Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28321 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
Oggetto: redditometro -contradditorio endoprocedimentale – tributi non armonizzati – necessità esclusione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23950/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 615/2016, depositata in data 8 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; NOME udito per l’RAGIONE_SOCIALE l’avvocato dello Stato COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di NOME COGNOME (euro 123.033,47) per l’anno di imposta 2008 (a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro 7.413,00), in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva, precisamente spese per incrementi patrimoniali (per euro 173.140,00 nel triennio 20082011, un quinto dei quali imputati all’anno 2008), spese per il mantenimento di beni mobili registrati e di un immobile (euro 65.598,97) e spese per rimborsi di finanziamenti (euro 22.806,50).
Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Bari deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sotto plurimi profili: a) per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; b) per la mancanza assoluta di mo tivazione dell’avviso; c) l’illegittima applicazione del redditometro stante l’idoneità dei redditi degli anni antecedenti a giustificare le spese sostenute nel 2008.
La CTP accoglieva il ricorso – compensando le spese di lite ritenendo, da un lato, sussistente l’obbligo in capo all’RAGIONE_SOCIALE di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente e, dall’altro, assolto da quest’ultimo l’onere probatorio avente ad oggetto la disponibilità di risorse finanziarie atte a far fronte alle spese.
L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
La CTR accoglieva l’appello ritenendo che , alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823/2015,
nella specie, non vertendosi in materia di tributi armonizzati, la mancanza del contraddittorio preventivo (non obbligatorio) non rendesse illegittimo l’avviso. Sotto altro profilo, evidenziava che il contribuente non avesse dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, l’inattendibilità della ricostruzione operata dall’ Ufficio.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a cinque motivi.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 1° ottobre 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto col quale ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 0 3/10/2024 il Sostituto Procuratore Generale concludeva come da memoria, l’avvocato dello Stato NOME COGNOME concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto di cui all’art.2495 c.c. ed art. 28 d.lgs. n.75/2014 ai sensi dell’art. 360 c.p.c.n.3 ». Contesta, genericamente (ma la doglianza sarà ripresa nel quinto motivo), la statuizione della CTR secondo cui il ricorrente non avrebbe assolto all’onere probatorio su di lui incombente; inoltre afferma, più esaustivamente, che nella specie fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale.
Va, opportunamente, premesso che la doglianza sconta una palese contraddizione tra le norme indicate nella rubrica come violate (art. 2495 cod. civ., in materia di estinzione della società, ed art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, erroneamente indicato con il n. 75NUMERO_DOCUMENTO) e l’esposizione del motivo, in cui non solo difetta qualsiasi
indicazione espressa di norme violate ma, soprattutto, le argomentazioni difensive non attengono affatto alle norme indicate nella rubrica. Ciò non rende ex se il motivo inammissibile, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’omessa (o, come nella specie, l’erronea) indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto violate comporta l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate (così già Cass. 03/12/2004, n. 22778; ex multis , Cass. n. 342/2021 e Cass. n. 816/2017). Nella specie gli argomenti spesi dal ricorrente nel motivo in esame sono chiari, ponendo il COGNOME la vexata quaestio della necessità del contraddittorio preventivo in caso di accertamento sintetico.
Ciò posto, il motivo è infondato.
Almeno sino al d.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 che ha introdotto nello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) l’art. 6bis, rubricato ‘principio del contraddittorio’, è mancato, al di fuori RAGIONE_SOCIALE fattispecie normative in cui fosse espressamente previsto, un obbligo generale, in capo all’amministrazione finanziaria, di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non poteva ricavarsi dalla previsione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, la cui applicazione è limitata, secondo il suo tenore testuale, ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente con esclusione RAGIONE_SOCIALE verifiche ‘a tavolino’ ( ex multis , Cass. n. 36502/2022 e Cass. n. 23729/2022).
Vi sono, poi, disposizioni specifiche che prescrivono l’interlocuzione preventiva con il contribuente con modalità ed effetti diversamente declinati: ad es., l’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla determinazione sintetica del reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (a partire, però, dall’anno di imposta 2009, per
effetto della modifica operata con il d.l. n. 78/2010) , e l’art. 10, comma 3bis, l. 146/1998 in tema di studi di settore.
Nell’ambito del diritto eurounionale, invece, l’obbligo generale di attivazione del contraddittorio in capo all’Amministrazione rappresenta un principio pienamente acquisito; l’orientamento espresso al riguardo dalla Corte di Giustizia Europea in plurime pronunce ( ex multis 24/02/2022 in causa C-582/20, RAGIONE_SOCIALE, ma già 03/07/2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), è stato recepito dal giudice nazionale, il quale riconosce che i principi fondamentali del diritto europeo impongono, nell’ambito dei cosiddetti ‘tributi armonizzati’, ove ha ‘luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione’, un generale obbligo dell’amministrazione di instaurare un’interlocuzione preve ntiva con il contribuente, la cui inosservanza può portare all’invalidità dell’atto impositivo, ma solo quando quest’ultimo assolve alla ‘prova di resistenza’ (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823 e, nella giurisprudenza successiva, ex multis , Cass. n. 9076/2021 e Cass. n. 7690/2020).
In definitiva, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi specifiche e dei tributi cd. armonizzati, non sussiste l’obbligo, in capo all’amministrazione finanziaria, del contraddittorio preventivo con il contribuente (da ultimo, Cass. 22/03/2024, n. 7829).
Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi appena enunciati, non ritenendo obbligatorio il contraddittorio preventivo e, perciò, illegittimo l’avviso di accertamento per effetto della mancanza dello stesso, atteso che si è al di fuori dei tributi armonizzati (trattandosi di IRPEF) e l’anno di imposta è il 2008, mentre, come visto supra , la riforma della disciplina del redditometro e dell’accertamento sintetico si applica a partire dall’anno di imposta 2009.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «violazione ed errata applicazione dell’art. 42 del dpr. n. 600/73, come modificato
dal d.lgs. 32/2001 e dall’art. 7 della l. 2112/2000. Illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. (art. 360, I comma n. 3 c.p.c.». Deduce, in particolare, la mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento, fondato su una ‘mera gratuita e irrilevante presunzione di evasione’.
Il motivo è inammissibile.
Invero, sulla questione della motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi caduto il giudicato interno, atteso che la CTP aveva rigettato il relativo motivo di ricorso con decisione non impugnata (con appello incidentale, condizionato) dal ricorrente. Dinanzi alla CTR l’odierno ricorrente, vittorioso nel merito in primo grado, si era limitato alla mera riproposizione di tutte le difese spiegate in primo grado; di contro, al fine di devolvere alla cognizione della CTR la questione della nullità del l’avviso di accertamento in quanto non motivato era necessario spiegare appello incidentale, condizionato (Cass. 20315/2021, che ha ritenuto sufficiente la mera riproposizione della questione solo quando non vi sia la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata o nelle ipotesi di legittimo assorbimento).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o errata applicazione dell’art.38 del dpr. 600/73, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.. Illegittimità dell ‘avviso di accertamento ». Afferma che l’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 cit. può essere legittimo solo se siano provate ‘omissioni gravi, ripetute e numerose’ nelle scritture contabili o, tramite presunzioni semplici, precise e concordanti, possano individuarsi le risultanze contabili, o, infine, in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione.
Il motivo è infondato.
La censura si pone in contrasto con un ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis , anteriore alla modifica
intervenuta con il d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della «spesa per incrementi patrimoniali» da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cu i è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, e di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 e nel D.M. 19 novembre 1992 (cd. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Il sistema del ‘redditometro’ collega, cioè, alla disponibilità di determinati beni e servizi, in capo al contribuente, un certo importo che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente un fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 05/02/2024, n. 3254; Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933).
In definitiva, erra il ricorrente quando assume che la disciplina richieda ulteriori elementi (irregolarità nella contabilità o nelle dichiarazioni) per legittimare l’accertamento sintetico.
Con il quarto motivo il contribuente deduce la «nullità della sentenza impugnata per omesso esame su fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, I comma, n. 5, del c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e artt. 112 e 132, primo comma n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. ». Lamenta che la sentenza rechi una motivazione apparente su punti decisivi della controversia, e che il giudice del gravame affermi, in maniera del tutto apodittica, l’infondatezza dell’appello.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Il motivo sovrappone inestricabilmente nell’esposizione l’omessa motivazione e la violazione di legge; integra, in altri termini, un motivo cd. coacervato, senza possibilità di distinguere (salvo quanto a breve si dirà infra ) i vari vizi sostanzialmente denunciati, che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass, 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) o a pretesi vizi processuali.
La doglianza è, in ogni caso, infondata, in quanto la sentenza gravata è congruamente motivata.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Orbene, nella specie la sentenza della CTR reca un compiuto svolgimento del processo (con indicazione dei motivi di ricorso in primo grado, del decisum della CTP e dei motivi di gravame), nonché una congrua motivazione dell’accoglimento interposto dall’Ufficio.
Con il quinto (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.». Deduce l’omessa pronuncia su punti decisivi della controversia o, meglio, l’omesso esame di questioni di merito, ovvero della documentazione prodotta al fine di giustificare il possesso dei beni, acquistati con somme provenienti da disinvestimenti mobiliari, affidamenti bancari ed aperture di credito.
Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Da una parte, la doglianza, ancorché proposta in termini di violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ.), si risolve in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
Dall’altra, l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di una domanda od un’eccezione introdotta in causa, non già di un fatto (denunciabile nei ristretti limiti di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. ci v.), né tantomeno concerne l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024.