Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26777 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22997/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME ( C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società di fatto COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO, nominato in aggiunta con memoria depositata telematicamente alla quale è stata allegata procura speciale, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in via Fregene, n. 67;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 246/VII/2016 della Commissione Tributaria Regionale del l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, depositata in data 1/3/2016;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 e, previa riconvocazione, nella camera di consiglio del 23 settembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento de l ricorso;
udit o l’ AVV_NOTAIO per i contribuenti e l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatto
La società di fatto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e il COGNOME e l’COGNOME in proprio (d’ora in avanti, ‘i contribuenti’ o ‘i ricorrenti’ ) impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Chieti gli avvisi di accertamento a loro notificati contenenti una ripresa Irap e Iva, oltre che l’Irpef imputata per trasparenza , in relazione alle plusvalenze relative alla vendita di due terreni edificabili in Campomarino (CB) e Montenero di Bisaccia (CB).
I motivi a sostegno dell’impugnazione si fondavano sulla violazione dell’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di contrasto alle operazioni elusive, per omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale , sull’inesistenza di operazioni elusive,
sull’inesistenza della società di fatto e sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP. rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo.
Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta.
Diritto
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’ambito del giudizio tributario, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , i contribuenti deducono che il giudice d’appello abbia sostanzialmente confermato l’avviso di accertamento, fondato sull’asserito compimento di attività elusiv a, escludendo tuttavia la sussistenza di attività elusiva.
I contribuenti sostengono che, fondandosi l’avviso di accertamento su ll’asserito compimento, da parte loro, di attività elusiv a al fine di godere di un risparmio fiscale, in caso di accertata estraneità del comportamento dei contribuenti rispetto alla nozione di elusione fiscale, la C.T.R. non avrebbe potuto fare altro che accogliere il ricorso dei contribuenti annullando gli avvisi di accertamento, sicché il giudice di appello non avrebbe potuto confermare la pretesa impositiva sulla base di un a diversa ‘ causa petendi ‘.
In ogni caso, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata con rinvio per consentire alla C.T.R. di rilevare la palese violazione del contraddittorio previsto a pena di nullità dall’art. 37 -bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della lege n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento ai requisiti motivazionali dell’avviso di accertamento e, altresì, degli artt. 67, comma 1, lett. b) del Tuir nonché art. 2247 c.c. con riguardo alla presunta configurazione di una società di fatto, alla luce dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , i contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver riten uto violato l’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che impone il contraddittorio endoprocedimentale con forme vincolate in presenza di comportamenti asseritamente elusivi. In secondo luogo, l’omessa instaurazione del contraddittorio con i contribuenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato, a valle, vari errori inficianti la sentenza impugnata: la mancata considerazione dell’Irpef e RAGIONE_SOCIALE imposte indirette ve rsate dai contribuenti persone fisiche prima di ricevere gli avvisi di accertamento; l’affermazione che l’applicazione dell’imposta di registro fosse più favorevole ai contribuenti rispetto all’applicazione dell’Iva; la ritenuta inconferenza dell’applicazi one della normativa antielusiva.
Inoltre, i contribuenti contestano la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, affermando che sostanzialmente non vi erano le prove per ritenere che gli atti giuridici di compravendita immobiliare compiuti dal COGNOME e dall’COGNOME fossero stati posti in essere nell’ambito di una attività di natura imprenditoriale, né per ritenere che tra le due persone fisiche vi fosse una società di fatto.
2.1. I primi due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’attività negoziale posta in essere dai contribuenti non sia qualificabile come attività elusiva, sicché non sarebbero state lese le garanzie procedimentali ad essi spettanti.
I giudici d’appello , dunque, non hanno accertato se l’amministrazione abbia effettivamente garantito ai contribuenti il
contraddittorio preventivo endoprocedimentale nelle forme previste dalla legge.
I giudici di appello hanno, dunque, esorbitato rispetto alla stessa prospettazione dell’amministrazione che negli avvisi di accertamento da essa emessi aveva ritenuto che la mancata esteriorizzazione del compimento degli atti negoziali per conto di una società di fatto costituiva una fattispecie di elusione fiscale.
Da tale qualificazione, operata dall’amministrazione, avrebbe dovuto conseguire l’instaurazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale con i contribuenti, nel rispetto del principio di tutela del l’ affidamento e della buona fede.
Ne consegue che, non avendo accertato la C.T.R. se l’amministrazione avesse instaurato il contraddittorio preventivo endoprocedimentale con i contribuenti, obbligatorio per legge, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice del merito accerti specificamente se, prima dell’emissione degli atti impositivi, l’amministrazione a vesse adempiuto ai suoi obblighi procedimentali.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 ed 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni nonostante obiettive condizioni di incertezza e mancanza di colpevolezza dei ricorrenti, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.’ , i contribuenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di obiettiva incertezza dell’apparat o normativo per escludere le sanzioni, e che, comunque, non ricorressero gli estremi per ritenere i contribuenti esenti da colpevolezza.
3.1. Il terzo motivo è inammissibile, avendo la C.T.R. esplicitamente affermato che, essendosi trattato dell’esercizio in forma societaria di un’attività imprenditoriale e del conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE imposte
dovute, non vi era alcuna incertezza dell’apparato normativo di riferimento idonea ad escludere il trattamento sanzionatorio.
4. In conclusione, il ricorso è accolto in relazione ai primi due motivi. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2024 e, previa riconvocazione,