Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7194/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, da ll’Avv. NOME
NOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO (c/o Avv. L.F. COGNOME);
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n. 575/2016, depositata in data 14/9/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Fatti di causa
Il contribuente è socio accomandatario e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la società’ ), a partire dal 1995.
Di essa, nel 2009, erano soci il contribuente al 51% e il figlio al 49%. In data 20/8/2014 , l’Agenzia delle Entrate notificò al contribuente un invito col quale si chiedeva di consegnare i prospetti relativi a dati e notizie sul possesso di beni indice di capacità contributiva per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, si chiedeva al contribuente di produrre documenti relativi all’acquisto della polizza assicurativa Mediolanum avvenuto in data 12/10/2009, intestata allo stesso contribuente, che ottemperò all’invito.
In data 3/11/2014 , l’ufficio notificò un invito alla società volto alla produzione di documentazione contabile relativa al 2009.
Vennero, dunque, prodotti il conto economico 2009 e copia dei registri iva 2009, ma non lo stato patrimoniale.
Dal contraddittorio con il contribuente emerse che egli aveva acquistato una polizza assicurativa Mediolanum di euro 918.308,79 con addebito sul c/c Mediolanum n. 260876-4 intestato ai due soci della società. Il contribuente giustificò l’acquisto della polizza mediante la documentazione relativa ad un bonifico ordinato dalla società, avvenuto in data 2/10/09.
Precisamente, sul conto corrente Mediolanum risultò accreditato in data 2/10/2009 un bonifico di euro 927.724,80 ordinato dalla società sul suo conto corrente.
Dopo aver chiesto al contribuente a che titolo fosse avvenuto l’accredito sul suo conto corrente di fondi provenienti dal patrimonio sociale, sulla base delle risposte del contribuente, l’Ufficio ritenne che il passaggio di fondi dalla società al contribuente rappresentasse una liquidazione di parte del patrimonio sociale, sicché in applicazione dell’art. 20 bis e dell’art. 47 comma 7 Tuir, l’ufficio accertò in capo al contribuente un reddito di capitale non dichiarato pari ad euro 367.323,52 (pari al 40% di euro 918.308,79).
La C.T.P. di Pesaro rigettò il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento.
Su appello del contribuente, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado , annullando l’avviso di accertamento impugnato in prime cure.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste il contribuente con controricorso.
Il contribuente ha depositato una memoria difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nonché degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei princìpi di cui a Cass. Sez. Unite n. 24823/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’amministrazione censura la sentenza impugnata deducendo che , nel caso di specie, non viene in rilievo l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), essendosi trattato di un accertamento cd. ‘a tavolino’, senza accesso negli uffici della società.
Trattandosi di verifica fiscale ‘a tavolino’, legittimamente l’amministrazione si sarebbe limitata a chiedere al contribuente documenti e spiegazioni, emettendo, in fine, l’impugnato avviso di accertamento.
Allo stato attuale della legislazione, non esisterebbe un generale dovere di attivazione del contraddittorio, che in tema di imposte dirette e di tributi armonizzati deve essere, dunque, garantito solo dove espressamente lo preveda la legge.
Non vi sarebbe alcun obbligo generalizzato di garantire il contraddittorio al contribuente in materia di riprese di imposte dirette.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che l’obbligo generalizzato del contraddittorio valga solo nell’ambito delle riprese inerenti ai tributi armonizzati, tra i quali non rientrano le imposte dirette, come quelle sui redditi da capitale accertati con l’atto impositivo per cui è causa (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024, Rv. 671628 -01; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 20436 del 19/07/2021, Rv. 662002 -01).
Deve, inoltre, chiarirsi che l’accertamento di cui qui si discute non è un accertamento sintetico, di cui all’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, bensì un accertamento che fa riferimento specifico a redditi di capitale, in base al comma 2 del detto art. 38.
Senonché, quand’anche si trattasse di accertamento sintetico, comunque non vi sarebbe l’obbligo del contraddittorio preventivo (cfr. Cass., sez. T, n. 31814/2019).
Con riferimento alle imposte dirette e, in generale, ai tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando è espressamente previsto dalla legge.
In ossequio a tale principio, si è ritenuto , poi, che l’obbligo del contradditorio procedimentalizzato con la previsione del termine
dilatorio per l’emissione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, valga solo qualora l’amministrazione abbia proceduto a d accessi o verifiche presso la sede o gli uffici del contribuente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020, Rv. 659465 -02; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436 -01; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6219 del 14/03/2018, Rv. 647328 -01; Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01).
Non colgono nel segno, peraltro, le deduzioni rassegnate dal contribuente nella memoria difensiva, relative al nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente, in quanto tale disposizione, introdotta dal d.l. n. 39 del 2024, convertito in legge n. 67 del 2024, non si applica a ll’avviso di accertamento per cui è causa.
Neanche la legge n. 241 del 1990 è pertinente al caso di specie, considerato che l’art. 13 dispone espressamente che le norme sulla partecipazione, e dunque sul contraddittorio, non si applicano ai procedimenti tributari.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre