Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/05/2025
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 15150/2022 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (EMAIL;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAIL); -controricorrente – avverso la sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna ha disatteso l’appello dell’ Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che recava accoglimento delle impugnazioni proposte dal notaio NOME COGNOME avverso avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia aveva ripreso a tassazione atti di permuta recanti (contestuale) disposizione negoziale in favore del terzo (il Comune di La Spezia);
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che andava condivisa la conclusione cui il primo giudice era pervenuto – e quanto dunque alla corretta autoliquidazione dell’imposta secondo l’aliquota dell’1% – tenuto conto che gli effetti del contratto intercorso tra le parti private si erano prodotti (ex art. 1411 cod. civ.) direttamente nei confronti del terzo beneficiario del trasferimento immobiliare (il Comune di La Spezia), trasferimento che, poi, doveva scriversi all’agevolazione prevista dal combinato disposto di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32;
-l’ Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
il notaio NOME COGNOME resiste con controricorso.
Considerato che:
-in via pregiudiziale di rito, la Corte deve rilevare che l’intervenuto decesso del controricorrente, così come dichiarato, e documentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall’art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis , Cass., 29
gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153);
-col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10, 20, 43 e 57, ed all’art. 1411 cod. civ., assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva pretermesso, nella fattispecie, la (dovuta) tassazione della convenzione che era intercorsa tra le parti private (promittente e stipulante), e considerato che la posizione del terzo beneficiario (del trasferimento immobiliare) non poteva ascriversi alla nozione di parte del contratto;
-il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, ed all’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti della rilevata fattispecie di favore che, peraltro, controparte aveva invocato (solo) con riferimento alla disposizione di cui all’art. 2 0, comma 1, cit.;
3. -occorre premettere che:
gli avvisi di liquidazione in contestazione hanno avuto ad oggetto contratti di permuta (in un caso di compravendita; v. l’atto n. 220785 di rep. n. 45878 della raccolta, trascritto in controricorso, a fol. 7 e s.) intercorsi tra proprietari di unità immobiliari del fabbricato sito in La Spezia, alla INDIRIZZO e la RAGIONE_SOCIALE, ove, dunque, le parti convenivano che «gli effetti del trasferimento in favore
della Società RAGIONE_SOCIALE siano deviati in favore del Comune di La Spezia.»;
il trattamento fiscale degli atti in questione è stato, quindi, ricondotto, in autoliquidazione, alla disposizione di favore (di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della tariffa allegata, parte prima, nel testo vigente ratione temporis ) prevista nel caso di trasferimento «a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane», con conseguente liquidazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipotecaria, e secondo l’aliquota del 1% quanto all’imposta catastale ( d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10 e art. 2 della tariffa allegata);
e la ripresa a tassazione è stata operata applicando le aliquote ordinarie (rispettivamente del 7%, del 2% e dell’1%) in relazione agli atti dispositivi delle parti private recanti permuta (o compravendita) di unità immobiliari, e in misura fissa (ritenendo l’atto soggetto ad IVA), quanto alla sola imposta catastale, relativamente ai trasferimenti operati dalla società immobiliare;
-l’atto sottoposto a tassazione è stato dalle parti concluso secondo lo schema del contratto a favore del terzo (art. 1411 cod. civ.), qualificazione, questa, che risponde, per vero, (anche) alla sostanza dell’operazione negoziale in quanto l’effetto traslativo (della permuta o della compravendita) è stato (direttamente) prefigurato, tra il promittente e lo stipulante, nei confronti del terzo che, nello stesso atto, ha dichiarato di voler profittare di quello stesso effetto con riferimento alla unità immobiliare ceduta alla società RAGIONE_SOCIALE;
-come la Corte ha già avuto modo di rilevare, «Applicando l’art. 20, al contratto a favore di terzo, deve concludersi che, in ragione dell’effetto acquisitivo diretto che caratterizza lo schema nella sua
configurazione normale, il trattamento dello schema è quello stesso della vendita semplice che intercorre tra promittente e terzo. Rileva che l’acquisto del terzo sia automatico effetto del contratto di vendita non che l’acquisto da parte del terzo derivi dalla deviazione dell’effetto dallo stipulante al terzo.» (così Cass., 28 giugno 2023, n. 18508, che pur rileva che il terzo «non essendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere la registrazione ex art. 10 TUR, né è obbligato “solidalmente” con le parti al pagamento dell’imposta ex art. 57 TUR, salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei “soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione”, ovvero se intervenga nell’atto esprimendo l’accettazione o inserendovi altra convenzione che anticipi l’accettazione, divenendo così parte in senso sostanziale dell’atto e soggetto passivo ai sensi dell’art. 57, comma 6, TUR.»);
5. – il ricorso sottende, allora, la trattazione di questioni nuove, e di particolare rilevanza, – questioni tali da giustificare la loro rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533) – in relazione al règime di tassazione del contratto a favore del terzo, ed a riguardo degli effetti giuridici delle disposizioni negoziali oggetto di tassazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21), suscettibili di declinazione con riferimento alla posizione delle parti contraenti (ed all’interesse alla stipulazione) ed a quella del terzo destinatario della prestazione dedotta in contratto.
P.Q.M.
La Corte, rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.