Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.11833/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR) in INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende e che dichiara di voler riceve le comunicazioni e le notifiche alla pec EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.3780/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 5 dicembre 2022 e non notificata;
tributi
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro COGNOME NOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta DATA_NASCITA;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.1 32 cod. proc. civ., dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs . 31 dicembre 1992, n.546, e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la motivazione apparente circa la cd. prova di resistenza fornita dalla parte contribuente;
secondo la ricorrente, l ‘impugnata sentenza risulta soltanto apparentemente motivata circa l’accoglimento della tesi del contribuente, ritenendo in modo apodittico che parte avversa avesse fornito elementi idonei a far pervenire l’amministrazione ad un convincimento diverso, senza spiegare, né conseguentemente valutare, le ragioni che in sede giudiziale il contribuente avrebbe fatto valere per determinare diversamente l’amministrazione, qualora quest’ultima avesse correttamente rispettato il contraddittorio ;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 l. 27 luglio 2000, n.212, e 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., per la ritenuta sussistenza di un generale obbligo del contraddittorio preventivo anche in caso di accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette;
2.1. il primo motivo è fondato e va accolto;
l a presente vertenza ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza della C.t.r. che ha annullato l’avviso di accertamento erroneamente ritenendo applicabile l’obbligo del preventivo contraddittorio a pena di inammissibilità anche alle ipotesi di accertamento per recupero di imposte dirette, per cui la legge non prevede espressamente detto obbligo, ritenendo poi fornita la cd. prova di resistenza da parte del contribuente senza indicare le argomentazioni e le ragioni specifiche da cui evincere che quest’ultimo , qualora fosse stato attivato il contraddittorio, avrebbe potuto condurre l’ufficio ad un risultato diverso da quello adottato;
sul punto della cd. prova di resistenza, la motivazione è del seguente tenore: <>;
appare di immediata evidenza che la motivazione è totalmente assente e non può dirsi soddisfatta con un mero rinvio all’atto di appello, senza che il giudice chiarisca per quali motivi ritiene che non meglio precisate ragioni addotte dal contribuente sarebbero state in grado di far pervenire l’ufficio ad un risultato diverso da quello indicato nell’accertamento contestato;
2.2. anche il secondo motivo è fondato;
il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente sul rilievo della sussistenza – in tema di verifica fiscale coinvolgente anche
il recupero dell’IVA – di un generale obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio con il contribuente esteso anche alle imposte dirette, attesa l’unicità dell’accertamento;
in definitiva, la CGT II grado ritiene che nelle ipotesi in cui la rettifica del reddito dichiarato involge sia l’IVA che le imposte dirette, per cui la legge non richiede l’attivazione del contraddittorio preventivo, lo stesso deve essere instaurato dall’ufficio pena l’invalidità dell’atto impositivo;
tale impostazione contrasta con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui <<in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito ( cass n. 14098/23; 6032/23; 474/23; 23729/22; 8612/21; 15329/19), specificando la Corte che <> (Cass. n. 12469/23);
e rra, quindi, il giudice di appello laddove estende l’obbligo del contraddittorio anche con riferimento al recupero RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, per cui la legge non richiede l’attivazione di alcun contraddittorio endoprocedimentale;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024