Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
Operazioni oggettivamente inesistenti – contraddittorio preventivo – tributi armonizzati e non – prova di resistenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16466/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, in qualità di titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE,
-resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MARCHE, n. 619/2017, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, titolare della impresa individuale Lucky, avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap ed Iva . L’Ufficio riteneva che il contribuente avesse indebitamente portato in deduzione il costo di euro 60.000,00, corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto il proprio marchio Gazebomatic; riteneva, infatti, che il costo fosse relativo ad operazioni inesistenti.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Pesaro che accoglieva il ricorso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
3 . L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva in appello innanzi alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Marche che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame.
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE la quale ha depositato nota denominata «atto di costituzione» per la sola partecipazione all’eventuale discussione orale, dando atto di non aver depositato tempestivo controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria ed ha versato in atti sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste, con riferimento alle medesime operazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contribuente propone tre motivi:
1.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata per aver escluso l’invalidità dell’atto impositivo nonostante la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per aver ritenuto insussistente un obbligo
generalizzato di contraddittorio al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore o per l’ipotesi in cui si proceda a seguito di accessi, ispezioni o verifiche. Aggiunge che, in ogni caso, almeno in relazione all’Iva, tributo armonizzato, la C.t.r. sarebbe dovuta giungere a conclusioni opposte. Evidenzia, infine, che l’obbligo del contraddittorio risulta anche dalla introduzione nell’ordinamento di una RAGIONE_SOCIALE norma antiabuso con la contestuale abrogazione dell’art. 37 -bis d.P.R. n. 600 del 1973.
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P .R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 109 t.u.i.r.
Censura la sentenza impugnata per aver ravvisato indizi gravi precisi e concordanti dai quali desumere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE passività dichiarate.
Assume che l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito l’esistenza di ricavi superiori a quelli dichiarati, non sulla scorta di un fatto storicamente accertato, ma in ragione di una circostanza, a propria volta, presunta, consistente nell’emissione di fatture inesistenti da parte della RAGIONE_SOCIALE e ciò sebbene sull’ avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima fosse stata resa sentenza non ancora passata in giudicato.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 cit. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 cit.
C ritica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’atto impositivo fosse motivato in quanto al medesimo erano allegati si a l’avviso di accertamento notificato alla RAGIONE_SOCIALE che il processo verbale di constatazione. Osserva che gli atti richiamati erano scarsamente intellegibili, anche perché erano stati cancellati i nomi RAGIONE_SOCIALE società coinvolte e che facevano riferimento ad un sistema di operazioni societarie dalle quali non si evinceva alcuna propria responsabilità
Censura, poi, la sentenza impugnata per aver ritenuto ininfluenti i documenti prodotti (calendari della gare, materiale fotografico, articoli), volti a dimostrare l’effettiva esecuzione del contratto pubblicitario e per aver prestato acritica adesione alle tesi dell’Amministrazione, la quale, a propria volta aveva speso nell’atto impositivo motivazione stereotipata, tautologica e avulsa dal caso concreto determinandone la nullità.
In via preliminare va rilevato che nessun effetto può esplicare nel presente giudizio la sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, versata in atti con la memoria.
Sebbene il contribuente abbia allegato che la stessa è divenuta irrevocabile, non ha documentato la circostanza.
La previsione di cui all’art. 21 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 così dispone «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».
Quanto alla prova dell’irrevocabilità la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. 28/12/2023, n. 36258).
Il ricorso, pertanto, va esaminato nel merito.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Le Sezioni Unite della Corte si sono occupate più volte del contraddittorio preventivo endoprocedimentale in ambito tributario giungendo a conclusioni opposte rispetto a quanto sostenuto nel motivo in esame.
Una prima volta, hanno precisato che -nel caso di verifiche non mediante accesso nei locali ma c.d. a tavolino, come tali sottratte alla disciplina di cui all’art. 12 cit. -il diritto al contraddittorio sussiste nella sua pienezza ed inderogabilità solo con riguardo ai tributi armonizzati assoggettati al diritto UE, ferma restando l’insussistenza nell’ordinamento interno, per i tributi non-armonizzati, di un principio RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio preventivo (non rinvenibile né nell’art.24 né nell’art. 97 Cost.), sicché quest’ultimo sussisteva solo se prescritto dalle singole leggi d’imposta e secondo la disciplina di volta in volta fissata. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, quindi, l’Amministrazione finanziaria era gravata da un obbligo RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio endoprocedimentale, “esclusivamente per i tributi ‘armonizzati’, mentre, per quelli ‘non armonizzati’, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”. (Cass., sez. U., 09/12/2015, n. 24823).
Anche la Consulta si è pronunciata sulla questione, evidenziando che, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti (Corte Cost. n. 47 del 2023).
Ancor più di recente le Sezioni Unite, chiamate a valutare la compatibilità del diritto interno con il diritto UE, con particolare riferimento alla prova di resistenza, hanno ribadito -con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’ art. 6bis legge n. 212 del 2000 , come introdotto dall’ art. 1 comma 1 lett.e) d.lgs. n. 219 del 2023 , come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7-bis d.l.. 39 del 2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 67 del 2024 -in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali a tavolino, che l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi c.d. armonizzati mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. sez. U. 25/07/2025, n. 21271).
3.2. Quanto ai tributi armonizzati, per i quali ha valenza generalizzata il contraddittorio preventivo, si è precisato che la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.
Le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata da ultimo, hanno aggiunto che l ‘oggetto della prova di resistenza viene a circoscriversi, nel senso che la potenzialità di un risultato diverso, che costituisce il suo nucleo dimostrativo fondamentale, deve essere comprovata con la specifica indicazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE informazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo
con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite. Hanno ulteriormente chiarito che, poiché il contraddittorio ha natura preventiva ed attiene all’indirizzo della fase amministrativa dell’accertamento i fatti in esso deducibili non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale, la ripetibilità della deduzione in sede giurisdizionale non salva dall’invalidità l’atto di imposizione, la ‘evidenza’ del fatto o della deduzione in sede amministrativa non coincide con i requisiti della ‘prova’ da fornire nel processo. Richiesto di annullare l’atto impositivo per violazione del contraddittorio, pertanto, il giudice di merito dovrà compiere -prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione – una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza.(Cass . sez. U. n. 21271 del 2025 cit.).
3.3. A tal proposito deve rilevarsi che nel ricorso di primo grado il contribuente si limitava ad affermare che le garanzie di cui all’art. 7 legge n. 212 del 2000 andavano estese anche agli accertamenti «a tavolino»; anche la censura di cui al ricorso per cassazione veniva incentrata solo su detta questione. Solo con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dedotto che, in sede di contraddittorio preventivo avrebbe avuto la possibilità di produrre altre prove in ordine al fatto che corresse in proprio, che sponsorizzasse ma, soprattutto, che la maggior parte del suo fatturato è legata al mondo RAGIONE_SOCIALE corse in quanto i suoi gazebo sono usati come box di appoggio dai piloti RAGIONE_SOCIALE varie scuderie. Trattasi tuttavia, di allegazione, oltre che tardiva, anche
generica che non può portare a ritenere superata la prova di resistenza secondo i parametri RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
3.4. Non appare pertinente nemmeno il richiamo alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE anti abuso quanto non risulta che sia stata contestata detta ultima
Il secondo motivo è infondato.
4.1. In primo luogo, questa Corte ha più volte chiarito che il divieto RAGIONE_SOCIALE c.d. doppie presunzioni o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, ben potendo il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. 02/08/2024, n. 21936).
4.2. In secondo luogo, erra il ricorrente nel ritenere che la sentenza abbia ritenuto provato il fatto ignoto di ricavi maggiori dal solo fatto della emissione da parte della RAGIONE_SOCIALE di fatture inesistenti.
La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver rilevato che alla base della verifica vi erano le fatture (ritenute inesistenti) emesse da detta società, ha fondato il proprio convincimento su altri elementi, rilevando che i giustificativi prodotti dal contribuente non consentivano di individuare con certezza a quale evento si riferissero, a quale periodo ed a quale fornitore; ha aggiunto che il contribuente partecipava direttamente ad eventi sportivi fornendo la dovuta pubblicità alla sua ditta sicché il sostenimento di ulteriori costi di sponsorizzazione era illogico ed antieconomico.
Il terzo motivo è infondato.
5.1. In primo luogo va ribadito che la motivazione per relationem dell’atto impositivo con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza o in altro avviso di accertamento non è illegittima significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 6409 del 2025; n. 30560 del 2017, n. 28060 del 2017).
La C.t.r. si è espressamente attenuta a questo principio ed ha tratteggiato i tratti salienti dell’atto impositivo dai quali poteva evincersi con chiarezza le motivazioni del recupero fiscale.
5.2. In secondo luogo il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato RAGIONE_SOCIALE
prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME