Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34220/2019 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) , con sede in Roma, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO CESSIONE DI AZIENDA VERIFICA SU AVVIAMENTO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Bergamo, in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di incorporante la RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 4 aprile 2019, n. 1539/26/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 4 aprile 2019, n. 1539/26/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione n. 20121T014829000 del 18 settembre 2014, notificato il 25 settembre 2014 alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (poi, incorporata dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) ed il 26 settembre 2014 alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) , per la maggiore imposta di registro nella misura di € 556.603,00 (con i relativi accessori) sulla cessione, con rogito notarile del 23 ottobre 2012, dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ di ramo aziendale in Boffalora Sopra Ticino (MI), avente ad oggetto la generazione di energia elettrica e calore, per il prezzo complessivo di € 3.000.000,00 , di cui € 280.000,00 per beni immobili ed € 2.720.000,00 per beni mobili, rettificandosi
-all’esito di verifica della Guardia di Finanza presso la sede della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , conclusasi con la redazione di processo verbale di contestazione del 29 luglio 2014, n. 72, dal quale si evinceva che, con rogito notarile del 28 novembre 2011, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era stata incorporata dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e che quest’ultima, con rogito notarile del 23 ottobre 2012, aveva ceduto alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ il ramo aziendale relativo alla generazione di energia elettrica e calore per il prezzo complessivo di € 3.000.000,00, senza indicazione dell’ avviamento -il valore da € 3.000.000,00 ad € 21.553.443,00 con la determinazione dell’avviamento nella misura di € 18.553.443,00, secondo il criterio della media dei ricavi nel triennio antecedente ex art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 440, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 30 settembre 2015, n. 668/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado -che aveva accolto, dopo la riunione, i ricorsi originari delle contribuenti – sul presupposto che l’atto impositivo fosse affetto da nullità per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 20 luglio 2000, n. 212 (nel testo vigente ratione temporis ), non essendo stato rispettato per la relativa emanazione il termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di contestazione.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE e la ‘ RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’inosservanza del termine di sessanta giorni per la comunicazione di « osservazioni e richieste » non inficiasse la validità dell’atto impositivo.
A suo dire, la sentenza impugnata « non fa buon governo della disciplina del contraddittorio preventivo sotto un duplice profilo:
-da un lato, non considera che l’imposta di registro non è un tributo ‘armonizzato’ e dunque non sottoposto in mancanza di una esplicita disposizione di legge – alla generalizzata applicazione del principio del contraddittorio;
-dall’altro, omette di soffermarsi sul fatto che la verifica, essendo stata compiuta a tavolino, comunque, non avrebbe comportato l’obbligo del contraddittorio preventivo ».
Preliminarmente, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (con ordinanza interlocutoria ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.: Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7829) della trattazione di questione involgente i limiti operativi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (con auspicabile e verosimile estensione, per la prossimità del tema, anche al l’area dei ‘ tributi non armonizzati ‘) ;
N e consegue l’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della prossima decisione sulla questione attinente al contraddittorio preventivo nel procedimento tributario.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio