Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11733 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente principale –
contro
RISTORANTE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, pec: EMAIL;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi –
dispositivo e motivazione
contrasto
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO , pec: EMAIL;
– ricorrente incidentale –
e contro
REGIONE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente in carica;
– intimata –
e contro
COMUNE di FORIO , in persona del Sindaco in carica;
– intimato – avverso la sentenza n. 10118/17/2015 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di atti di intimazione di pagamento di diverse cartelle esattoriali, la CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Napoli con la sentenza n. 8133/41/2014 dichiarava prescritto il credito erariale di cui a dieci cartelle di pagamento impugnate accogliendo il ricorso della società contribuente e rigettando per il resto. Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che sosteneva la decennalità del termine prescrizionale, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, pur dando atto in motivazione che « il termine di prescrizione relativo ai crediti ormai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale » e,
quindi, era errata la conclusione cui era pervenuta la CTP di Napoli, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, spedito per la notificazione in data 10 maggio 2016 e notificato il 12 e 13 maggio 2016 rispettivamente ad RAGIONE_SOCIALE e alla società contribuente.
Avverso la predetta sentenza d’appello propone ricorso per cassazione anche l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, spedito per la notificazione in data 13 maggio 2016 e notificato il 18 maggio 2016 al Comune di Forio, il 19 maggio 2016 alla Regione Campania e alla società contribuente ed il 23 maggio 2016 all’RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso la società contribuente che deposita anche memoria.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto entrambi separati ricorsi avverso la medesima sentenza della CTR della Campania. Pertanto, essendo in presenza di due ricorsi, entrambi proposti in via principale avverso la medesima sentenza, il secondo degli stessi (e, cioè, quello proposto da RAGIONE_SOCIALE), essendo stato notificato per secondo, va qualificato in termini di ricorso incidentale: ed infatti, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale per cui, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e
ancorché proposto – come nella specie – con atto a sé stante, in ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza d’appello per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 cod. proc. civ.
2.1. Sostiene la ricorrente che «la CTR, pur ritenendo il termine di recupero dei crediti cristallizzati in cartelle di pagamento, divenute definitive per omessa impugnazione nei termini di legge, decennale, conferma la decisione di primo grado, che invece aveva affermato la prescrizione quinquennale, così respingendo l’appello dell’ufficio».
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere comunque la CTR reso una motivazione apparente non risultando comprensibile la ragione per la quale, pur affermando che il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali iscritti a ruolo e portati dalle cartelle di pagamento impugnate fosse decennale, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato le cartelle di pagamento impugnate applicando il termine quinquennale di prescrizione.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. nonché 111 Cost., per avere la CTR campana, da un lato, ritenuto infondato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, aderendo quindi alla sentenza di primo grado che aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale dei crediti erariali, e, dall’altro, ritenuto applicabile nella specie la prescrizione decennale.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni della controricorrente di inammissibilità dei ricorsi per difetto di autosufficienza per mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate, per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE cartelle per le quali è stato proposto il ricorso e per omessa specificazione del tipo di credito preteso, se per IVA o per sanzioni ed interessi, nonché, con riferimento al ricorso incidentale del concessionario per la riscossione, per l’omessa indicazione dell’ente impositore e del contenuto RAGIONE_SOCIALE cartelle elencate nel ricorso.
5.1. Le eccezioni sono manifestamente infondate in considerazione RAGIONE_SOCIALE censure alla sentenza impugnata proposte con i due ricorsi, che attengono, per come si è detto sopra, esclusivamente alla nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e contraddittoria, sicché quelle indicazioni o allegazioni cui ha fatto riferimento la controricorrente non sono affatto essenziali ai fini dell’autosufficienza dei ricorsi.
Venendo, quindi, al merito, stante la comunanza RAGIONE_SOCIALE censure rivolte alla sentenza d’appello, i ricorsi, principale ed incidentale, possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti in quanto fondati.
6.1. Invero, è noto che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); e che « Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a
rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. » (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 – Rv. 651108 – 01).
6.2. E’, altresì, noto che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità RAGIONE_SOCIALE sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’ error in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi , senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezze» (Cass. n. 17392 del 2004 e n. 10129 del 1999; conf. Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018 e, più recentemente, in Cass. 37849 del 2021; Cass. n. 22122 del 2021; Cass. n. 11057 del 2021).
6.3. Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si connota per la sua irriducibile contraddizione tra motivazione e dispositivo, avendo i giudici di appello premesso, nella motivazione, che « L’appello è infondato », quindi affermato che il termine di prescrizione dei crediti erariali era decennale e non quinquennale come, invece, sostenuto dai giudici di primo grado, e, poi disposto, in assoluta contraddizione con la tesi affermata in motivazione, la « conferma » della « sentenza di primo grado ».
6.4. Pertanto, non è in alcun modo comprensibile per quale ragione la decisione di primo grado venga confermata nonostante la non condivisione della decisione di primo grado; e ciò esclude la sussistenza del mero errore materiale.
Da quanto precede discende la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024