Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 4980/13/2023, depositata in data 4 settembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificava ad NOME
Oggetto: Avviso di iscrizione ipotecaria – Notifica delle cartelle prodromiche – Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5000/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
Campolo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA per il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento.
Avverso i detti atti la contribuente presentava ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli deducendo: a) l’i rritualità delle notifiche disposte a mezzo PEC da indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici elenchi ; b) il difetto di motivazione dell’ atto opposto; c) l’ erroneità del calcolo degli interessi compiuto dall’Ufficio .
Si costituiva in giudizio l ‘A DER, che, documentata la rituale notifica delle cartelle e dell’atto opposto, eccepiva la legittimità del suo operato.
La CGT-1 accoglieva il ricorso, ritenendo che la tardiva costituzione dell’ ADER avesse impedito l’acquisizione degli atti depositati ai fini della prova della pretesa impositiva, con conseguente annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania deducendo nuovamente la rituale e tempestiva notifica delle cartelle e depositando, a tal fine, le relative relate.
Si costituiva in appello la contribuente, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello poiché generico e riproponendo, nel merito, le medesime censure già sollevate in primo grado.
La CGT-2, pur ritenendo in motivazione fondati i motivi posti a fondamento del gravame, rigettava l’appello .
Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad un unico motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2025.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione dell’art . 36, comma 2, n.4, d.lgs. n. 546/92 e
dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 4 c.p.c». Censura la sentenza di appello per aver fornito una motivazione palesemente in contrasto con quanto statuito in dispositivo. Lamenta che la CGT2, pur avendo ritenuto infondate tutte le doglianze proposte dal contribuente con il ricorso introduttivo e, dunque, sostanzialmente fondati i motivi di gravame proposti dall’ agente della riscossione, ha poi rigettato l’appello .
Il motivo è fondato.
1.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass. 27/06/2017, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. 17/10/2018, n. 26074).
In particolare, presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza è l’insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussiste quando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto decisorio, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio e se ne possa escludere qualsiasi ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo ed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10/05/2011, n. 10305).
1.2. Inoltre, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza deve essere individuato, non già alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice: con la conseguenza della prevalenza della parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una
giustificazione del dictum giudiziale (Cass. 10/10/2015, n. 17910); sicché, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l’unica statuizione in esso contenuta (Cass. 11 /07/2007, n. 15585; Cass. 17/07/2015, n. 15088; Cass. 21/06/2016, n. 12841). E sempre che il principio dell’interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non si estenda fino all’integrazione del contenuto precettivo del primo con la statuizione desunta dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo (Cass. 12/02/2020, n. 3469; Cass. 9/12/2021, n. 39050).
1.3. Nella specie è indubitabile la sussistenza del vizio denunciato: invero, la CGT2 ha rigettato l’appello pur avendo aderito in maniera sostanzialmente piena alle prospettazioni dell’ appellante ADER con riferimento: a) alla validità della notifica delle cartelle di pagamento; b) al mancato decorso dei termini di prescrizione e di decadenza; c) alla definitività ed irretrattabilità delle pretese sottese alle cartelle; d) alla validità della notifica della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria; e) alla motivazione della detta comunicazione; f) alla validità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE per mezzo di avvocato del libero foro.
Sussiste, quindi, un insanabile contrasto sia tra motivazione e dispositivo sia tra singole parti della motivazione (nella quale si afferma dapprima che l’appello è infondato e va rigettato e subito dopo che sostanzialmente le doglianze dell’ADER sono fondate).
In conclusione, il ricorso va accolto e, previa cassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.