Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME
OGGETTO: Irpef 2007 -Socio di RAGIONE_SOCIALE a base ristretta Reddito di partecipazione Contrasto insanabile interno alla motivazione – E con il dispositivo.
-intimato –
avverso
la sentenza n. 2966, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 27.10.2021, e pubblicata il 10.11.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME l’avviso di accertamento n. TVH01A201430, avente ad oggetto maggiore
Irpef in conseguenza del reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio della RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa, in relazione all’anno 2007.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, adeguandosi a quanto deciso dallo stesso giudice con riferimento all’accertamento societario, pronuncia nella quale era stata riconosciuta la legittimità della detrazione in relazione a rapporti commerciali intercorsi con la società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce. Anche il giudice del gravame affermava di dover tenere conto della decisione assunta nei confronti della società, che era stata riformata dalla CTR la quale aveva statuito la completa legittimità della intera pretesa impositiva. Tuttavia, sia in motivazione che in dispositivo, decideva pronunciando il rigetto dell’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice dell’appello l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo PEC, consegnata al difensore costituito nel secondo grado del giudizio il 9.5.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché sussiste dissenso insanabile tra la valutazione espressa dalla CTR e quanto
riportato sia nella parte finale della motivazione che nel dispositivo, avendo il giudice di secondo grado scritto che il ricorso dell’Amministrazione finanziaria doveva essere rigettato.
Invero, la CTR nella sua decisione ha ricordato che la CTP aveva ritenuto di accogliere parzialmente il pregiudicato accertamento compiuto in relazione al reddito di partecipazione nei confronti di NOME Giuseppe, adeguandosi all’accoglimento parziale del pregiudicante accertamento compiuto nei confronti della società di capitali avente ristretta base partecipativa di cui era socio. Quindi ha segnalato che la decisione avente ad oggetto il maggior reddito societario era stata riformata in grado di appello, riaffermandosi la piena validità ed efficacia dell’originario accertamento, ed ha annotato che ‘tale ultima sentenza necessariamente si riflette sulla posizione fiscale’ (sent. CTR, p. 1) del socio, ma non ha chiarito le conseguenze di questa sua affermazione.
2.1. Quindi il giudice dell’appello ha ancora osservato che ‘il COGNOME ben avrebbe potuto contestare la pretesa del fisco, con le argomentazioni difensive richiamate con il rinvio al ricorso societario’, tuttavia queste censure non potevano essere esaminate perché il contribuente non aveva allegato l’accertamento societario e la documentazione collegata, con la conseguenza che il giudice non poteva ‘avere contezza dell’oggetto del contendere’ (sent. CTR, p. 1 s.), e da tali parole sembra potersi desumere che il giudice del gravame abbia inteso di non accogliere le censure proposte dal contribuente; non lo dice però espressamente, e neppure dichiara le censure inammissibili.
2.2. A seguito di queste valutazioni, e ricordato che il ricorso era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale domandava di affermare la completa validità ed efficacia dell’accertamento del reddito di partecipazione, la CTR si è espressa, sia in motivazione che in dispositivo, dichiarando il rigetto dell’appello.
In effetti non sembra possano nutrirsi certezze su che cosa la CTR abbia inteso deliberare.
L’Amministrazione finanziaria ha dato atto di avere proposto anche istanza di correzione di errore materiale che, al momento di presentazione del ricorso per cassazione, non era stata ancora decisa.
In proposito questa Corte di legittimità ha avuto recentemente modo di confermare che ‘il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell’errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall’Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado)’ Cass. sez. VI -V, 19.12.2022, n. 37079; essendosi già in precedenza rilevato che ‘il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.’, Cass. sez. II, 12.3.2018, n. 5939 (conf. Cass. sez. I, 17.12.2006, n. 29490).
Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.