Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Diniego di revoca agevolazioni -Sospensione termini – Sisma
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21325/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO Roma.
-controricorrente e ricorrente incidentale -Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2372/2018, depositata in data 6 giugno 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, in data 28 ottobre 2005, notificava a NOME COGNOME un avviso di diniego di definizione per ritardati ed omessi versamenti di cui all’art. 9 bis, primo comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e per versamenti rateali insufficienti.
Avverso l’atto di diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania chiedendone l’annullamento, assumendo di essersi avvalso del beneficio di sospensione dei pagamenti tributari, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296; si costituiva l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del gravame.
La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 417/2012, accoglieva il ricorso dichiarando illegittimo l’atto di diniego impugnato perché errata e restrittiva l’interpretazione dell’Ufficio sulla sospensiva invocata dal contribuente perché contrastante col dato normativo.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 2372/2018, depositata in data 6 giugno 2018, la C.t.r. accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo che il contribuente avesse il diritto di avvalersi della sospensione dei tributi prevista dalla legge n. 296/2006 per i soggetti residenti nei Comuni della provincia di Catania interessati dall’eruzione del vulcano Etna nell’anno 2002 ma non avesse il diritto di avvalersi della riduzione del 50% dei versamenti, prevista con il comma 1011 dell’art. 1, legge n. 296/2006, secondo il consolidato orientamento.
Avverso la sentenza della C.t.r. l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo mentre il contribuente ha resistito con controricorso e svolgendo un motivo di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 per il quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 bis, legge n. 289/2002, nonché dei d.m. 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005, e dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006 (ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, appare palese il contrasto tra parte motiva e dispositiva della sentenza de qua , laddove, nel mentre i giudici non hanno ritenuto spettante per intero quanto dovuto, contemporaneamente hanno disposto un rimborso.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( ultra petita ), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ», il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver correttamente riconosciuto il diritto del contribuente ad avvalersi della sospensione in relazione alle rate residue della definizione ex art. 9 bis, legge n 289/2002, ha altresì affermato che lo stesso non «non ha diritto di avvalersi della riduzione al 50% dei versamenti», prevista con il comma 1011, art. 1 della legge 296/2006, secondo il consolidato orientamento della Corte.
Il motivo di ricorso principale è fondato.
Sulla questione della sospensione dei tributi prevista dalla Legge 296/2006 nonché DD.MM. 14/11/2002 e 17/05/2005 per i soggetti residenti nei Comuni della Provincia di Catania interessati dall’eruzione del vulcano Etna nell’anno 2002, questa Corte si è pronunciata nel senso di sostenere l’equiparazione ai fini dell’applicabilità della sospensione degli adempimenti necessari per avvalersi del condono a tutti gli altri adempimenti degli obblighi tributari. In particolare, si è sostenuto che, in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del d.l. n. 245/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002, della legge n. 212/2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritto a ruolo in quanto tale norma alla stregua di un’interpretazione letterale logica e costituzionalmente orientata
non consente tenuto conto della sua ratio che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali imprevedibili e dalla tipologia di agevolazioni da essa previste di limitarne la portata generale introducendo eccezioni non contemplate (Cass. 05/07/2017, n. 16556).
3.1. Tanto premesso, nella sentenza impugnata vi è un contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto la C.t.r., dopo aver affermato il diritto ad avvalersi della sospensione dei tributi ed aver negato il diritto di avvalersi della riduzione del 50% dei versamenti prevista con il comma 1011 dell’art. 1o della legge 296/2006 ha, contraddicendosi, dichiarato dovuto il rimborso come motivazione. Né può accedersi alla tesi del controricorrente in quanto costituisce principio pacifico giurisprudenziale quello secondo cui Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell’errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. 19/12/2022, n. 37079).
Dall’accoglimento del motivo di ricorso principale discende l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale.
In conclusione, va accolto il ricorso principale e, assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e, assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e
motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.