Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25125/2020 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge è domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE con sede in Napoli, in persona del l’amministratore unico pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
CARTELLE DI PAGAMENTO ANNULLAMENTO DEI CARICHI PENDENTI EX ART. 4 DEL D.L. N. 119/2018 CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO
Regione Campania, con sede in Napoli, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÈ
C.C.I.A.A. della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, in persona del Presidente della Giunta Camerale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 20 gennaio 2020, n. 622/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 20 gennaio 2020, n. 622/11/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diciassette cartelle di pagamento per vari tributi (imposta di registro per gli anni 2008 e 2011; IVA per l’anno 2011; IRAP e IVA per l’anno 2012 ; diritti camerali per gli anni 2012 e 2013), ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per l ‘annullamento delle cartelle di pagamento per importo non eccedente il limite di € 1.000,00 ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e -nonostante la motivazione favorevole alle difese della concessionaria del servizio di riscossione ha accolto l’appello della contribuente per le restanti cartelle di pagamento, con condanna dell’appellata alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’appellante , sul presupposto che i crediti portati dalle cartelle di pagamento identificate coi nn. 1, 4, 5, 8, 9, 10 e 13
nel l’elenco riportato nel ricorso per cassazione si erano estinti per annullamento ex lege , che le restanti cartelle di pagamento identificate con i nn. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 nel l’elenco riportato nel ricorso per cassazione erano state regolarmente notificate con varie modalità e che l’eccezione di prescrizione dei crediti relativi a tali cartelle di pagamento era stata dedotta ex novo nel giudizio di appello, dopo che il giudice del gravame aveva respinto l’istanza proposta dalla concessionaria del servizio di riscossione per la correzione di errore materiale della sentenza impugnata, ravvisando « illogicità all’interno del corpo motivazionale che non può essere oggetto della richiesta di procedura di correzione ».
La ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘, l’ Agenzia delle Entrate, la Regione Campania e la C.C.I.A.A. della Provincia di Napoli sono rimaste intimate.
Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al difensore della contribuente nel giudizio di appello.
All’esito, con nota depositata il 2 maggio 2023, la ricorrente ha dichiarato di aver rinnovato la notifica al difensore della contribuente – con esito negativo – presso la p.e.c. ufficiale, risultando questi cancellato dall’albo professionale e ha dato atto di aver già in precedenza notificato il ricorso -con esito positivo -alla contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia v iolazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione palesemente contraddittoria rispetto al dispositivo.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Come si è detto, dopo aver argomentato che le cartelle di pagamento non investite dalla rottamazione ex lege erano state regolarmente notificate con varie modalità alla contribuente e che l’eccezione di prescrizione dei crediti relativi a tali cartelle di pagamento era stata dedotta ex novo nel giudizio di appello, la sentenza impugnata ha inaspettatamente accolto l’appello della contribuente . Per cui, è evidente l’incoerenza del dispositivo rispetto alla motivazione.
1.3 Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 2^, 12 marzo 2018, n. 5939; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2022, n. 37079; Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2023, n. 9444; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337).
Più specificamente, in tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e motivazione che non incida sull’idoneità del provvedimento,
considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2017, n. 22433; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2019, n. 12846; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 5 arile 2024, n. 9179; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2025, n. 4510).
Per cui, in linea generale, il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi ; ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia avente in comune una sola delle parti, perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2011, n. 12035; Cass., Sez. 6^-2, 19 gennaio 2015, n. 730; Cass., Sez. 6^-3, 15 gennaio 2019, n. 668; Cass., Sez. Lav., 11 agosto 2020, n. 16877; Cass., Sez. 6^-1, 3 febbraio
2022, n. 3442; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8755; Cass., Sez. 2^, 14 marzo 2025, n. 6889).
1.4 Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso.
1.5 Dunque, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia incongruenza ed incoerenza tra la premessa e la conclusione, giustificandosi, in base alle argomentazioni esposte, il rigetto e non l’accoglimento dell’appello per le cartelle di pagamento non interessate d alla rottamazione e l’imposizione dell’onere delle spese a carico dell’appellante e non dell’appellata .
1.6 Applicando al caso di specie i principi sopra riportati, si può dire che vi è una palese divergenza tra l’ ideazione della decisione in motivazione e la rappresentazione grafica di essa in dispositivo, giacché il giudice di secondo grado ha adottato una decisione difforme dalla motivazione, avendo accolto l’appello della contribuente dopo averne incoerentemente argomentato l’infondatezza.
Ne discende che tale discrasia nella manifestazione letterale della decisione (per la contraddizione tra elaborazione argomentativa e conclusione provvedimentale) non è emendabile mediante il ricorso al procedimento di correzione
di errore materiale dinanzi al giudice di appello, essendo evidente la sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.