Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 871 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 871 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 15/01/2026
Oggetto: disciplina processuale emergenziale Covid19
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 3662/15/21 depositata il 03/05/2021
e
sul ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 5223/13/21 depositata il 22/06/2021;
Udita la relazione della causa svolta per entrambi i giudizi nell’adunanza camerale del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 12/01/2026.
Fatti di causa
Nel giudizio n. R.G. 29751/2021 la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2010 con il quale l’Ufficio a fini IRES, IRAP e IVA recuperava maggiori tributi in forza del disconoscimento di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La CTP di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo tardiva l’azione di recupero dell’Ufficio, in quanto non sussistevano i requisiti di legge per il c.d. ‘raddoppio’ del termine ad essa relativo; appellava l’Ufficio. Con la sentenza qui gravata, la CTR della Campania, accogliendo il gravame dell’Ufficio, ha ritenuto invece tempestivamente emesso l’avviso di accertamento, oltre che fondata la pretesa ivi espressa quanto a tributi, interessi e sanzioni.
Ricorre a questa Corte RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Parallelamente, nel ricorso n. R.G. 31529/2021 la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di irrogazione sanzioni emesso sempre per l’anno d’imposta 2010, con il quale erano state contestate violazioni sia alla società RAGIONE_SOCIALE ridetta, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, sia a NOME COGNOME, nella qualità di autore della violazione. L’atto, successivo all’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, traeva origine da separato atto impositivo n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale erano stati accertati maggiori redditi per fatture inesistenti e ricavi non dichiarati per l’importo complessivo di euro 680.220, da cui derivava l’irrogazione di sanzioni nella misura del 25%. Tale atto impositivo n. NUMERO_DOCUMENTO è proprio il provvedimento oggetto di impugnazione nel giudizio pregiudiziale di cui trattasi nella controversia n. R.G. 29751/2021.
La CTP accoglieva il ricorso, compensando le spese; appellava l’Ufficio.
Con la sentenza qui gravata, nel giudizio n. R.G. 31529/2021, la CTR ha -in parziale accoglimento dell’appello -confermato l’atto impugnato con la sola esclusione della debenza all’Irap.
Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi di gravame.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente riunito al ricorso n. R.G. 29751/2021 il ricorso iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, stante la connessione oggettiva e soggettiva che avvince i sopradetti processi.
Nel giudizio n. R.G. 29751/2021 il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del contraddittorio processuale e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 33 del d. Lgs n.546 del 1992 e 27 del d.l. n.137 del 2020, nonché per violazione del principio del contraddittorio per contrasto con i principi sanciti dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 4 cpc; secondo parte ricorrente , a seguito dell’avviso di trattazione, la contribuente aveva presentato in data 3.03.3021 istanza per discutere la causa in pubblica udienza in videoconferenza, notificata alla controparte; a fronte di detta richiesta, la CTR, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, avrebbe dovuto rinviare la causa o, in subordine, concedere termine per le c.d. note di trattazione previste dall’art. 27, co. 2 del d.L. n. 137 del 2020; il giudice di merito avrebbe violato il principio del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE norme su indicate perché non avrebbe dato riscontro alla suddetta richiesta e avrebbe deciso la causa in camera di consiglio sulla base degli atti.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito (in termini Cass. n. 20420/2024) che nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di
discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza.
In precedenza, si era precisato sempre in questa sede di Legittimità che (Cass. n. 6033/2023) in tema di processo tributario durante l’emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.L. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale.
Nella fattispecie, dalla trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione -diligentemente operata da parte ricorrente nel rispetto del principio di localizzazione e specificità dei motivi di gravame di fronte a questa Corte del verbale dell’udienza tenutasi di fronte al giudice di appello si evince come in esso non sia stato dato atto della impossibilità di provvedere -a fronte dell’istanza di discussione in pubblica udienza proposta dalla parte -con collegamento ‘da remoto’ all’incombente in argomento , né risulta che sia stato concesso alle parti un termine per presentare memorie.
A fronte di tale situazione, quindi, erroneamente il giudice del merito ha pronunciato la sentenza n. 3662/15/21 depositata il 03/05/2021
decidendo allo stato degli atti con conseguente violazione del diritto di difesa.
Ne deriva l’accoglimento del motivo e la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per intervenuta decadenza dal diritto di accertare l’annualità 2010 ai fini IRES e violazione art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA; secondo parte ricorrente non opererebbe il c.d. ‘raddoppio’ dei termini in quanto non è stata prodotta in giudizio la prova che la denuncia all’Autorità Giudiziaria sia stata presentata prima della scadenza del termine ordinario di decadenza.
Il terzo motivo di ricorso lamenta poi la sussistenza di vizio motivazionale: secondo parte ricorrente la motivazione della sentenza impugnata è apparente per taluni aspetti, per altri risulta abnorme e/o frutto del travisamento di fatti processuali, in violazione dell’art.36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, denunciata ai sensi dell’art.360, n.4 c.p.c.; la ridetta pronuncia sarebbe anche stata emessa sulla base di prove non esistenti, con violazione dell’art. 115 c.p.c. denunciata ai sensi dell’art. 360, n.4 c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per omessa valutazione di fatti decisivi denunciata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; secondo parte ricorrente il giudice del merito ha omesso di valutare sia il fatto che le prestazioni attive fatturate da RAGIONE_SOCIALE non potevano essere realizzate in assenza dell’acquisizione dei servizi considerati fittizi, come dimostrato dalla perizia prodotta in giudizio, sia l’intervenuta archiviazione RAGIONE_SOCIALE indagini penali da cui ha tratto fondamento la rettifica in causa.
Alla luce della statuizione che precede, i ridetti motivi rimangono assorbiti.
Venendo ora al ricorso iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO, il primo motivo di doglianza censura la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 5223/13/21 depositata il 22/06/2021 per violazione dell’art. 39 del d. Lgs. n. 546 del 1992, denunciata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente, il giudice dell’appello nonostante il rapporto di pregiudizialità – dipendenza con altro giudizio, ha erroneamente deciso senza sospendere la controversia; nel dettaglio, i giudici regionali avrebbero dovuto sospendere la decisione in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio relativo alla rettifica con la quale -tra l’altro è contestata la violazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, presupposto della sanzione per cui è causa. Il motivo è fondato.
Pacifico il rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi come sopra illustrato, risulta evidente l’errore di diritto commesso dalla sentenza impugnata.
Questa Corte costantemente afferma (Cass. n. 331/2021; Cass. n. 26596/2024) che va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l’avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento concernente l’indebita detrazione d’imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive.
Nell’avere quindi deciso la controversia sottoposta al suo esame e quindi avendo mancato di disporre la sospensione in attesa di definizione del giudizio pregiudiziale -la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 5223/13/21 depositata il 22/06/2021 ha violato l’art. 295 c.p.c., commettendo un errore di diritto.
In accoglimento del motivo, detta pronuncia va quindi cassata con rinvio al giudice del merito.
Osserva poi la Corte che il giudizio pregiudicante, qui riunito e iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., avente per oggetto la sentenza della CTR della Campania n. 3662/15/21 depositata il 3 maggio 2021, si è concluso, con la presente pronuncia qui resa , con l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.
Entrambe le pronunce di merito, quindi, sia quella relativa al giudizio pregiudicante, sia quella relativa al giudizio pregiudicato, oggetto dei ricorsi qui riuniti, sono cassate con rinvio; il giudice del merito tratterà quindi i giudizi, ora riuniti, contestualmente, decidendo sia in ordine all’avviso di accertamento sia in ordine all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Il secondo motivo di ricorso si appunta sulla motivazione per relationem della sentenza gravata, che si denuncia come illegittima perché la CTR -nella prospettazione della parte ricorrente – aderisce ad altra decisione senza esaminare i motivi specifici di difesa della contribuente, con violazione dell’art. 36, co. 2 n. 4 del d. Lgs n. 546 del 1992, dell’art. 132, co.2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
Il terzo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell’art. 20 del d. Lgs n. 472 del 1997, denunciata ai sensi dell’art.360, n.3 c.p.c.;
sostiene parte ricorrente che l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni deve essere notificato, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni: l’atto oggetto del presente giudizio riguarda l’anno 2010 ed è stato notificato il 3 aprile 2017, pertanto risulterebbe illegittimo in quanto antecedentemente alla sua emissione è maturata la decadenza quinquennale stabilita dall’art.20 cit.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE superiori statuizioni, detti motivi sono assorbiti.
p.q.m.
riunisce al giudizio n. R.G. 29751/2021 il giudizio iscritto al n. R.G. 31529NUMERO_DOCUMENTO; nel giudizio n. 29751/2021 R.G. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; nel giudizio n. 31529/2021 accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa entrambe le sentenze impugnate nei ricorsi riuniti, in relazione ai motivi rispettivamente accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità;
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 e riconvocato il Collegio il 12 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME