Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20644 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/04/2025
IMU – TASI BENE
CONCESSO IN USO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 288/2022 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI RIETI (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 3059/1/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 16 giugno 2021.
Numero registro generale 288/2022
Numero sezionale 3134/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025. Numero di raccolta generale 20644/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento in atti con cui il Comune di Rieti liquidava l’IMU e la TASI per gli anni d’imposta 2014 e 2015 in relazione ad un terreno di proprietà del contribuente.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune, ritenendo il contribuente non soggetto di imposta per aver concesso in uso il bene a soggetto coltivatore diretto sulla base di scrittura privata registrata, avente data certa e comunicata al Comune in occasione della dichiarazione IMU per l’anno 2014.
Avverso tale pronuncia il Comune di Rieti proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 29 dicembre 2022, formulando tre motivi d’impugnazione.
NOME COGNOME è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 12 delle preleggi, 1362 c.c., in ragione dell’inadeguatezza della motivazione della sentenza perché solo apparente, non essendo state esplicitate le ragioni per cui si è ritenuta la sussistenza un contratto costitutivo di diritto d’uso a favore di un terzo, così implicitamente disattendendo la tesi del Comune che lo qualificava, invece, come comodato.
Per le medesime ragioni, il Comune ha denunciato, con riferimento al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5
Numero sezionale 3134/2025
Numero di raccolta generale 20644/2025
c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Data pubblicazione 22/07/2025
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1992 reputando erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva escluso il presupposto impositivo a carico del contribuente in considerazione della concessione in uso del bene a terzi, opponendo a tale soluzione che si trattava di un rapporto di comodato a favore di un’imprenditrice agricola, per cui il proprietario del terreno e, quindi, il contribuente, che non conduceva direttamente il fondo, restava l’unico soggetto passivo, ai fini IMU, ai sensi dell’articolo 9 d.lgs. n. 23/2011, cui rinvia l’art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011.
Con la terza doglianza il Comune ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 669-671, della legge n. 147/2013, assumendo, per gli stessi motivi di cui sopra, l’erroneità della sentenza che aveva escluso, questa volta ai fini della TASI, il presupposto impositivo a carico del contribuente in considerazione della concessione in uso del bene a terzi, senza avvedersi che il contratto intercorso con il terzo era da qualificare come comodato.
Va premesso che il nucleo fondante le ragioni dei tre motivi di ricorso ruota intorno alla natura del contratto con cui è stata concessa la disponibilità del bene al terzo.
Pertanto, le valutazioni concernenti la prima censura assumono portata dirimente ed assorbente rispetto all’esame delle altre due doglianze.
Numero sezionale 3134/2025
Numero di raccolta generale 20644/2025
Come sopra esposto, il primo motivo di impugnazione risulta articolato sul doppio canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. e con esso si lamentano tre ordini di vizi. Data pubblicazione 22/07/2025
Segnatamente: a) la sussistenza di una motivazione apparente, in quanto non esplicativa delle ragioni per le quali la Commissione regionale ha tratto il convincimento della natura di contratto costitutivo di un diritto d’uso e non di comodato; b) la violazione delle regole di interpretazione del contratto per aver privilegiato il Giudice d’appello il nomem iuris della scrittura in luogo della sua causa concreta; c) l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tre la parti (che non è stato indicato, ma) che si ritiene alluda al contenuto del contatto prodotto.
Plurimi sono i motivi di inammissibilità di tale motivo.
6.1. Intanto, per la sua natura mista, avendo coinvolto i predetti canoni censori (tra cui, anche se non specificato, l’art. 360, primo comma, num. 4., c.p.c., cui è riconducibile il vizio di motivazione apparente della sentenza) ragioni di contestazione tra loro non compatibili.
In tale direzione, va dato seguito all’orientamento di questa Corte secondo il quale è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili tra loro, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende, invece, rimettere in discussione, od ancora l’omessa
Numero sezionale 3134/2025
Numero di raccolta generale 20644/2025
motivazione, che richiede l’assenza di giustificazione argomentativa su di un punto decisivo della causa. Data pubblicazione 22/07/2025
Una simile formulazione pone, infatti, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure proposte all’interno di ciascun motivo, così attribuendo, inammissibilmente, alla Corte il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse (così, anche da ultimo, Cass. n. 3397/2024, che richiama Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 7009/2017, Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 19443/2011), contrastando tale tecnica espositiva con il principio di tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione (v., ancora, Cass. n. 13809/2022, che richiama, ex plurimis , Cass. n. 6866/2022, Cass. n. 33348/2018, Cass. n. 19761/2016, n. 19040/2016, n. 13336/2016, n. 6690/2016, Cass. n. 5964/2015; Cass. n. 26018/2014 e n. 22404/2014; cfr., altresì, Cass. n. 3397/2024).
E l’inammissibilità resta, sia pure sotto altro profilo, anche operando, in base ad altro orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 39169/2021, che richiama Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 19893/2017, Cass. n. 7009/2017, Cass, Sez. Un., n. 9100/2015, Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass., Sez. Un., n. 32415/2021) che consente l’esame del ricorso che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente e consenta di isolare la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
E ciò perchè il motivo in rassegna nemmeno reca una siffatta, puntuale, separata trattazione della triplice censura prospettata, contestandole, invece, unitariamente e trasversalmente senza un ordine logico progressivo.
Numero sezionale 3134/2025
6.2. In secondo luogo, la censura non si presenta autosufficiente e non dialoga con i contenuti della sentenza impugnata. Numero di raccolta generale 20644/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Il Giudice regionale nella parte espositiva della pronuncia ha rappresentato che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo il bene concesso in uso ex art. 1021 c.c. ad un terzo, coltivatore diretto, con scrittura privata debitamente registrata e portata a conoscenza del Comune con apposita dichiarazione.
Il Giudice di appello ha proseguito, precisando che con il gravame il Comune chiedeva la riforma della sentenza « per non essere stato validamente costituito un diritto d’uso in capo alla COGNOME NOME, in quanto l’atto costitutivo doveva ritenersi affetto da nullità perché non stipulato con atto pubblico né con scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, c. 4. c.c. e per non essere parte ricorrente coltivatore diretto. La mancata trascrizione della costituzione del diritto d’uso presso la conservatoria dei registri immobiliari comportava l’irrilevanza di tale diritto d’uso e quindi la legittimità della pretesa nei confronti del contribuente» (così nella sentenza impugnata).
Su queste ragioni il Comune chiedeva, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
Ebbene, in detto resoconto non vi è alcun cenno al tema della diversa natura del citato contratto, che il Comune qualifica come comodato, mentre nel ricorso si dà solo genericamente atto che sia in primo grado, che in appello si era sostenuta detta tesi, senza tuttavia illustrare lo specifico contenuto rilevante del motivo, in modo da poter apprezzare e verificare l’effettiva questione posta
Numero sezionale 3134/2025
alla Commissione regionale ed omettendo sin’anche di allegare al ricorso l’atto di appello. Numero di raccolta generale 20644/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
In tale contesto, ricorre allora l’orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le tante: Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
6.3 . La formulazione del motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5., c.p.c, intercetta, poi, il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c., non avendo l’istante rappresentato la diversità delle ragioni delle due sentenze di merito, risultando, piuttosto, che il Giudice d’appello ha rigettato l’appello per le medesime ragioni poste a base della prima sentenza, vale a dire per la ritenuta natura del contratto quale costitutivo di un diritto d’uso a favore del terzo (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass. n. 2630/2024; Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 26934/2023).
Appena aggiungendo sul punto che il dedotto omesso esame (non dell’atto, esaminato, in realtà, dal Giudice regionale, ma) della natura giuridica della scrittura privata concerne non un fatto storico, ma una valutazione giuridica, come tale non riconducibile alla previsione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
6.4. Per mera completezza deve, infine, escludersi, la sussistenza di una motivazione apparente, avendo il Giudice
Numero sezionale 3134/2025
Numero di raccolta generale 20644/2025
considerato, sulla base di una interpretazione letterale, che il « contratto, costitutivo di un diritto d’uso sugli immobili, redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c. e registrato il 29 agosto 2013 e quindi riportante data certa, venne poi comunicato al Comune di Rieti in occasione della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2014», ponendo l’Amministrazione Comunale di effettuare i dovuti controlli e di individuare il soggetto passivo di imposta» (così nella sentenza impugnata), ravvisando quindi la Commissione, implicitamente, quanto chiaramente, in detta circostanza fattuale, diretta ad indicare il soggetto passivo di imposta, una conferma della natura del predetto atto. Data pubblicazione 22/07/2025
Alla luce di tali contenuti, la motivazione della sentenza esiste nel suo contenuto minimo costituzionale (cfr. su tali principi, tra tante, Cass. n. 21174/2024 ed i numerosi precedenti ivi citati) e non può considerarsi meramente apparente.
Alla luce delle riflessioni svolte, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, con valutazione che assorbe l’esame delle altre due censure, siccome fondate sulla dedotta natura di comodato del contratto intercorso con il terzo e, dunque, su di una riqualificazione preclusa dalla decisione assunta sul primo motivo di ricorso.
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non avendo il contribuente svolto difese.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
Numero registro generale 288/2022
Numero sezionale 3134/2025
Numero di raccolta generale 20644/2025
la Corte rigetta il ricorso e dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 22/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME