Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18709 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15333/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO SEZ.DIST. DI PESCARA n. 536/2020 depositata il 26/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agente della riscossione notificava alla società contribuente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo la stessa onorato pretese esattoriali. La società contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione
ipotecaria, che veniva rigettato dalla CTP di Chieti. La CTR dell’Abruzzo ha, invece, accolto l’appello della contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE si affida a tre motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE censura la nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere il Collegio indicato le ragioni poste alla base della propria decisione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che le cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA afferissero tributi erariali, anziché contributi previdenziali.
È fondato il primo motivo, con assorbimento delle altre due censure.
La contraddizione su cui impinge la sentenza impugnata si mostra eloquente, dal momento che la decisione finisce per accogliere l’appello sulla scorta di una motivazione che ne postulerebbe il rigetto.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo, il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all’interpretazione complessiva della decisione – che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima -, concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall’art. 156, 2° co., c.p.c. (v. Cass. n. 8946 del 2000; Cass. n. 6119 del 2002).
Il collegio condivide, infatti, il principio ripetutamente enunciato da questa Corte (Cass. n. 4754 del 1999; Cass. n. 7671 del 1995), secondo cui nell’ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all’interpretazione complessiva della decisione, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima; ma deve dichiararsi la nullità di un tale provvedimento ex art. 156 c.p.c., per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento delle altre due censure. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.