Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24880/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Benevento
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza nr. 9504/7/2018, resa e depositata dalla CTR Campania in data 6/11/2018, non notificata ,
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 5.11.2025;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF, IVA IRAP ‘a tavolino’ -CONTRADDITTORIO ENDOPROCEIDMENTALE -PROVA DI RESISTENZA PER TRIBUTI ARMONIZZATI -OMESSA PRONUNCIA
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato rigettato l’appello interposto contro la pronuncia della C.T.P. di Benevento n. 648/2/2018 che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno di imposta anno 2012, ai sensi dell’art. 39 d.p.r. n. 600/73.
2.L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
3.E’ stata fissata l’adunanza camerale del 5.11.2025.
4.Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta « omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, circa l’eccepita nullità della pretesa azionata, quanto meno ai fini Iva, per mancata attivazione del cd. contraddittorio preventivo (art. 360 c. 1, nr. 4, cpc», adducendo che nell’atto di appello aveva affermato che in sede di ricorso introduttivo e successiva memoria illustrativa, che ritrascrive in ricorso ai fini dell’autosufficienza, aveva rappresentato che L’Ufficio, avendo operato ‘a tavolino’, non aveva consentito di chiarire e documentare una serie di circostanze, aventi valore dirimente e prive di pretestuosità ( errore incolpevole nell’indicazione della superficie del magazzino, furto di merce, provenienza dei beni immobili da successione ereditaria), che gli avrebbero consentito di fornire la prova di resistenza atta ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio, quanto meno per la parte relativa all’IVA, trattandosi di tributo armonizzato. La C.T.R. non avrebbe esaminato il motivo di gravame.
1.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n. 21271/2025, hanno chiarito che, con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 bis legge 212/2000, come introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. e) del D.Lgs.n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7 bis d.l. n. 39/2024, convertito c.m. in legge n. 67/2024, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ‘a tavolino’, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’ mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Sempre con riguardo alla disciplina previgente ed alle verifiche ‘a tavolino’ su tributi armonizzati (in questo caso IVA), la violazione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.
E’ stato altresì precisato che, ferme le indubbie peculiarità del procedimento tributario – il principio di effettività della lesione da mancata partecipazione dell’interessato trova riscontro anche nel procedimento amministrativo, dal momento che l’art. 21 octies della legge 241/90 stabilisce appunto che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento non comporta l’annullamento dell’atto ‘qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato’, aggiungendosi quindi che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento ‘qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ‘.
1.2. Il giudice del merito, dunque, in materia di tributi armonizzati, deve esprimere un giudizio prognostico ex ante sulla pretestuosità o meno RAGIONE_SOCIALE allegazioni che il contribuente avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio fosse stato attivato e sulla loro eventuale idoneità a condurre ad un diverso esito in fase amministrativa.
1.3. Nel caso di specie, escluso che il procedimento di accertamento con adesione successivo alla notifica dell’avviso di accertamento possa avere rilevanza, va osservato che dalla sentenza impugnata si evince che la C.T.R. non ha preso in considerazione gli elementi offerti a suffragio della pretesa prova di resistenza e non ha pertanto valutato se gli stessi potessero condurre ad un esito anche solo parzialmente diverso.
1.4. A tale incombente dovrà pertanto provvedere il giudice di rinvio.
2.Con il secondo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denuncia « vizio di extra/ultrapetizione ex art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.» , asserendo che: 1) il giudice del gravame avrebbe valorizzato taluni ‘ elementi di fatto’ mai contestati in seno all’avviso impugnato e/o addotti dalle parti nel corso dell’intero procedimento e precisamente: lo scostamento dagli studi di settore, l’incoerenza dell’indicatore della durata RAGIONE_SOCIALE scorte, l’incremento progressivo di elevate giacenze di magazzino che si traduceva in occultamento dei ricavi; 2) la presunzione di cessione, di cui all’art. 1 del d.p.r. n. 447/1997, era stata evocata per la prima volta in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE. nelle controdeduzioni di primo grado e tale inammissibile modifica o integrazione della causa petendi era
stata denunciata nelle memorie illustrative di primo grado, ma né la RAGIONE_SOCIALE, né la RAGIONE_SOCIALE avevano esaminato la questione.
2.1. La prima doglianza, in quanto non supportata dalla trascrizione o produzione dell’avviso di accertamento, al fine di verificare il presunto utilizzo, ai fini della decisione, di elementi mai contestati nell’atto impositivo, è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c..
2.2. La seconda censura è infondata. Già i giudici di primo grado avevano sottolineato che era stato il contribuente ad introdurre il tema del furto subito nel magazzino e che pertanto nessun vulnus al suo diritto di difesa poteva ravvisarsi, escludendosi altresì che l’A.F. avesse addotto motivi non esplicitati nell’atto impositivo (vedasi punto 11 della motivazione della sentenza di primo grado, riportata a pagina 13 del ricorso).
2.3. In effetti, la ‘presunzione di cessione’, disciplinata dall’art. 1 del regolamento di cui al d.p.r. N. 441/1997, secondo cui ‘
3.Con il terzo motivo deduce « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 441/97 (), nonché 43 c. 1 d.p.r. n. 600/73 e 57, c. 1, d.p.r. n. 633/72, in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3, c.p.c. », assumendo che la C.T.R. che non si era avveduta che non vi era stata un’ispezione o un accesso ai locali e che non era stato notificato apposito verbale di accertamento entro i termini di decadenza.
3.1. Il motivo è assorbito dal rigetto del motivo precedente.
4.Il ricorso va dunque accolto limitatamente al primo motivo. La sentenza va pertanto cassata in parte qua e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Campania, al fine di pronunciarsi sul motivo di appello attinente la prova di resistenza, con esclusivo riferimento alle riprese IVA e di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.11.2025. Il Presidente
(NOME COGNOME)