, ha respinto la prima eccezione ritenendo motivato l’atto, e accolto il ricorso sul secondo punto di doglianza, rilevando una mancata dimostrazione da parte del RAGIONE_SOCIALE dell’esecuzione di opere di manutenzione.
Il RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha respinto. In particolare, ha declinato le eccezioni preliminari della consorziata relative ai vizi di notifica e alla mancanza di specificità dei motivi, ritenendole infondate. Nel merito, ha stabilito che l’onere della prova del beneficio RAGIONE_SOCIALEario ricade sul RAGIONE_SOCIALE, il quale deve dimostra re l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico per i terreni inclusi nel perimetro di contribuenza. La delibera n. 64/2016 prodotta dal RAGIONE_SOCIALE non è stata considerata sufficiente a tal fine, trattandosi di un atto interno e subordinato all’incasso dei contributi, e non idoneo a provare l’effettiva esecuzione di opere di manutenzione, elemento ritenuto essenziale dalla Commissione per dimostrare il beneficio. Inoltre, la CTR ha accolto la censura della consorziata sulla carenza di motivazione dell’avviso di pagamento, poiché l’atto non esplicitava in che modo fosse stato calcolato l’importo richiesto.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società intimata non ha depositato controricorso.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimit à della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 13, c. 1, l.r. 4/2012, artt. 860 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
1.1. La CTR avrebbe commesso un errore nel porre a carico del RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’effettiva esistenza del beneficio RAGIONE_SOCIALEario. Secondo il RAGIONE_SOCIALE, infatti, la normativa regionale impone di presumere il beneficio quando gli immobili rientrano nel perimetro di contribuenza e sono disciplinati da un piano di classifica approvato, per cui spetta al contribuente dimostrare l’inesistenza del vantaggio. La CTR avrebbe inoltre contraddetto se stessa, riconoscendo che la consorziata non aveva sollevato contestazioni sul piano di classifica, ma imponendo comunque al RAGIONE_SOCIALE la prova positiva del beneficio. Infine, il RAGIONE_SOCIALE contesta la valutazione della CTR sulla natura del tributo, ribadendo che non si tratta di un corrispettivo sinallagmatico per s pecifici interventi, ma di un’imposta di scopo che copre attività di manutenzione, gestione ed esercizio, e che il beneficio RAGIONE_SOCIALEario deve essere inteso come potenziale o conseguibile, connesso alla generale difesa idraulica che accresce il valore dei RAGIONE_SOCIALE, anche se le opere non riguardano direttamente l’immobile della consorziata.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. Questa Corte (da ultimo: Cass 18/02/2025, n. 4126) ha, anche recentemente, ribadito che i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusto l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, fosse proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e che gli stessi trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al
proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015).
L’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal RAGIONE_SOCIALE ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal RAGIONE_SOCIALE che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020).
Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del RAGIONE_SOCIALE il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi RAGIONE_SOCIALEari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an ” del contributo, determinante ai fini del ” quantum ” è l’accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul RAGIONE_SOCIALE, in difetto di specifica contestazione, ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il RAGIONE_SOCIALE stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
In termini generali deve dunque rilevarsi che l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144)’ .
1.4. Nel caso di specie non è in discussione che il piano di classifica non sia stato oggetto di impugnativa specifica da parte del contribuente, con la conseguenza che la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato: in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve
ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass. 08/04/2022, n. 11431 (Rv. 664350 – 01)).
1.5. Il motivo va quindi accolto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’illegittimit à della sentenza per violazione del giudicato interno, in violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 51 e 56 del d.lgs. 546/1992, e deduce altresì la sufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
2.1. La CTR avrebbe riesaminato e accolto una censura ormai coperta da giudicato interno. In primo grado la consorziata aveva contestato sia la motivazione dell’avviso di pagamento sia l’assenza di beneficio; la CTP aveva respinto la prima eccezione e accolto la seconda. Poiché la consorziata non aveva impugnato la decisione sulla motivazione, quel punto era divenuto definitivo ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e non poteva essere riproposto con semplici controdeduzioni oltre i termini di legge. La CTR, invece, ha ritenuto fondata tale doglianza tardiva, affermando che l’avviso non chiariva come fossero stati applicati gli indici del Piano di classifica e annullando integralmente la pretesa tributaria. Il RAGIONE_SOCIALE sostiene che la CTR abbia così violato il giudicato e, in via subordinata, ribadisce la correttezza della motivazione dell’atto, già riconosciuta dalla CTP, poiché conteneva gli elementi essenziali per rendere comprensibile al contribuente il presupposto impositivo. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, assume parte ricorrente che il provvedimento sarebbe
adeguatamente motivato (p. 19 del ricorso), censurando quindi la decisione del giudice del gravame, in quanto incentrata sul presunto difetto motivatorio inerente una mera operazione di calcolo del dovuto.
2.2. Il motivo deve essere accolto.
2.3. Sotto il primo profilo -di natura squisitamente processuale – la pretesa del ricorrente è da rigettare, atteso che il ragionamento della CTR è conseguenziale alla censura prospettata, e non certamente oggetto di autonomo accertamento su questione che si assume passata in giudicato.
In ogni caso deve ritenersi che bastassero le controdeduzioni per introdurre nell’oggetto della controversia di gravame anche il tema in analisi: in presenza di decisum favorevole non è infatti necessario formulare appello incidentale su questione non accolta dal giudice a quo, ben potendo essere invece riportata con deduzioni nell’ambito del contenzioso in sede di appello. Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa non ha l’onere di proporre appello incidentale per le questioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado, essendo sufficiente che tali questioni siano espressamente riproposte nelle controdeduzioni ai sensi dell’art. 56 D.lgs. 546/1992.
2.4. La censura formulata è, invece, fondata sotto il profilo sostanziale, atteso che -come rileva la CTP – sono indicati nel corpo del provvedimento la natura (quote consortili, di cui al codice di tributo 630 anno 2014), l’importo del contributo preteso, gli estremi della deliberazione di approvazione del piano di classifica per il reparto provvisorio degli oneri e della sua pubblicazione sul Burp, nonché l’ufficio presso il quale ottenere informazioni ed il responsabile del procedimento, mentre difetta solo – come si legge invece nella motivazione del giudice di gravame – una specificazione del criterio di calcolo.
2.6. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che non è necessaria la motivazione sulle modalità di calcolo applicate,
una volta che siano presenti gli elementi sufficienti a comprendere le ragioni della pretesa: in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. 16/10/2023, n. 28742 (Rv. 669249 – 01)). E, ancora prima (Cass. Sez. U., 14 luglio 2022, n. 2228 1), si è rilevato che le SS.UU. hanno precisato che l’atto di imposizione <>.
L’omessa indicazione delle modalità di calcolo non è quindi elemento idoneo a giustificare il difetto motivatorio acclarato dalla CTR.
2.7. Il motivo va quindi accolto, in quanto fondato sotto tale profilo sostanziale, avendo la CTR erroneamente preso a giustificazione del difetto provvedimentale il solo aspetto inerente l’operazione di calcolo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME