Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5546/2017 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Sestri Levante (GE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Genova, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria il 5 agosto 2016, n. 1040/04/2016;
CATASTO ACCERTAMENTO IMMOBILE IN CATEGORIA D CRITERI DI STIMA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L” E.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria il 5 agosto 2016, n. 1040/04/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento catastale n. GE0245611/001/2012 del 20 febbraio 2012, in relazione ad uno stabilimento balneare ubicato in Sestri Levante (GE), denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e composto da n. 129 cabine con chiosco bar e veranda, censito in catasto con le particelle 1120, 815 sub. 1 e 774 sub. 6 del folio 23 in categoria D/6, all’esito di procedura DOCFA dell’anno 201 2 (in virtù di denuncia di variazione del 20 febbraio 2012, prot. n. GE0046616), per il quale la rendita proposta nella misura di € 10.394,00 era stata rettificata nella misura di € 16.512,00, ha rigettato l’appello proposto dall ” E.RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell ‘Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova il 13 febbraio 2014, n. 301/10/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva annullato l’atto impositivo , seppure in relazione alla domanda subordinata di conferma della rendita proposta in sede di procedura DOCFA (per congruenza della stima dell’immobile in base al costo di costruzione), ma non anche in relazione alla domanda principale di riduzione della rendita proposta in sede di procedura DOCFA (per omessa sottoscrizione della denuncia di accatastamento da parte della
contribuente) – sul rilievo che: a) secondo il criterio della stima diretta, trattandosi di unità immobiliare con destinazione speciale, l’amministrazione finanziaria aveva tenuto conto della frequenza media degli ospiti nel triennio antecedente alla denuncia di accatastamento, individuando il più probabile valore in un range compreso tra € 4.000,00 ed € 7.000,00; b) a seguito del sopralluogo, l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto di attribuire un valore di € 6.000,00 a cabina (con l’attribuzione di rendita di € 16.512,00), valore che andava a porsi quasi a metà strada tra i due valori indicati al punto precedente, in considerazione anche delle caratteristiche dello stabilimento balneare e della sua ubicazione; c) inoltre, era stato allegato un atto di compravendita di più cabine in muratura poste sul suolo privato, dal quale risultava che le stesse erano state vendute il 24 novembre 2008 al prezzo di € 37.500,00, oltre ad IVA per € 7.500,00, e quindi per un totale complessivo di € 45.000,00.
Tuttavia, la Commissione tributaria regionale ha affermato, in motivazione, che: « In considerazione di quanto precede deve pertanto essere confermata l’impugnata sentenza con accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’agenzia delle entrate ». Inoltre, essa ha ritenuto la soccombenza dell’appellante incidentale, a carico del quale ha posto la condanna alla rifusione delle spese giudiziali, affermando che: « Per quanto riguarda le spese del presente procedimento, in virtù del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste integralmente a carico della parte contribuente che è risultata soccombente con riferimento alla presente fase di giudizio ».
3. L’Agenzia della Entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad otto motivi, le cui denunzie sono espressamente sollevate ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), richiamato dall’art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con palese contraddizione tra motivazione e dispositivo.
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 2^, 12 marzo 2018, n. 5939; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2022, n. 37079; Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2023, n. 9444; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337).
2.3 Più specificamente, in tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e
motivazione che non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2017, n. 22433; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2019, n. 12846; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2024, n. 9179; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2025, n. 4510).
2.4 Per cui, in linea generale, il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi ; ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia avente in comune una sola delle parti, perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2011, n. 12035; Cass., Sez. 6^-2, 19 gennaio 2015, n. 730; Cass., Sez. 6^-3, 15 gennaio 2019, n. 668; Cass., Sez. Lav., 11 agosto 2020, n. 16877; Cass., Sez. 6^-1, 3 febbraio
2022, n. 3442; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8755; Cass., Sez. 2^, 14 marzo 2025, n. 6889).
2.5 Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso.
2.6 Dunque, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia incongruenza ed incoerenza tra la premessa e la conclusione, giustificandosi, in base alle argomentazioni esposte, il rigetto anche dell’appello incidentale, oltre che dell’appello pri ncipale, ma non anche l’imposizione dell’onere delle spese a carico dell’appellante principale, non essendovi state una parte vittoriosa ed una parte soccombente nel giudizio di secondo grado.
2.7 Applicando al caso di specie i principi sopra riportati, si può dire che vi è una palese divergenza tra l’ideazione logica della decisione in motivazione e la rappresentazione grafica di essa in dispositivo, giacché il giudice di secondo grado ha adottato una decisione difforme dalla motivazione per l ‘irrimediabile incoerenza tra la conferma della sentenza impugnata e l’addebito a carico dell’appellante principale delle spese giudiziali in difetto di soccombenza.
Ne discende che tale discrasia nella manifestazione letterale della decisione (per la contraddizione tra elaborazione
argomentativa e conclusione provvedimentale) non è emendabile mediante il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale dinanzi al giudice di appello, essendo evidente la sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 23, richiamato dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e del comma 2 dello stesso art. 54 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado, nell’ipotesi di ritenuto accoglimento dell’appello incidentale, che quest’ultimo era inammissibile per tardiva proposizione e per tardiva costituzione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo, si denuncia, in alternativa al secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., come richiamato in via generale dall’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria si era tardivamente costituita rispetto alla prima notifica del l’appello incidentale il 19 settembre 2014 e , in caso inefficacia di tale notifica, rispetto alla seconda notifica dell’appello incidentale il 29 settembre 2014.
Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 32, comma 2, n. 4), richiamato dall’art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, senza fornire alcuna giustificazione, che « per le unità a destinazione speciale, quali quelle in esame, la rendita
catastale è determinata con stima diretta, assunto a riferimento, quale reddito lordo, il canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile. In subordine con la ricerca del valore venale, a mezzo della comparazione a prezzi di vendita di unità similari, o con la stima per capitalizzazione dei redditi; in ulteriore subordine, con riferimento al costo di costruzione fatto riferimento al l’ epoca censuaria, eventualmente deprezzato ed al quale deve essere aggiunto il valore dell’area ».
Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 27, 28 e 29 del d.P.R. 1 dicembre 1942, n. 1142, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato « erroneamente giudicato legittimo l’operato dell’Agenzia, che ha determinato la rendita catastale facendo riferimento al reddito conseguibile dalle cabine assimilando due nozioni indipendenti tra di loro, reddito tratto dalle cabine e beneficio fondiario. L’uno costituisce una componente del reddito d’impresa, l’altro è il beneficio che si ricava dal valore fondiario del bene, e le norme dì riferimento impediscono questa confusione. In base ad esse, l’unico criterio corretto per la determinazione della rendita di uno stabilimento balneare è il costo di costruzione ».
Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 32, comma 2, n. 4), richiamato dall’art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di esaminare e decidere il motivo di appello incidentale circa la carenza di assenso della contribuente alla presentazione della denuncia di accatastamento da parte del tecnico sottoscrittore.
Con il settimo motivo, si denuncia, in alternativa al sesto motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di enunciare gli argomenti dedotti a sostegno del motivo di appello incidentale circa la carenza di assenso della contribuente alla presentazione della denuncia di accatastamento da parte del tecnico sottoscrittore.
Con l’ottavo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato « omesso di prendere posizione su un fatto decisivo, e cioè la doglianza fondamentale fatta valere dalla società, inerente la sottoscrizione del DOCFA da parte del solo tecnico, e il comportamento non autorizzato di questi, sul quale è mancata ogni pronuncia da parte del giudice di secondo grado ».
I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, che ha determinato la caducazione della sentenza impugnata, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno