Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 25/06/2025
Consorzio Contributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5737/2022 R.G. proposto da Consorzio ‘Lido dei Pini -Lupetta’ (05038370580), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, Agenzia delle Entrate-Riscossione;
-intimati – avverso la sentenza n. 3467/2021, depositata il 12 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 3467/2021, depositata il 12 luglio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio ‘Lido dei Pini -Lupetta’ , così confermando il decisum di prime cure che recava accoglimento dell’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili dovuti dalla contribuente per l’anno 2017 .
1.1 -Il giudice del gravame ha considerato, in sintesi, che -come già rilevato dal giudice di primo grado -doveva ritenersi illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi in quanto non risultava che «i piani di ripartizione annuali, quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli ai fini della riscossione, siano mai stati approvati dal Consiglio comunale di Ardea.».
– Il Consorzio ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; NOME e l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso espone le seguenti censure:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 , art. 7, ed all’art. 12, disp. prel. cod. civ., assumendo, in sintesi, che -venendo, nella fattispecie, in considerazione il piano di ripartizione delle spese che era stato approvato, con deliberazione del Consiglio comunale, all’atto della costituzione del Consorzio (art. 26 dello Statuto), e costitue ndo detto piano null’altro che l’espressione dei criteri di imputazione delle spese consortili, così come avviene per le
tabelle millesimali nei condomini, -la gravata sentenza -riferendosi a «piani di ripartizione annuali, quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli ai fini della riscossione … » – aveva finito per subordinare la riscossione dei contributi consortili a «oneri procedurali non prescritti ex lege e, dunque, totalmente contra legem , in palese violazione della norma posta dall’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918 e dei canoni interpretativi di cui all’art. 12 Disp. Prel. C.C. »;
1.2 -col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, assumendo che il decisum della gravata sentenza trovava fondamento in una motivazione apparente.
-Q uest’ultimo motivo il cui esame va anteposto per la sua pregiudizialità logico-giuridica -è destituito di fondamento.
Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.
Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
E si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
2.1 -Nella fattispecie -come reso esplicito dai contenuti decisori, sopra ripercorsi -dalla gravata sentenza pianamente emerge la relativa ratio decidendi così che alla sintesi espressiva non fa difetto l’identificazione della ragione che (in diritto) vi è stata posta a fondamento; né l’erronea ricostruzione del contenuto regolativo delle disposizioni cui si è data applicazione può ridondare nel denunciato vizio di nullità.
-È, per converso, fondato, e va accolto, il primo motivo di ricorso.
3.1 -Venendo in considerazione un Consorzio costituito per la manutenzione, sistemazione o ricostruzione di vie vicinali, il d.lgs.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, espone, per quel che qui rileva, il seguente quadro regolatorio:
«Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.» (art. 1, comma 1);
«La domanda per la costituzione del Consorzio presentata al sindaco del Comune da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima. Alla domanda deve unirsi, oltre tale perizia, il progetto di statuto consorziale e lo schema dell’elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa fra essi.
La Giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del Consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l’Ufficio comunale. L’avviso di deposito è pubblicato nell’albo pretorio, ed è notificato agli utenti dal messo comunale.
Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici giorni, decide sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti; e, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio, l’elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa. Copia della deliberazione consiliare è pubblicata nell’albo pretorio durante quindici giorni; e dell’esito dei reclami è dato avviso agli interessati.» (art. 2);
«I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dal CO.RE.CO. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi dal prefetto e l’esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso aggio che gli spetta per le imposte.» (art. 7, comma 1).
3.2 -C ome l’ordito normativo sopra ripercorso rende, allora, evidente, il «piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale», di cui all’art. 7, comma 1, cit., – piano cui debbono conformarsi le iscrizioni a ruolo dei contributi dovuti dai consorziati -null’altro è che quel piano che (salvo modifiche da parte del Consiglio comunale) deve
essere allegato alla domanda per la costituzione del Consorzio e che, per l’appunto, forma oggetto di approvazione (da parte del Consiglio comunale) in una agli atti di costituzione del Consorzio (indefettibilmente inclusivi dell’elenco degli utenti e del piano di ripartizione della spesa; art. 2, cit.); costituzione che, a sua volta, è obbligatoria per le strade vicinali di uso pubblico (l. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14), con conseguente configurazione del Consorzio quale ente pubblico (Cass., 13 ottobre 2014, n. 21593).
Ne consegue che -in difetto di variazioni e modifiche, soggettive o oggettive, degli atti approvati con la delibera di costituzione del Consorzio -il piano di ripartizione in discorso costituisce il parametro cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili da parte del Consorzio (per il rilievo che il «Comune non esaurisce la propria potestà provvedimentale con la delibera istitutiva del Consiglio Comunale, ma conserva il potere di incidere, sempre attraverso atti amministrativi autoritativi, sulla vita del consorzio, ben potendo deliberare il suo scioglimento ovvero sue modificazioni oggettive o soggettive, v. Cass., 23 gennaio 2018, n. 1623).
Va, da ultimo, rimarcato che la regola sopra ricostruita già connotava la disciplina del concorso, nelle spese di riparazione e conservazione delle strade vicinali, degli utenti «che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone» , essendosi, difatti, previsto (anche nel caso in cui non si fosse costituito un Consorzio) che «Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finché, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal Consiglio comunale,
o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale» .
3.3 -Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa, cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili, costituisce elemento imprescindibile della delibera di istituzione del Consorzio adottata dal Consiglio Comunale che conserva, peraltro, il potere di apportavi modifiche.».
3.4 -La verifica che, allora, il giudice del gravame ha illegittimamente condotto con riferimento a (supposti) «piani di ripartizione annuali, quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli ai fini della riscossione …» va (diversamente) incentrata sul piano di ripartizione approvato con la delibera comunale di costituzione del Consorzio ovvero con (ulteriore) atto deliberativo che ne abbia recato una modifica.
-L ‘impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.