Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14612/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE SALERNO RAGIONE_SOCIALE NAPOLI SPA rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNBO BACINI DEL SARNO DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8537/2021 depositata il 06/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso con cui il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE integrale ‘Comprensorio Saro’ chiedeva il pagamento dei contributi consortili per l’annualità 2019, deducendo la carenza motivazionale dell’atto opposto nonché la carenza del beneficio effettivo in ragione del particolare regime giuridicofattuale dell’autostrada ed in subordine contestava l’errata qualificazione delle aree accertate, non distinguendo tra l’area asfaltata e i terreni attigui.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso.
Sull’impugnazione della società, la Commissione tributaria regionale della Campania, nel confermare la decisone di prime cure, affermava che l’area autostradale rientrava nel Piano di classifica e nel perimetro di contribuenza, con conseguente obbligo a carico della concessionaria di corrispondere i relativi contributi consortili.
Avverso la sentenza n. 1057/2020, la società Autostrade ricorre per la sua cassazione svolgendo tre motivi.
Il Consorzio è rimasto intimato.
MOTIVI DI DIRITTO
1.La prima censura del ricorso, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia .
La ricorrente assume che, ai sensi del codice della strada ( d.lgs. n. 285/1992) gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, impianti e servizi; che secondo il disposto dell’art. 32 del codice predetto, coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e in difetto a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese per la manutenzione del fosso… che l’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolato in modo chele acque non cadano sulla sede stradale né la intersechino al fine di evitare danni al corpo stradale. Il comma 3 dispone poi che .Infine, l’art. 33 impone ai proprietari e agli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee a impedire l’afflusso di acque sula sede stradale o ogni conseguente danno al corpo stradale…>.
A mente di dette disposizioni, assume la società che il corpo autostradale non ha alcuno sbocco nel territorio circostante da cui è separata da appositi sistemi di isolamenti. In altri termini, se fosse costretta a contribuire agli oneri consortili, sarebbe soggetta ad ua doppia imposizione, di cui una discendente dal codice della strada.
2. Il secondo motivo di ricorso deduce ; si assume di aver sottoposto al giudice di merito la questione al paragrafo 2 del ricorso introduttivo e dell’appello, in quanto i criteri tecnici impiegati dal Consorzio nel Piano di classifica per l’individuazione degli indici di beneficio( idraulico, economico e finale) trascurano la
specifica condizione morfologiche delle tratte autostradali che attraversano il territorio.
L’ultimo mezzo, proposto in via subordinata rispetto al secondo motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 21, 59 r.d. n. 215/1933 e del piano di classifica approvato con delibera n. 386/1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il decidente implicitamente negato la disapplicazione del piano di classifica, evidenziando nuovamente la particola situazione giuridicofattuale dell’asse autostradale, la quale dispone di propri sistemi di difesa ( scarpate e fossi di guardia) al cui mantenimento provvede la medesima proprietaria.
4.La prima e la terza censura, che possono essere congiuntamente esaminate in quanto intimamente connesse, non hanno pregio.
La società ricorrente sostiene di aver contestato il piano di classifica con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del Consorzio, assumendo l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui si statuisce che il Piano non era stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo.
Questa Corte con sentenza del 21.07 2010, n. 17066 ha osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5 co., del d.lgs. del 30.12.1992, n. 546, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. del 20.03.2014, n. 20681 e da Cass. dell’8.10.2014, n. n. 21176; Cass. del 23/04/2020, n. 8079 secondo cui: in tema di contributi di
bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (v. anche Cass. del 18.04.2018 9511; Cass. del 29.11.2016. n. 24356).
Nella fattispecie, il consorzio ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato; ciò in quanto il presupposto dell’obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell’art. 860 cod. civ.., e r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 17066/10 già citata; Cass. del 06/06/2012, n. 9099; nonché Cass. dell’11.07.2014, n. 13176; Cass. del 6.02.2015, n. 2241, in motiv.). Cosicché, quando l’atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di
bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.
Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. del 30.10.2008, n. 26009, cui adde Cass. del 21.07.2010, n. 17066; Cass. del 23/04/2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte con le sentenze citate, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio.
Occorre allora esaminare i singoli rilievi evidenziati dalla contribuente per accertare la specificità della contestazione del Piano di classifica. Ebbene, parte contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al Piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi di illiceità del Piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente dovendo rispettare non meglio precisati standard di
legge non attinge la legittimità del Piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica (Cass. n. 9778/2023, in motiv.).
D’altra parte, il Collegio d’appello ha ritenuto che il Consorzio abbia assolto l’onere della prova del conseguimento del beneficio diretto e specifico per gli immobili in concessione alla società ricorrente, sulla base della documentazione fotografica e planimetrica prodotta dall’ente impositore.
Né, la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal Consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale.
Infine, le circostanze dedotte come motivo di esclusione dell’imposizione risultano del tutto generiche tenuto conto che la società non ha indicato quali sarebbero gli standard di legge che deve rispettare e che la esornerebbero dal contributo, deducendo che a suo avviso l’area non asfaltata non dovrebbe essere compresa nella superficie, ma senza esporne le ragioni giuridiche o fattuali, e che le misure prudenziali e cautelative non descritte eviterebbero le interferenze ambientali, pur avendo dimostrato il Consorzio che l’autostrada convoglia le acque nel bacino di bonifica.
Proprio tenuto conto delle valutazione del decidente, devono essere disattese le censure formulate dalla società, nella parte in cui non avrebbe considerato la diversa imponibilità delle aree non asfaltate (scarpata a verde) rispetto alle quali non è dato
comprendere le ragioni di una diversa contribuzione, e laddove assume che l’autostrada, in quanto asfaltata, non riceverebbe alcun beneficio, risultando invece accertato dal giudice di appello che le acque convogliate dall’autostrada vengono smaltite nel comprensorio.
6. La seconda censura è inammissibile.
Questa Corte (Cass. n. 6248 dell’8 marzo 2024) ha evidenziato che pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia. (Cass. 26/05/2022, n. 17011). Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l”iter’ argomentativo seguito(Cass. 25/07/2020, n. 12652; Cass., n. 24155/2017; Cass. 20311/2011; Cass. n. 32258 del 2018).
Del resto, la Corte distrettuale ha individuato i benefici arrecati all’autostrada, respingendo implicitamente le deduzioni difensive della ricorrente.
7.Segue il rigetto del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato poiché il medesimo non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della