Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6022 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16465/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese, in virtù di procure speciali a margine del ricorso , dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – intimata – avverso la sentenza n. 8108/18 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
udito l’ Avvocato NOME COGNOME per le ricorrenti;
Premesso che:
RAGIONE_SOCIALE acquistò due partite di greggio provenienti dalla Norvegia, territorio extra UE, commercializzate dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘TIL’ ), società con sede legale e residenza fiscale nel territorio di Bermuda.
Le cessioni di greggio in parola non sono state assoggettate ad iva in quanto operazioni ‘fuori campo’, per difetto del presupposto della territorialità di cui agli artt. 1 e 7-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono presupposto dell’imposta anche ‘le importazioni da chiunque effettuate’ , ed in base a tale disposizione RAGIONE_SOCIALE assolse l’iva ad aliquota ordinaria in un momento successivo e distinto rispetto all’acquisto da TIL, ossia al momento dell’importazione sul territorio italiano del petrolio già in suo possesso, in relazione al valore di transazione dell’acquisto accertato dall’Agenzia delle Dogane.
Per il principio di neutralità dell’iva, l’imposta assolta all’atto dell’importazione fu poi detratta dalle vendite a valle.
Nell’agosto 2014, la Guardia di Finanza notificò a RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘la contribuente’ , in base alla denominazione assunta in seguito all’incorporazione di RAGIONE_SOCIALE.p.A. da parte di RAGIONE_SOCIALE ) un processo verbale di constatazione con il quale contestò, ai soli fini delle imposte dirette (Irap e Ires) l’indeducibilità dei costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 110, commi 10 e 11 del Tuir in materia di indeducibilità dei costi sostenuti presso fornitori cd. black list.
In particolare, la Guardia di Finanza ritenne che RAGIONE_SOCIALE fosse una mera interposta e che le attività di trading fossero state svolte, in realtà, da altre società del gruppo RAGIONE_SOCIALE
Con riferimento all’iva, invece, i verificatori non mossero alcuna contestazione, evidentemente sul presupposto che la contribuente procedette a detrarre l’iva versata all’atto dell’importazione del greggio nel territorio nazionale.
In data 23 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate notificò alla contribuente e ad RAGIONE_SOCIALE.p.A. come consolidante, ai sensi dell’art. 40 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un avviso di accertamento per Irap e Iva e un avviso di accertamento ai fini Irpef.
L’Ufficio non considerò opportuno concludere per la totale indeducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto delle partite di greggio, dal momento che l’effettivo acquisto non era stato revocato in dubbio dall’attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza.
Tuttavia, l’ufficio contestò alla contribuente l’indeducibilità di una quota del costo di acquisto del greggio, asseritamente riferita ad una prestazione di servizi di intermediazione svolta da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE
In particolare, l’ufficio ritenne di poter scindere il costo globale sostenuto da TIL in un costo della merce, effettivamente sostenuto, anche se nei confronti di un soggetto diverso da TIL; ed un costo del servizio di approvvigionamento individuato nella quota parte dell’extraprofitto di TIL rifer ibile alle società italiane (servizio di intermediazione oggettivamente inesistente).
L’Agenzia delle Entrate, con gli avvis i di accertamento notificati, ritenne così di poter recuperare la quota parte di iva che sarebbe stata indebitamente detratta, oltre che la quota parte di Ires e di Irap che sarebbero state indebitamente dedotte dalla base imponibile, con le connesse sanzioni.
La contribuente e la consolidante proposero distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, che, previa riunione, furono rigettati dalla C.T.P. di Roma.
Su appello delle contribuenti, la C.T.R. del Lazio annullò gli avvisi di accertamento solo con riferimento all’Irap, escludendo che il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 possa valere in relazione a tale imposta.
Rigettò, per il resto, l’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado, la contribuente e la sua consolidante hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata .
Il Sostituto P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta.
Le contribuenti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art.
378 c.p.c.
Rilevato che:
Con il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto che l’obbligo dell’instaurazione del contraddittorio preventivo con riferimento alla ripresa Iva sarebbe stato soddisfatto nonostante che nel processo verbale di constatazione, rispetto al quale si era data la possibilità alla contribuente di controdedurre, erano stati mossi rilievi solo in relazione all’Ires e all’Irap.
Non essendosi ritualmente svolto il contraddittorio preventivo in relazione alla ripresa Iva, la decisione del primo motivo presuppone la risoluzione del la questione del contenuto e dell’entità della ‘prova di resistenza’, cioè di quali sono le condizioni in presenza delle quali,
pur accertato il vizio procedimentale dell’omissione del contraddittorio preventivo, il Giudice tributario e la Suprema Corte possono comunque decidere i ricorsi sulla base dei motivi ‘di merito’ in essi contenuti, attinenti alla fondatezza o infondatezza sostanziale della ripresa Iva.
Essendo stata la detta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024, il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, il 13 dicembre 2024.