Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: IVA -II.DD. -studi di settore
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11877/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, n. 312/16/2020 depositata il 21.01.2020 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, veniva accolto l’ appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 70/1/2011 che aveva accolto il ricorso introduttivo della RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2004.
L’atto impositivo faceva seguito ad invito notificato in data 5.6.2008 dall’RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’instaurazione del contraddittorio per la definizione dell’accertamento sulla base degli studi di settore e al deposito di chiarimenti scritti da parte della contribuente. Veniva così applicato l’ accertamento standardizzato mediante studi di settore di cui al combinato disposto degli artt. 62 bis e 62 sexies, comma 3, d.l 1993 n. 331, 10 l.1998 n. 146, 39, comma 1, let. d) d.P.R. 1973 n. 600, 1, comma 14 bis l . 2006, n.296. L ‘Amministrazione finanziaria rettificava i valori imponibili dichiarati dalla contribuente nel Modello Unico 2005 relativamente all’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, accertando maggiori Ires, Iva e Irap.
Il giudice di prime cure accertava che l’Ufficio, sia nell’avviso di accertamento che con le controdeduzioni, giustificava la rettifica soltanto con lo scostamento dei ricavi dichiarati con quelli puntuali di
riferimento determinati dagli studi di settore, non suffragando il suo operato con alcuna prova, e annullava l’avviso impugnato.
Il giudice d’appello non condivideva tali conclusioni in considerazione del fatto che la contribuente non si era presentata al contraddittorio, e ciò determinava un ribaltamento dell’onere della prova a carico della contribuente. Inoltre, implicitamente condivideva la prospettazione dell’appellante secondo la quale il reddito rettificato in euro 108.661,00 rispetto a quello dichiarato di euro 16.649,00 non poteva essere considerato un lieve scostamento. Per l’effetto, il giudice confermava integralmente le riprese ad imposizione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -si deduce l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, afferente all’asserita mancata partecipazione al contraddittorio da parte di RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’invito formulato dall’RAGIONE_SOCIALE e alla conseguente illegittima attribuzione dell’onere della prova a carico della RAGIONE_SOCIALE disposta dalla CTR. La RAGIONE_SOCIALE lamenta che il giudice non ha tenuto conto documentazione versata in atti ove risulta che RAGIONE_SOCIALE ha partecipato al contraddittorio azionato dall’RAGIONE_SOCIALE contestando la fondatezza della pretesa tributaria già in sede procedimentale. Tale circostanza è documentata dalla memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE, nella fase amministrativa, in data 10.7.2008 presso l’RAGIONE_SOCIALE a seguito di invito al contraddittorio da tenersi il 25.06.2008, così come si evince dalle stesse motivazioni dell’avviso di accertamento notificato dall’RAGIONE_SOCIALE e dagli atti processuali RAGIONE_SOCIALE parti.
Il motivo è fondato. In risposta alle richieste dell’Ufficio, infatti, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il 10.07.2008 ha depositato presso l’Ufficio una memoria – nella quale è stato contestato l’accertamento dell’Ufficio . La memoria è denominata « Invito al contraddittorio prot. n.
NUMERO_DOCUMENTO » , come risulta dalla ricevuta dell’RAGIONE_SOCIALE Messina rilasciata al momento del suindicato deposito, ed ivi è riportato testualmente: « n. Protocollo: NUMERO_DOCUMENTO – n. Progressivo: NUMERO_DOCUMENTO (…) DATA_NASCITA ha consegnato a questo Ufficio il giorno 10/07/2008 alle ore 12:08:22 Oggetto INVITO AL CONTRADDITE PROT. N NUMERO_DOCUMENTO corredato dal documento con protocollo NUMERO_DOCUMENTO » .
Del l’intervenuto contraddittorio, del resto, dà conto anche l’avviso di accertamento, il quale a p.2 recita: « Viste le memorie difensive prodotte in data 10/07/2008 con prot N. NUMERO_DOCUMENTO che, si ritiene, non giustifichino il mancato adeguamento al ricavo puntuale di riferimento scaturito dall’ elaborazione degli studi di settore, tenuto conto che negli anni di imposta successivi al 2004 (…) In questa sede, si rigettano le suddette memorie (…)».
Non è aderente alla fattispecie dunque la motivazione della CTR in cui ragiona sul fatto che la contribuente non si sarebbe presentata al contraddittorio senza giustificazione.
Con il secondo motivo di ricorso – ai fini dell’art.360 primo comma nn.5 e 4 cod. proc. civ. -si deduce l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, afferente all’asserita mancanza di prove contrarie fornite, in sede contenziosa, da RAGIONE_SOCIALE e, sotto un concorrente profilo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2 n, 4 cod. proc. civ. in quanto la stessa sarebbe corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.
Il motivo è fondato. Non risulta dalla lettura della sentenza che il giudice abbia esaminato la documentazione depositata in sede procedimentale, disattesa dall’Amministrazione in sede di procedimento amministrativo e riproposta davanti al giudice tributario per una rinnovata valutazione. Pertanto, la motivazione espressa dalla CTR è perplessa e non rispetta il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un.
n.8053/2014) e i fatti devono essere oggetto di rinnovato esame in sede di giudizio rescissorio.
10. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo, con il quale nuovamente viene dedotta la nullità della sentenza, in questo caso per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 per omessa statuizione del Giudice di secondo grado sulla questione riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE in appello circa il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento formulata da RAGIONE_SOCIALE, per essere l’atto impositivo motivato unicamente con il richiamo allo scostamento tra ricavi presunti e ricavi dichiarati senza menzione degli ulteriori riscontri richiesti dalla legge, sostanzialmente la medesima questione oggetto della precedente censura.
11. In conclusione, accolti il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili evidenziati e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accolti il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per i suddetti profili e per provvedere sulle spese di lite.
Così deciso il 14.3.2024