Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7208 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4881/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 6967/2023 depositata il 23 agosto 2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La Compagnia di Caltagirone della Guardia di Finanza avviava una verifica fiscale nei confronti dell’imprenditore NOME COGNOME, esercente attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria.
All’esito di tale verifica, nel corso della quale erano state condotte
anche indagini bancarie, la Direzione Provinciale di Catania dell’RAGIONE_SOCIALE notificava al predetto contribuente un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari da lui dichiarati per l’anno 2011, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, rideterminava il reddito d’impresa imponibile in 39.207 euro, in luogo di quello di 34.767 euro dichiarato dal contribuente.
La pronuncia veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 6967/2023 del 23 agosto 2023 accoglieva l’appello incidentale della parte privata e respingeva quello principale dell’Amministrazione Finanziaria, annullando l’avviso di accertamento.
4.1 Rilevavano i giudici di seconde cure: – che risultava violata, nel caso di specie, la disposizione recata dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, avendo l’Ufficio omesso di instaurare il contraddittorio preventivo nei confronti del contribuente; che l’inosservanza di tale adempimento determinava la nullità dell’atto impugnato, anche in relazione ai tributi non armonizzati, stante «l’unicità dei fatti confluiti nell’accertamento impugnato» .
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente aveva determinato la nullità dell’avviso di accertamento oggetto di causa.
Viene, al riguardo, obiettato che la citata disposizione della legge n. 212 del 2000 non è applicabile in caso di accertamento cd. ‘a tavolino’, come quello di cui trattasi, non caratterizzato dall’effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali dell’impresa.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 Giova premettere che nella presente fattispecie non trova applicazione l’art. 6 -bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e) , del d.lgs. n. 219 del 2023, il quale ha imposto l’obbligo di instaurare un contraddittorio informato ed effettivo prima dell’adozione di qualsiasi atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria; e ciò in quanto le disposizioni da esso introdotte non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 7bis , commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 39 del 2024, conv. dalla legge n. 67 del 2024.
1.4 Chiarito ciò, deve rammentarsi che, secondo l’orientamento consolidato e univoco di questa Corte regolatrice, il quale prende le mosse dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 24823/2015, l’Amministrazione Finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi cd. armonizzati, cioè soggetti alla diretta applicazione del diritto unionale (fra i quali, per quanto qui interessa, l’IVA), laddove per quelli non armonizzati (come l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e l’imposta di registro) non è rinvenibile nell’ordinamento nazionale un analogo generalizzato vincolo, che pertanto
sussiste nelle sole ipotesi espressamente previste.
È stato, inoltre, costantemente affermato che la violazione dell’obbligo anzidetto in materia di tributi armonizzati comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.
Per quanto, invece, attiene ai tributi non armonizzati, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è obbligatorio solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciale, industriale, agricola, artistica o professionale del contribuente, ma non anche per i controlli cd. ‘a tavolino’, ovvero quelli eseguiti autonomamente dall’Amministrazione nella propria sede, sulla base dei dati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente, salva diversa espressa previsione di legge (cfr. Cass. Sez. U. n. 24823/2015, sopra citata; conformi, ex multis , Cass. n. 26094/2021, Cass. n. 10673/2022, Cass. n. 23209/2024, Cass. n. 26052/2025).
1.5 I suenunciati princìpi di diritto sono stati recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21271/2025.
1.6 Venendo ora al caso di specie, va notato che, in base a quanto si ricava dalla lettura della sentenza in esame, l’impugnato avviso di accertamento è stato emesso il 21 dicembre 2015, mentre il processo verbale di constatazione era stato rilasciato dalla Compagnia di Caltagirone della Guardia di Finanza il 19 giugno RAGIONE_SOCIALE stesso anno.
1.7 Da quanto precede risulta evidente l’ error in iudicando in cui è incorso il collegio d’appello, il quale ha ritenuto sussistente la violazione
dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo -in linea di principio configurabile in caso di accertamento cd. misto, ossia fondato non soltanto sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie svolte, ma anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica (cfr. Cass. n. 18413/2021), pur avendo appurato che l’atto impositivo era stato notificato ben oltre la scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni concesso al contribuente dall’abrogato art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, vigente ratione temporis , per la comunicazione all’Ufficio di eventuali osservazioni e richieste.
Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver omesso di statuire sui motivi di appello proposti dalla parte pubblica, tralasciando di considerare che il processo tributario, «per sua natura, non è diretto al mero annullamento dell’atto impugnato bensì ad una pronuncia di merito sostitutiva» .
2.2 Il motivo rimane assorbito, dovendo nel prosieguo del giudizio essere prese in considerazione le doglianze mosse dall’Ufficio con l’appello principale, che la Corte regionale aveva implicitamente ritenuto superate e travolte dall’accoglimento dell’impugnazione incidentale del contribuente.
Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.
La Presidente NOME COGNOME