Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33522 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4693/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Cesena, in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 24 febbraio 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Bologna, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE
(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE‘ , con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia – RAGIONE_SOCIALE il 24 agosto 2022, n. 996/8/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia – RAGIONE_SOCIALE il 24 agosto 2022, n. 996/8/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20170911036706726 notificato il 17 maggio 2017 dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , in qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALE riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, con riguardo ai contributi relativi all’anno 2017 per l’importo di € 37.607,24, in relazione
ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l ‘appello proposto dalla medesima nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il 9 luglio 2018, n. 155/1/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente sul presupposto: a) che l’atto impositivo era congruamente motivato, « essendo in esso precisamente indicati tutti gli elementi che giustificano l’imposizione dell’obbligo contributivo, vale a dire il piano di classifica, il perimetro RAGIONE_SOCIALE contribuenza, il piano di riparto, la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE particelle, le disposizioni normative relative »; b) che, in adesione alla tesi dell’ente impositore, « la sussistenza dei presupposti impositivi risulta evidente dalle ragioni di fatto e di diritto indicate nel piano di classifica: ovvero l’esistenza di benefici di RAGIONE_SOCIALE in diretta derivazione causale dalle opere di RAGIONE_SOCIALE, accertati nel piano di classifica, esito di una complessa attività istruttoria (..). I puntuali rilievi di carattere tecnico contenuti nella relazione danno conto dell’erroneità degli assunti avversari tesi a negare, sulla base di mere affermazioni riferite ad una asserita autonomia degli immobili stradali rispetto al territorio in cui sono ricompresi, l’esistenza di un beneficio idraulico, nelle sue distinte componenti di scolo e di difesa idraulica che gli immobili di RAGIONE_SOCIALE, posti in diverse zone omogenee del comprensorio consortile, ricavano dai cavi, manufatti e impianti di RAGIONE_SOCIALE la cui gestione e manutenzione è affidata al RAGIONE_SOCIALE. Conclusivamente è circostanza
indubbia, non scalfita dalle affermazioni di controparte che le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE rete viaria e l’attività di manutenzione RAGIONE_SOCIALE medesima svolta da RAGIONE_SOCIALE non escludono il vantaggio ricavato dalle opere di RAGIONE_SOCIALE presenti poiché detti immobili scolano le acque nei canali di RAGIONE_SOCIALE e sono difesi idraulicamente dai medesimi »; c) che, in adesione alla tesi RAGIONE_SOCIALE concessionaria RAGIONE_SOCIALE riscossione, « ‘i contributi di cui si discute traggono origine dall’inserimento dei terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento; onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede”. In questa situazione, sarebbe stato quindi onere dell’appellante dimostrare l’assenza del beneficio, ma sul punto la società contribuente si è limitata a formulare le affermazioni del tutto generiche per cui non ottiene né potrebbe in alcun caso ottenere – data la sua particolare natura – alcun vantaggio dalle opere di bonifiche tenuto anche conto del fatto che non può ricevere “eventuali interferenze ambientali provenienti dall’esterno »; d) che « il RAGIONE_SOCIALE ha depositato agli atti, fin dal primo grado, una relazione tecnica, molto puntuale e specifica, dalla quale emerge che tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità RAGIONE_SOCIALE rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento. In proposito, nemmeno va dimenticato che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE
impermeabilizzazione RAGIONE_SOCIALE sede stradale, l’acqua RAGIONE_SOCIALE piogge determina un carico idraulico maggiore di quello ordinario ».
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è rimasta intimata.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli RAGIONE_SOCIALE recente giurisprudenza di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si devono disattendere le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso per cassazione, che il controricorrente ha sollevato, per un verso, in relazione al mancato deposito « dei documenti sui quali l’atto di gravame si fonda -così come prescritto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. n. 4 -, ossia RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica di parte, RAGIONE_SOCIALE convenzione sottoscritta con il RAGIONE_SOCIALE, del ricorso introduttivo e dell’atto di appello », e, per altro verso, in relazione alla formazione del giudicato esterno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia RAGIONE_SOCIALE il 22 ottobre 2021, n. 1236/9/2021, in controversia vertente tra le stesse parti con riferimento a contributi consortili relativi all’anno 2016 .
1.1 Sotto il primo aspetto, si rammenta che, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, « gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda » è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme
processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito RAGIONE_SOCIALE richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6), cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., Sez. Lav., 18 settembre 2017, n. 21554; Cass., Sez. 6^-3, 3 maggio 2019, n. 11599; Cass., Sez. 3^, 5 maggio 2021, n. 11805; Cass., Sez. 3^, 14 dicembre 2022, n. 36505; Cass., Sez. 3^, 29 dicembre 2023, n. 36519; Cass., Sez. 3^, 24 dicembre 2024, n. 34397; Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27017; Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2025, n. 28512).
Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli RAGIONE_SOCIALE parti (i quali, ex art. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Suprema Corte ex art. 369,
terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria RAGIONE_SOCIALE commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo RAGIONE_SOCIALE controparte (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2014, n. 16813; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28695; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484: Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37280; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2023, n. 24586; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2024, n. 20301; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21448).
1.2 Sotto il secondo aspetto, va rilevato che l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza RAGIONE_SOCIALE fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021,
n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535). Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126).
Pertanto, anche con riguardo alla materia dei consorzi di RAGIONE_SOCIALE, ogni giudicato fa stato in relazione alla rispettiva annata, dal momento che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza o dell’insussistenza del beneficio consortile deve essere rinnovato anno per anno, trattandosi di circostanza intrinsecamente variabile in relazio ne all’esecuzione e alla perduranza nel tempo RAGIONE_SOCIALE opere di manutenzione (tra le ultime: Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20679; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21706).
Ciò detto, il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, i n relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’ impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del ‘ beneficio ‘ per la peculiare situazione giuridicofattuale dell’autostrada.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione dei contributi consortili.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dalla contribuente in via subordinata con riguardo alla riduzione dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dal l’ente impositore.
Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.1 La ricorrente « ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del ‘beneficio effettivo’, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo RAGIONE_SOCIALE acque ».
3.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che « tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie
acque meteoriche nei canali di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità RAGIONE_SOCIALE rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento », la censura tende a sollecitare -sotto l’apparenza di una violazione di legge -una revisione del merito ed una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la « carenza del presupposto impositivo del ‘beneficio effettivo’, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’i nfrastruttura, anche in relazione al controllo RAGIONE_SOCIALE acque ».
Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario RAGIONE_SOCIALE strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di RAGIONE_SOCIALE) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice RAGIONE_SOCIALE strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada n ell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca RAGIONE_SOCIALE opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal RAGIONE_SOCIALE per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge reg. Emilia –RAGIONE_SOCIALE 2 agosto 1984, n. 42).
A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello circa « l’esistenza di un beneficio idraulico, nelle sue distinte componenti di scolo e di difesa idraulica che gli
immobili di RAGIONE_SOCIALE, posti in diverse zone omogenee del comprensorio consortile, ricavano dai cavi, manufatti e impianti di RAGIONE_SOCIALE la cui gestione e manutenzione è affidata al RAGIONE_SOCIALE », è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui « (…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta RAGIONE_SOCIALE acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia RAGIONE_SOCIALE rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allon tanamento RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche recapitano nella rete di RAGIONE_SOCIALE, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di RAGIONE_SOCIALE ».
3.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento RAGIONE_SOCIALE zone franose, nonché del volume RAGIONE_SOCIALE acque smaltite dal RAGIONE_SOCIALE nel comprensorio di RAGIONE_SOCIALE, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756).
Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di RAGIONE_SOCIALE, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti
nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia RAGIONE_SOCIALE strade ai sensi dell’art. 14 del codice RAGIONE_SOCIALE strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, RAGIONE_SOCIALE reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali.
3.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del RAGIONE_SOCIALE), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del RAGIONE_SOCIALE. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALE comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre
2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016).
Dunque, tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
3.5 Inoltre, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e RAGIONE_SOCIALE comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. NUMERO_DOCUMENTO).
4. Il secondo motivo è infondato.
4.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: « i contributi di cui si discute traggono origine dall’inserimento dei terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto
amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento; onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile ».
4.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di RAGIONE_SOCIALE, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il RAGIONE_SOCIALE abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099).
4.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, « la sentenza gravata non ha negato -in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma -sulla base di un accertamento di fatto -facendo applicazione RAGIONE_SOCIALE regola processuale in ordine al riparto RAGIONE_SOCIALE prova in materia di contributi di RAGIONE_SOCIALE, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento RAGIONE_SOCIALE presunzione di esistenza del beneficio di RAGIONE_SOCIALE accertato nel medesimo ». In ogni caso, il RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in
particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato; ciò in quanto il presupposto dell’obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell’art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e RAGIONE_SOCIALE comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l’atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul RAGIONE_SOCIALE circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di RAGIONE_SOCIALE, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431). Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal RAGIONE_SOCIALE in sede di controricorso), bensì alla eliminazione RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di RAGIONE_SOCIALE per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2008, n. 26009 -nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079).
Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la
legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova sul RAGIONE_SOCIALE che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio.
4.4 A ben vedere, la contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente , dovendo rispettare non meglio precisati standard di legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica.
Il terzo motivo è infondato.
5.1 Come è stato eccepito dal controricorrente, la sentenza impugnata ha specificamente argomentato sulla domanda subordinata di ricalcolo del contributo di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sul punto congruamente motivata la sentenza di primo grado (alla quale si è rinviato per relationem ) che ne aveva disposto il rigetto: « Questa Commissione ritiene di non doversi discostare da tale orientamento. Con riguardo anzitutto all’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per omessa motivazione, va rilevato che il Giudice di primo grado ha chiarito, sia pure indirettamente e in modo sintetico, perché le domande di RAGIONE_SOCIALE in ordine all’annullamento dell’atto per vizi di motivazione, alla disapplicazione del Piano di Classifica e alla subordinata sul ricalcolo dei contributi dovuti non sono state accolte ».
5.2 Per cui, si deve escludere l’omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sul motivo di appello, essendo stata specificamente trattata la questione dal giudice del gravame.
In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità /infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per e sborsi e di € 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME