Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/12/2025
RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 2892/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, società agricola (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_TELEFONO), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
e
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (80224030587; EMAIL);
-controricorrenti –
e sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_TELEFONO), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente in via incidentale –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, società agricola (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-contro-ricorrente al ricorso incidentale -e
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. ;
-intimata – avverso la sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO; uditi l’avvocato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME, per delega dell’avvocato NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso principale e accolga il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE–
RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in parziale riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica dovuti dai contribuenti per gli anni 2013 e 2014.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dalla contribuente circa la sussistenza della legittimazione passiva dell’agente della riscossione da questi contestata con l’atto di appello -in quanto le contestazioni svolte in giudizio riguardavano «… in via esclusiva, … l’attività dell’ente impositore RAGIONE_SOCIALE», così che l’RAGIONE_SOCIALE risultava carente di «legittimazione passiva, per essere estranea ai fatti lamentati ed oggetto di causa.»; né «Trattandosi di cartella esattoriale, … era richiesta la fase del contraddittorio vera e propria, cosi come preteso»;
-del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di jus postulandi in quanto sussisteva «la possibilità per l’Agente della RAGIONE_SOCIALE di essere rappresentata da legali esterni, se iscritti in un elenco formato in coerenza con il codice dei contratti pubblici.»;
la nuova disciplina regionale RAGIONE_SOCIALE attività di bonifica (l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26) aveva sostituito il piano RAGIONE_SOCIALE attività di bonifica alla previgente previsione di un piano AVV_NOTAIO di bonifica (l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, art. 8) e detto piano «nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, essere stato regolarmente approvato per la sola annualità 2014», così che il contributo non poteva ritenersi dovuto (anche) per l’anno 2013;
-l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli «immobili della società contribuente …
…ricadevano nel perimetro consortile» avendo «effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d’acqua» che avevano evitato danni e dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al reddito agrario e dominicale ) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio RAGIONE_SOCIALE canalizzazioni, dei corsi d’acqua, degli impianti di sollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alla determinazione dell’indice di beneficio unitario;
-andava, altresì, disattesa l’eccezione di giudicato esterno proposta con riferimento alla sentenza n. 1244/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in quanto « … le fattispecie prese a confronto per gli anni 2012 e per gli anni 2013 e 2014, non sono equiparabili. Non vi è comunanza di profili, tenuto conto che per l’annualità relativa all’anno 2012 il Piano AVV_NOTAIO di bonifica non era stato approvato, mentre per le annualità 2014, il Piano AVV_NOTAIO di bonifica era stato approvato e, quindi vi era un riconoscimento effettivo RAGIONE_SOCIALE opere di bonifica eseguite … ».
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e, con successivo ricorso, ha a sua volta impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sulla base di tre motivi di ricorso cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
Le parti private hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- -In via pregiudiziale, va rilevato che nel controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità (per tardività) del ricorso introduttivo del giudizio, assumendo che, l ‘impugnata cartella di pagamento essendo stata notificata il 9 maggio 2018, il ricorso introduttivo è stato (tardivamente) proposto con atto notificato il 16 luglio 2018 (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1).
Viene, così, in rilievo questione processuale che va esaminata alla luce della giurisprudenza della Corte (v. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., 13 settembre 2013, n. 20978; in relazione a Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172) e la cui risoluzione implica l’acquisizione del fascicolo di ufficio, non risultando desumibili i dati a tal fine utilizzabili dalla documentazione versata ai fascicoli di parte.
P.Q.M.
La Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME