Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2646 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2646 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 8809-2016, proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 4254/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30.09.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.06.2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Al ricorrente fu notificato l’avviso d’accertamento con cui l’RAGIONE_SOCIALE pretese maggiori imposte, relativamente all’anno 2007, a titolo di Irpef, Irap ed Iva.
Accertamento – Decadenza – Contraddittorio – Art. 12 co. 7 dpr 600/73 – Urgenza
L’atto impositivo trovava fondamento nella verifica eseguita nei confronti del contribuente, all’esito della quale gli fu contestato che, nonostante risultasse formalmente cessata l’attività di agente di commercio sin dal 1988, avrebbe proseguito l’attività. Nel processo verbale di constatazione, a lui notificato in data 21.12.2013, fu pertanto addebitata la continuazione dell’attività imprenditoriale, con ricostruzione del volume d’affari dal 2006 al 2012.
Il contribuente impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese, che respinse il ricorso con sentenza n. 672/2014. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò l’appello del COGNOME con sentenza n. 4254/2015.
Il giudice regionale ha respinto l’eccezione di decadenza dal potere accertativo, affermando che l’aver del tutto omesso la dichiarazione di redditi relativi ad una specifica categoria reddituale (redditi d’im presa nel caso specifico) equivaleva alla omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicazione del termine più lungo previsto dall’art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ha quindi respinto l’eccepita nullità dell’atto impositivo, notificato al contribuente prima del decorso dei termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, affermando che ai fini del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale il termine prescritto dall’art. 12, comma 7, l. 2 7 luglio 2000, n. 212, poteva essere derogato per ragioni d’urgenza, che nel caso di specie erano da ricondursi dall’imminente decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento; ha riconosciuto la ritualità della notifica dell’avviso d’accertamento, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte dal co ntribuente a chiarimento dei flussi finanziari sul proprio conto corrente personale; infine ha dichiarato inammissibili le ulteriori ragioni d’impugnazione dell’atto impositivo, sollevate per la pri ma volta in sede d’appello.
Il ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’adunanza camerale del 1 2 giugno 2025 la causa è stata decisa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 e 43, d.P.R. n. 600 del 1973; dell’art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471, dell’art. 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Commissione avrebbe err oneamente sovrapposto l’ipotesi della mancata dichiarazione di redditi relativi ad una determinata categoria, con la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe ritenuto che l’urgenza della notifica, che può giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del process o verbale di constatazione, poteva individuarsi nell’imminente decorso del termine di esercizio della potestà accertativa dell’amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo si è doluto della violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Commissione avrebbe negato erroneamente l’ idoneità degli elementi addotti dal contribuente a giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie.
Con il quarto motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il giudice regionale avrebbe erroneamente statuito in ordine alle spiegazioni rese sui flussi finanziari, ritenendoli inidonei a giustificare i movimenti bancari del contribuente.
In considerazione della ragione più liquida è prioritario l’esame del secondo motivo, che se fondato assorbirebbe i restanti.
Il ricorrente ha rappresentato che il pvc era stato notificato il 21 dicembre 2013. Ciò costituiva un dato pacifico, così come incontestato era che la notifica dell’avviso d’accertamento fosse avvenuta il 31 dicembre 2013.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME Commissione regionale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’avviso d’accertamento, perché la notifica eseguita prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del pvc, come prescritto a garanzia
dell’osservanza del contraddittorio, era giustificata dalla necessità di assicurare che l ‘avviso d’accertamento giungesse al destinatario entro il termine previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, e cioè entro il termine di decadenza dal potere accertativo.
In tema la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, al fine dell’osservanza dei diritti e RAGIONE_SOCIALE garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Sez. U, 29 luglio 2013, n. 18184; 30 ottobre 2018, n. 27623).
Si è peraltro chiarito che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato (Cass., 20 luglio 2023, n. 21517). E, ancora, che la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a
tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico “ex ante”, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante (Cass., 13 ottobre 2022, n. 29987).
Quanto però alle ragioni d’urgenza, orientamento da tempo consolidato ha affermato che in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa ( ex multis , Cass., 9 novembre 2015, n. 22786; 16 marzo 2016, n. 5149; 10 aprile 2018, n. 8749; 5 maggio 2021, n. 11685; 6 aprile 2022, n. 11110).
La commissione regionale, nel ritenere giustificata la mancata osservanza del termine dilatorio dalla imminente decadenza dal potere impositivo, ha deciso in netta contrapposizione all’orientamento giurisprudenziale illustrato.
Non poteva in altri termini rigettare l’eccepita inosservanza del termine dilatorio sulla base RAGIONE_SOCIALE ragioni espresse in sentenza.
Il motivo è pertanto fondato e va dunque accolto.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri.
La sentenza va dunque cassata e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, per doversi decidere la causa sulla sola questione di diritto, relativa alle conseguenze del mancato rispetto del contraddittorio, quale causa incidente sulla validità dell’atto impositivo, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
A tal fine, per quanto già chiarito, deve essere riconosciuta la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato, con conseguente accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Le spese, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo anche per i gradi di merito, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato e accoglie il ricorso introduttivo del ricorrente. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano per il giudizio di legittimità in € 7.600,00 per competenze ed € 200,00 per spese; per ciascuno dei gradi di merito in € 9.000,00 per competenze ed € 200,00 per spese , oltre, per ogni liquidazione, spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME