Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5180  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
NOME ;
OGGETTO: Irpef 2007 -Socio di RAGIONE_SOCIALE a base ristretta Reddito  di  partecipazione  Contrasto insanabile interno alla  motivazione  –  E  con  il dispositivo.
-intimato –
avverso
la sentenza n. 2966, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 27.10.2021, e pubblicata il 10.11.2021;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME l’NUMERO_DOCUMENTO di  accertamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO,  avente  ad  oggetto  maggiore
Irpef in conseguenza del reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio della RAGIONE_SOCIALE, avente ristretta base partecipativa, in relazione all’anno 2007.
 Il  contribuente  impugnava  l’atto  impositivo  innanzi  alla Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Brindisi.  La  CTP  accoglieva parzialmente  il  ricorso,  adeguandosi  a  quanto  deciso  dallo  stesso giudice con riferimento all’accertamento societario, pronuncia nella quale  era stata riconosciuta la legittimità della detrazione  in relazione a rapporti commerciali intercorsi con la società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce. Anche il giudice del gravame affermava di dover tenere conto della decisione assunta nei confronti della società, che era stata riformata dalla CTR la quale aveva statuito la completa legittimità della intera pretesa impositiva. Tuttavia, sia in motivazione che in dispositivo, decideva pronunciando il rigetto dell’appello.
 Ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  avverso  la  decisione sfavorevole assunta dal giudice dell’appello l’Ente impositore, affidandosi  ad  un  motivo  di  impugnazione.  Il  contribuente  ha ricevuto  la  notificazione  del  ricorso  a  mezzo  EMAIL,  consegnata  al difensore costituito nel secondo grado del giudizio il 9.5.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché sussiste dissenso insanabile tra la valutazione espressa dalla CTR e quanto
riportato sia nella parte finale della motivazione che nel dispositivo, avendo il giudice di secondo grado scritto che il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria doveva essere rigettato.
Invero, la CTR nella sua decisione ha ricordato che la CTP aveva ritenuto di accogliere parzialmente il pregiudicato accertamento compiuto in relazione al reddito di partecipazione nei confronti di COGNOME NOME, adeguandosi all’accoglimento parziale del pregiudicante accertamento compiuto nei confronti della società di capitali avente ristretta base partecipativa di cui era socio. Quindi ha segnalato che la decisione avente ad oggetto il maggior reddito societario era stata riformata in grado di appello, riaffermandosi la piena validità ed efficacia dell’originario accertamento, ed ha annotato che ‘tale ultima sentenza necessariamente si riflette sulla posizione fiscale’ (sent. CTR, p. 1) del socio, ma non ha chiarito le conseguenze di questa sua affermazione.
2.1. Quindi il giudice dell’appello ha ancora osservato che ‘il COGNOME ben avrebbe potuto contestare la pretesa del fisco, con le argomentazioni difensive richiamate con il rinvio al ricorso societario’, tuttavia queste censure non potevano essere esaminate perché il contribuente non aveva allegato l’accertamento societario e la documentazione collegata, con la conseguenza che il giudice non poteva ‘avere contezza dell’oggetto del contendere’ (sent. CTR, p. 1 s.), e da tali parole sembra potersi desumere che il giudice del gravame abbia inteso di non accogliere le censure proposte dal contribuente; non lo dice però espressamente, e neppure dichiara le censure inammissibili.
2.2.  A  seguito  di  queste  valutazioni,  e  ricordato  che  il  ricorso era stato proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale domandava di affermare la completa validità ed efficacia dell’accertamento del reddito di partecipazione, la CTR si è espressa, sia in motivazione che in dispositivo, dichiarando il rigetto dell’appello.
In effetti non sembra possano nutrirsi certezze su che cosa la RAGIONE_SOCIALE abbia inteso deliberare.
L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ha dato atto di avere proposto anche istanza di correzione di errore materiale che, al momento di presentazione  del  ricorso  per  cassazione,  non  era  stata  ancora decisa.
In proposito questa Corte di legittimità ha avuto recentemente modo di confermare che ‘il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell’errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una RAGIONE_SOCIALE contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado)’ Cass. sez. VI -V, 19.12.2022, n. 37079; essendosi già in precedenza rilevato che ‘il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una RAGIONE_SOCIALE contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.’, Cass. sez. II, 12.3.2018, n. 5939 (conf. Cass. sez. I, 17.12.2006, n. 29490).
 Il  ricorso  proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE  finanziaria  risulta pertanto  fondato  e  deve  essere  accolto,  cassandosi  la  decisione impugnata  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo grado  della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,  perché  proceda  a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , e rinvia innanzi  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Puglia, sezione staccata di Lecce perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.