Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9717 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
disponeva l’acquisizione del fascicolo di merito per la verifica del fatto processuale posto a base del secondo motivo di impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) e 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reputando erronea la valutazione del primo Giudice nella parte in cui aveva ravvisato l’esigenza di attivare, anche nell’ambito della procedura docfa, il contradditorio preventivo, osservando -di contro -l’Ufficio che la partecipazione del contribuente costituisce tratto immanente al procedimento in questione, stante la natura di atto complesso ed a formazione progressiva del riclassamento, qualificato dalla interlocuzione con il contribuente che ha presentato la rendita proposta, sottoponendola ai controlli dell’Ufficio.
Per altra via, l’RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con un intervento (sentenza n. 24823/2015) successivo a quello indicato dal Giudice dell’appello, avevano precisato che il principio dell’obbligo del contraddittorio preventivo opera solo per i tributi armonizzati e nei casi (non ricorrente nella specie) in cui è sancito dal legislatore.
Con la seconda censura l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., segnalando che il motivo di appello della contribuente riguardava solo il profilo della nullità dell’avviso in relazione alla dedotta violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, per cui la Commissione non poteva pronunciarsi sul merito della vicenda, soprattutto quando aveva già annullato l’avviso impugnato.
Con la terza ragione di impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546/1992, non avendo la sentenza impugnata indicato le ragioni di fatto e di diritto su cui si è basata la decisione, rendendo una motivazione solo apparente, basata su convincimenti personali e non fondato su di una disamina tecnicologico-giuridica.
Con la quarta censura, la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, 8, commi 1 e 2, d.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138 e 9, comma 3 lett. e ), d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, assumendo che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sul concetto di villa non avevano tenuto conto della normativa di riferimento.
Con il quinto motivo di impugnazione, l’istante sostenuto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, d.m. 19 aprile 1994, n. 701/1994 (regolamento della procedura docfa), ponendo in evidenza che la rendita presentata dal contribuente resta agli atti catastali, come rendita proposta, sino a quando l’Ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva sulla base di valutazioni contestualizzate in funzione della specificità della collocazione territoriale del bene e RAGIONE_SOCIALE sue caratteristiche.
6 . Il ricorso è fondato nei suoi primi due assorbenti motivi.
Va, infatti, accolto il primo motivo di impugnazione, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non è necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché la società contribuente si sia avvalsa della procedura docfa, tenuto conto della natura fortemente partecipativa di tale procedura, implicando essa l’indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti, che formano
la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall’ufficio rispetto alla proposta fatta dal contribuente.
L’ufficio, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale; né detta omissione contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati e non per gli altri per i quali non è rinvenibile, nella nostra legislazione, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre solo per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito e, quindi, non per la fattispecie in esame (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2022, n. 30228; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37480; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, n. 2298; Cass., Sez. T, 19 ottobre 29041; Cass. Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28742; Cass. Sez. 12 ottobre 2023, n. 28472).
7.1. Negli stessi termini la Corte costituzionale ha affermato che il diritto nazionale « non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidit à dell’atto», escludendo, pertanto, « che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell’art. 12, comma 7, statuto contribuente, perch é questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche ‘a tavolino’», ritenendo, quindi, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi che « di fronte alla molteplicit à di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in
particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (cos ì Corte costituzionale 21 marzo 2023, n. 47).
8. Anche il secondo motivo è fondato.
Dalla lettura dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 320/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, che aveva rigettato il suo originario ricorso, emerge che l’unico motivo di gravame era basato sulla dedotta «violazione del diritto al ‘contraddittorio anticipato’ ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 7 della legge n. 212/2000 e 24 della legge 4/1929» e la difesa della contribuente aveva avuto cura di precisare che «come esposto nella narrativa dello ‘svolgimento del processo’ la questione proposta con il ricorso introduttivo verte esclusivamente sull’esistenza di un diritto generale del contribuente a contraddire anticipatamente con la pubblica amministrazione allorché questa ritenga di adottare un atto lesivo per il privato» (così nell’atto di appello del 20 giugno 2016).
Per tale via, la contestazione alla sentenza appellata concerneva solo la diversa valutazione del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto non necessario instaurare nella fattispecie in rassegna il contraddittorio preventivo e, sulla base di questo unico motivo, nel ricorso in appello era stato chiesto, in via gradata, di rimettere alla Corta costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8.1. Si comprende allora come il Giudice di appello non poteva pronunciarsi sul merito della controversia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendovi la relativa domanda.
Non solo. Non poteva e non doveva nemmeno pronunciarsi sul merito della controversia, in quanto l’accoglimento del predetto motivo di gravame, per quanto di natura formale, già determinava l’annullamento dell’atto impugnato.
Le valutazioni che precedono assorbono l’esame dei restanti motivi di impugnazione.
10. – La decisione –
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte il ricorso va accolto in relazione al suo primo e secondo motivo, mentre va dichiarato assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
Non essendo necessari accertamenti in fatto la causa va decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, mentre si compensano quelle di merito, in ragione del progressivo consolidamento, nel corso del presente grado di giudizio, del principio illustrato in relazione al primo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed in secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 3.500,00 € per competenze, oltre accessori ed al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese vive che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre