Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13496 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13496 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 4489-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2435/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n. 2435/7/17 depositata in data 20 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2612/22/15 della Commissione tributaria provinciale di Bari (in seguito, la CTP) che aveva riunito e accolto due ricorsi contro altrettanti avvisi di accertamento per II.DD. IVA 2009 emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (in seguito, la contribuente);
In particolare, l’accertamento condotto ex art.39, comma 1, lett. d), DPR n.600 del 1973 operava una ricostruzione induttiva del reddito di impresa sulla base dei dati esposti nelle dichiarazioni del periodo di imposta. La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo, in via preliminare, illegittimi gli avvisi impugnati per mancatA instaurazione del previo contraddittorio con la contribuente ritenuto necessario nella fattispecie;
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La contribuente si è difesa, depositando controricorso.
Considerato che:
-Disattesa la generica petizione di principio di inammissibilità del ricorso contenuta nel controricorso, con il primo motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’Agenzia fiscale lamenta la violazione dell’art.39, comma 2, D.P.R. 600/73, per aver la CTR ritenuto la sussistenza di un generale obbligo di instaurazione del
Ric. 2018 n. 04489 sez. MT – ud. 27-02-2019 -2-
preventivo contraddittorio con la contribuente, applicabile anche alla fattispecie, con conseguente automatica invalidità degli avvisi impugnati per mancato previo esperimento;
– «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a ver i fiche l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto .far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzafi”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo,
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sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti . n pecificamente sancito.» (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823);
Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad accesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente documentali, ossia sulla base delle dichiarazioni e della documentazione già in possesso dell’Amministrazione, integrata con quella fornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questionario (controlli c.d. a tavolino). Pertanto, l’art.12 comma 7 Statuto non trova applicazione alla fattispecie e ciò rende di per sé la statuizione della CTR sulle II.DD. in contrasto con la giurisprudenza della Corte. Parallelamente, anche quanto alla ripresa IVA, non essendo stato fatto alcun riferimento in motivazione a specifiche ragioni d’urgenza, né operata la c.d. prova di resistenza prevista dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la statuizione della CTR è eccentrica rispetto ai principi di diritto sopra richiamati nella parte in cui afferma l’automatica illegittimità degli avvisi per lesione del contraddittorio;
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinché si attenga agli v enunciati principid e si pronunzi anche sulle questioni da lei dichiarate assorbite, e anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e a quelli da lei dichiarati assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
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Così deciso in Roma il 27 febbraio 2019
Ric. 2018 n. 04489
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MT – ud. 27-02-2019
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