Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29627 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9273/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (beneficiaria di scissione parziale dalla prima), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME di Roma, ivi el.dom.ti in INDIRIZZO, come da procura in atti;
– parte ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di Sedini (SS), in persona del Sindaco e legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Sassari, come da procura in atti, ed ivi el.dom.to presso il suo studio in INDIRIZZO;
– parte controricorrente e ricorrente incidentale-
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Sardegna n. 45/08/22 del 29.11.2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha respinto l’appello da esse proposto contro la sentenza di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale Sassari n.418/2014) che aveva ritenuto legittimo, salva riduzione della rendita catastale entro i limiti di quanto accertato dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio, l’avviso di accertamento 4.1.2013 per Ici 2008 e sanzioni notificato dal RAGIONE_SOCIALE di Sedimi in relazione ad un parco eolico di 26 aerogeneratori in proprietà di RAGIONE_SOCIALE.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-la sentenza di primo grado, in tutto motivata e corretta, andava condivisa in fatto e diritto, posto che la società non aveva saputo confutare la perizia del RAGIONE_SOCIALE, né aggiungere alcunchè alla propria originaria tesi;
-infondata era la pretesa di non applicazione delle sanzioni sulla maggiore Ici non versata, facendo difetto il requisito giustificativo della ‘incertezza giurisprudenziale’.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Sedini che formula altresì motivi di ricorso incidentale.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale le società lamentano, ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, nonché interna alla motivazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti, per un verso, dichiarato di voler confermare la sentenza di primo grado salvo, dall’altro, ritenere legittimo e confermare l’avviso di accertamento impugnato. Quest’ultima statuizione si poneva in frontale contrasto con
quella avente ad oggetto la condivisione e la conferma della sentenza di primo grado la quale, lungi dal confermare in toto l’avviso di accertamento, aveva disposto il ricalcolo al ribasso della base imponibile accertata dal RAGIONE_SOCIALE, così che venisse tenuto conto ‘ della rendita catastale attribuita dall’agenzia del territorio di Sassari in data 9 dicembre 2010, in euro 18.800,00 per ciascuno degli aerogeneratori ‘ (così la sentenza Commissione Tributaria Provinciale), conseguentemente onerando il RAGIONE_SOCIALE di riquantificare l’imposta dovuta per l’anno 2008 secondo questo criterio.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt.6 co. 2 d.lgs 472/97 e 10 co. 2 e 3 legge 212/00. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato l’insussistenza nel 2008 del presupposto esonerativo delle sanzioni costituito dalla obiettiva incertezza applicativa degli articoli 2, 5 e 7 d.lgs 504/92, nonostante che l’equiparazione dei parchi eolici alle centrali elettriche e la loro accatastabilità in categoria di opificio D1 fosse stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto nel 2012 (sent. nn. 4028-29-30) e quindi, a superamento della Circolare n. 14/2007, dalla successiva Circolare n. 6T 2012.
§ 2.2 Il primo motivo di ricorso principale è fondato.
In tema di contrasto tra motivazione e dispositivo si è stabilito (v. Cass.nn. 26074/18, 26077/15 ed altre) che: ‘ Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nel le altre ipotesi un mero errore materiale’; e, inoltre, che (v. Cass.n. 21618/19 ed altre): ‘soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale
prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione’.
Ancora, si è affermato (v.Cass.nn. 37079/22, 5939/18) che: ‘ Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell’errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall’Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado).’
Orbene, nel caso di specie si verte di un’ipotesi tipica di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, dal momento che se in quest’ultimo si stabilisc e, con chiarezza ed univocità: ‘ rigetta il ricorso in appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata ‘, nella prima si susseguono invece affermazioni volte a confermare non la sentenza di primo grado, ma l’avviso di accertamento (che, invece, la sentenza di primo grado aveva ritenuto parzialmente illegittimo nella determinazione della base imponibile).
La Commissione Tributaria Regionale afferma infatti (pag.4) che la sentenza di primo grado doveva essere confermata, condividendosene le motivazioni sia in fatto sia in diritto, e che a tale condivisione doveva associarsi ‘ la conferma dell’avviso di accertamento impugnato ‘. Seguono poi (pagg. 4 e 5) plurime affermazioni sul merito della pretesa dell’amministrazione comunale, tutte nel senso della fondatezza integrale dell’avviso di accertamento impugnato; così quanto all’assolvimento dell’onere probatorio da parte del RAGIONE_SOCIALE a mezzo della perizia di stima 2008 ing. COGNOME; alla inidoneità delle argomentazioni della società contribuente (meramente ripetitive del primo grado) ad inficiare la perizia del RAGIONE_SOCIALE; al fatto che la valutazione del RAGIONE_SOCIALE apparisse ‘ legittima, motivata, correttamente richiesta e del tutto corretta ed esaustiva ‘.
Queste affermazioni avrebbero dovuto logicamente indurre il collegio regionale, semmai, a riformare, e non a confermare, la sentenza di primo grado, così da statuire nel senso della piena legittimità (anche in ordine alla base imponibile) dell’avviso di accertamento impugnato.
Sicchè, in definitiva, il contrasto appare effettivamente insanabile ed insuscettibile di mera correzione di errore materiale (secondo il su rassegnato insegnamento), non essendone evincibile una plausibile composizione. In particolare, la decisione di conferma della prima sentenza non risulta in alcun modo logicamente conciliabile con le plurime valutazioni di merito che si sono menzionate e che, al contrario, avrebbero dovuto comportare la riforma della sentenza di primo grado con ripristino della integrale legittimità dell’avviso in contestazione.
§ 3.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE di Sedini lamenta art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul proprio appello incidentale, con il quale aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado laddove quest’ultima aveva determinato la base imponibile con riferimento alle rendite
catastali attribuiti dall’agenzia del territorio il 9 dicembre 2010, mentre legittimamente l’amministrazione comunale aveva individuato tale base imponibile, per l’anno 2008, nel valore contabile degli aerogeneratori di primo e secondo lotto, cosi come desumibile da una perizia dell’ufficio tecnico comunale e da documentazione proveniente dalla stessa società (fatture).
§ 3.2 Anche questo motivo è fondato, per ragioni strettamente connesse a quelle poc’anzi esposte in accoglimento del primo motivo di ricorso principale.
Come esposto in controricorso e come riconosciuto anche dalle società ricorrenti (v. ricorso pag.8) il RAGIONE_SOCIALE aveva formulato appello incidentale chiedendo in via principale (stante la irretroattività al 2008 delle rendite attribuite dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio nel 2010, e la conseguente validità, per il 2008, del criterio contabile ex art. 5 co. 3^ d.lgs 504/92) la conferma dell’avviso di accertamento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la rideterminazione in diminuzione del valore imponibile di ciascun impianto eolico; solo in via subordinata il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il rigetto dell’appello avversario.
Ebbene, non risulta dalla sentenza impugnata che la Commissione Tributaria Regionale si sia fatta carico dell’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE così proposto (del quale non dà neppure atto), omettendo la relativa pronuncia; se è vero che le già riportati affermazioni di merito circa la ritenuta validità ed integrale legittimità dell’avviso di accertamento parrebbero far ritenere che, in realtà, il collegio regionale abbia svolto, sull’appello incidentale, una valutazione di sostanziale fondatezza ed accoglibilità, altrettanto indubbio è che il dispositivo di mera conferma della sentenza di primo grado vale di per sé ad inficiare questa ricostruzione, avvalorando anche sotto questo profilo la nullità della sentenza impugnata.
§ 4. Ne segue, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna la quale, in diversa composizione, deciderà anche delle spese del presente giudizio.
Il giudice di rinvio, a seconda dell’esito di merito della nuova disamina della fattispecie, dovrà altresì statuire sulla questione delle sanzioni, fatta oggetto del secondo motivo di ricorso principale, qui assorbito dall’accoglimento del primo motivo e dall’annullamento della sentenza.
PQM
La Corte
-accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo di ricorso principale;
-cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in