Contraddittorio Processuale: la Cassazione Chiede un Approfondimento per Evitare Decisioni “a Sorpresa”
L’ordinanza interlocutoria in esame solleva una questione fondamentale per la giustizia: il rispetto del contraddittorio processuale. La Corte di Cassazione si ferma a riflettere sulla portata di questo principio, soprattutto quando il giudice introduce d’ufficio questioni procedurali che potrebbero decidere l’esito della causa. Si tratta di un momento cruciale che potrebbe ridefinire i confini del dialogo tra giudice e parti nel processo.
I Fatti di Causa
Una società in liquidazione, insieme al suo socio, aveva richiesto la restituzione di circa 6.000 euro versati in eccesso per IVA e IRAP relative all’anno 2010. La richiesta si basava su due sentenze favorevoli, una di primo grado e una d’appello, che avevano annullato un avviso di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.
Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) rigettava il ricorso per la restituzione. La CTR motivava la sua decisione su una serie di questioni procedurali: la sentenza d’appello non era ancora definitiva (essendo pendente ricorso in Cassazione), il ricorso era improponibile perché le sentenze non erano state notificate per far decorrere i termini, e la notifica della messa in mora tramite PEC era stata ritenuta invalida.
Il punto cruciale, sollevato dai ricorrenti in Cassazione, è che queste questioni non erano state oggetto di dibattito tra le parti, ma erano state sollevate e decise autonomamente dalla CTR, dando luogo a una cosiddetta decisione “a sorpresa”.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Rinvio
La Suprema Corte, con questa ordinanza interlocutoria, non decide nel merito la controversia, ma si concentra sulla violazione procedurale denunciata: la lesione del contraddittorio processuale sancito dall’art. 101, comma 2, del codice di procedura civile.
La Corte evidenzia un contrasto nella propria giurisprudenza. Da un lato, un orientamento consolidato tende a escludere che le questioni di natura puramente processuale, rilevate d’ufficio dal giudice, debbano essere preventivamente sottoposte al dibattito tra le parti. Dall’altro, recenti pronunce, inclusa una della Corte Costituzionale (sentenza n. 96/2024), hanno riaffermato la necessità del pieno rispetto del contraddittorio come regola fondante del giusto processo (art. 111 Cost.), per assicurare il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Data la rilevanza della questione per garantire un’interpretazione uniforme della legge (funzione nomofilattica), la Cassazione ha ritenuto necessario sospendere il giudizio. Ha disposto il rinvio della causa a una nuova udienza pubblica, richiedendo nel frattempo all’Ufficio del Massimario una relazione approfondita sull’impatto di questi nuovi orientamenti.
Le Motivazioni: Il Principio del Contraddittorio Processuale in Discussione
Il cuore della motivazione risiede nella necessità di verificare se il principio del contraddittorio processuale debba applicarsi in modo assoluto, anche alle questioni procedurali che il giudice individua autonomamente. La legge mira a evitare che le parti subiscano una decisione basata su elementi che non hanno avuto modo di conoscere e discutere. Questo garantisce che la sentenza sia il risultato di un confronto dialettico e non un’imposizione unilaterale del giudice.
L’orientamento tradizionale, che escludeva le questioni processuali da questo obbligo, si basava sull’idea che il giudice fosse il dominus delle regole del processo. Tuttavia, una visione più moderna, e costituzionalmente orientata, vede il contraddittorio come un elemento essenziale per la legittimità stessa della funzione giurisdizionale. Consentire alle parti di interloquire anche su aspetti procedurali può prevenire errori e garantire una decisione più giusta e ponderata.
La Corte di Cassazione, citando la Corte Costituzionale, ribadisce che il processo è un percorso in cui il giudice deve orientare i propri poteri nel rispetto di questa “regola fondante del giudizio”. Di qui l’opportunità di una pausa di riflessione per allineare la giurisprudenza a un principio di così alta importanza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza interlocutoria, pur non essendo una decisione finale, rappresenta un segnale molto importante. Indica una probabile evoluzione della giurisprudenza verso una tutela più forte e ampia del diritto al contraddittorio processuale.
Se la Corte dovesse stabilire che l’obbligo di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio si estende anche a quelle procedurali, si rafforzerebbe ulteriormente il diritto di difesa. Gli avvocati e i loro assistiti avrebbero la garanzia di poter sempre esprimere la propria posizione su ogni aspetto che possa influenzare la decisione finale, aumentando la prevedibilità e la trasparenza del processo. Per i giudici, significherebbe un obbligo ancora più stringente di dialogo con le parti, consolidando un modello di processo meno verticistico e più partecipato. La decisione finale su questo caso è quindi attesa con grande interesse, poiché potrebbe segnare un passo significativo verso un “giusto processo” ancora più effettivo.
Un giudice può decidere una causa basandosi su questioni procedurali non discusse con le parti?
Attualmente la giurisprudenza è incerta. Tuttavia, questa ordinanza della Corte di Cassazione indica una forte tendenza a ritenere tale pratica una violazione del contraddittorio processuale. La Corte ha sospeso la decisione proprio per chiarire se il diritto delle parti a discutere ogni punto si estenda anche alle questioni procedurali sollevate dal giudice, per evitare decisioni “a sorpresa”.
Cosa si intende per decisione “a sorpresa”?
È una sentenza basata su una questione di fatto o di diritto che il giudice ha sollevato di propria iniziativa, senza dar modo alle parti di presentare le proprie argomentazioni e difese su quel punto specifico prima della decisione.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato il caso a una nuova udienza invece di decidere subito?
La Corte ha rinviato la decisione perché la questione sulla portata del contraddittorio processuale è di particolare importanza per assicurare un’applicazione uniforme della legge in tutta Italia (cosiddetta “rilevanza nomofilattica”). Prima di stabilire un principio così importante, ha chiesto un approfondimento tecnico al suo Ufficio del Massimario, per garantire una decisione ponderata e autorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29116 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26117/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. FOGGIA n. 1994/2020 depositata il 05/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE liquidazione e COGNOME NOME, socio accomandatario della predetta società, proponevano ricorso ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte in eccedenza (indicate in € 6.000) per tributi (segnatamente IVA ed IRAP relative all’anno 2010) rispetto a quanto stabilito con le sentenze n. 841/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso dagli stessi proposto avverso l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE, e n. 2672/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione di Foggia che aveva confermato la decisione di primo grado.
Con sentenza n. 1994/2020 la CTR della Puglia rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese. Osservava che la sentenza n. 2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs. 546/1992, si chiedeva l’ottemperanza ad una sentenza che non conteneva alcuna pronuncia di condanna dell’Amministrazione, unica ipotesi, a suo avviso, in cui poteva chiedersi l’esecuzione di una sentenza non definitiva come previsto dall’art. 69 d.lgs. 546/1992; rilevava altresì che il ricorso era improponibile, non essendo le sentenze mai state notificate onde far decorrere il termine ad adempiere di cui agli artt. 70 comma 2 e 69 comma 4 d.lgs. 546/1992 e che, in ogni caso, la notifica dell’atto di messa in mora previsto dall’art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992 era ‘invalida (se non inesistente)’ in quanto compiuta tramite posta elettronica certificata, mentre nel caso di specie essa doveva necessariamente essere compiuta tramite Ufficiale Giudiziario.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto la controversia è stata risolta sulla base di questioni rilevate d’ufficio senza che sulle stesse fosse sollecitato il contraddittorio. I ricorrenti hanno evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad eccepire l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018 che era stata rigettata (ed il provvedimento di diniego era stato impugnato innanzi alla CTP di Foggia) ed a contestare nell’ an e nel quantum la richiesta di restituzione. Per tali ragioni, a loro avviso, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto emessa ‘a sorpresa’ sulla base di questioni non preventivamente sottoposte al contraddittorio tra le parti.
La giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c. p uò determinare la nullità della sentenza solo in caso di omessa indicazione alle parti di questioni di fatto o miste di fatto e di diritto rilevate d’ufficio, tra le quali non potrebbero rientrare quelle di natura processuale (Cass. n. 9591/2011; Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 24312/2017, Cass. n. 12978/2020; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 6218/2019; Cass. Sez. U. n. 30883/2024).
La Corte Costituzionale, peraltro, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 171 -bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022, con riguardo alle verifiche di natura processuale ed ai conseguenti
provvedimenti che, secondo tale norma, il giudice deve adottare senza preventivo contraddittorio, con sentenza n. 96/2024 ha affermato che (punto 8.2) ‘ è ormai acquisita la necessità del pieno rispetto del contraddittorio che -attraverso la contrapposizione dialettica tra tesi diverse argomentate dalle parti, anche in relazione alle questioni rilevate d’ufficio dal giudice mira ad assicurare una decisione assunta nel rispetto del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.). In tanto il contraddittorio adempie a tale funzione, in quanto le parti siano poste in condizione di esercitare in modo effettivo questa facoltà di interloquire, che è loro assicurata. Ed il giudice è tenuto ad esercitare i propri poteri all’interno del processo orientando gli stessi, in ogni momento, a questa regola fondante del giudizio’. Con tale sentenza ha quindi ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. ove venga comunque garantito il contraddittorio anche in ordine alle questioni che possono sorgere a seguito RAGIONE_SOCIALE verifiche di tipo processuale che il Giudice deve compiere d’ufficio in base a tale norma.
Appare dunque necessario verificare l’impatto di tale pronuncia sugli approdi interpretativi di questa Corte in relazione alla portata dell’art. 101, comma 2, c.p.c. ed è opportuno richiedere all’Ufficio del Massimario una relazione in ordine a tale questione, in considerazione della sua rilevanza nomofilattica.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, richiedendo all’Ufficio del Massimario una relazione in ordine all a questione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, il 15/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME