Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO – sul ricorso iscritto al n. 29982/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Camaiore (LU) il DATA_NASCITA e residente a Milano, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Milano.
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 198/1/2020 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Toscana, depositata il 17 febbraio 2020, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere era la pretesa di 26.724,19 € derivante da quattro cartelle di pagamento relative a crediti per accertamenti ICI degli anni 1998/2003 emessi dal Comune di Camaiore a cui erano seguiti l’ingiunzione di pagamento ed il pignoramento presso terzi proposti dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione ed oggetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente;
la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Toscana con l’impugnata sentenza accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e dal Comune RAGIONE_SOCIALE Camaiore contro la sentenza n. 404/1/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Lucca, reputando non dimostrata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento poste a base del pignoramento, così confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il procedimento di riscossione, negando invece che dalla notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento (rispettivamente in data 26 ottobre 2016 e 6 dicembre 2017), ritenute non impugnate (in termini preclusivi rispetto all’eccezione di prescrizione sino ad allora maturata) ed il pignoramento (notificato il 14 dicembre 2017) fosse maturato il nuovo termine di prescrizione, così respingendo la relativa, originaria, eccezione formulata dalla contribuente;
l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato a NOME COGNOME il 19 novembre 2020, formulando un unico motivo di impugnazione;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso notificato il 28 dicembre 2020, articolando anche ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo;
CONSIDERATO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE ha preliminarmente rappresentato che oggetto residuo del contendere sono le cartelle di pagamento nn. 068/2005/0410153386/000, 068/2006/0029059989/000; 068/2007/0257286929/501, tutte concernenti l’ICI pretesa dal Comune di Camaiore, giacchè la cartella n. 068/2008/0317903807/000 è stata oggetto di apposito provvedimento di discarico amministrativo ai sensi dell’art. -4. Comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119;
con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha, in primo luogo dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, « giacché la sentenza di appello indica un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato gli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali così provandone la regolare notifica al mezzo del servizio postale » (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), rappresentando, in tal modo, sulla scorta dei contenuti RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, che la ricorrente ha provveduto a trascrivere nel ricorso, il dedotto travisamento del fatto in cui sarebbe incorso la Commissione regionale nel ritenere non dimostrata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
dal suo canto, la contribuente, dopo le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha articolato ricorso incidentale condizionato, lamentando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2948 cod. civ. e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assumendo che erroneamente il giudice d’appello aveva
ritenuto l’intimazione di pagamento n. 068/2017048466052, notificata il 6 dicembre 2017, non impugnata, trattandosi invece proprio dell’atto che aveva preceduto di otto giorni il pignoramento presso terzi, notificato il 14 dicembre 2017, che era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca e che aveva dato origine al presente contenzioso, « impugnandosi ovviamente anche gli atti prodromici ad esso per l’appunto costituite dall’intimazione di pagamento (procedura esecutiva) e cartelle» (v. pagina n. 18 del controricorso);
il giudizio di primo grado si è svolto, alla luce di quanto risulta dalla sentenza impugnata, con la partecipazione del Comune di Camaiore, indicato nel corpo RAGIONE_SOCIALE pronuncia come parte appellante, a cui, tuttavia, il ricorso in esame non risulta notificato;
4.1. con ordinanze interlocutorie nn. 6204/2023 e 6205/2023 questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione volta ad accertare « se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile RAGIONE_SOCIALE cause o RAGIONE_SOCIALE loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari RAGIONE_SOCIALE disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992 »;
le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 8896 del 2023, n. 11111 del 2023 e n. 15593 del 2023 hanno rimesso alle Sezioni Unite la questione (coinvolta dai motivi di censura) volta ad accertare se la decisione fondata su informazione non riconducibile al mezzo istruttorio e, quindi, sul ritenuto travisamento RAGIONE_SOCIALE prova ed errore percettivo sia censurabile per cassazione tramite il qui
richiamato canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. oppure debba essere diversamente impugnata attraverso il diverso rimedio revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.;
le imminenti decisioni RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite avranno una evidente incidenza sulle valutazioni coinvolte dai temi decisori RAGIONE_SOCIALE presente controversia, il che giustifica il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALE suindicata pronunce, rendendo in ogni caso opportune l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Camaiore e l’acquisizione del fascicolo di ufficio;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisioni RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite; ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Camaiore, assegnando alla ricorrente temine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza per il relativo adempimento; dispone acquisirsi il fascicolo di ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.