Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 828-2016, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), nella qualità di eredi di NOME COGNOME, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. NOME COGNOME (EMAIL, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla INDIRIZZO NOME INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO
DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2398/05/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25.11.2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e ad NOME COGNOME nella qualità di socio di quest’ultima e legale rappresentante di entrambe le predette società, alcuni avvisi di accertamento per riprese I.R.P.E.G, I.V.A. ed I.R.A.P. relative agli anni di imposta 1998-1999;
che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Bari che, previa riunione, accolse parzialmente i ricorsi;
che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto i contribuenti proposero, rispettivamente, appello in via principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale rigettò il primo ed accolse il secondo, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati, avendo rilevato (a) quanto all’I.V.A., l’esistenza di un giudicato esterno favorevole ai contribuenti, sia pure relativo ad avviso di accertamento concernente diverso e precedente anno di imposta (1996), ma basato sul medesimo procedimento ispettivo sotteso alle riprese oggetto della presente controversia nonché, più in generale, l’illegittimità del procedimento di verifica, siccome (b) ‘ fondato su autorizzazione del p.m., adottat in esito a denuncia anonima ‘ e (c) protrattosi in maniera ‘ abnorme…dal 29/09/1998 al 04/10/2000 ‘;
che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, il primo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza del 9.6.2010, n. 18583, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio innanzi alla medesima C.T.R. anche per la liquidazione delle spese di lite;
che NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME riassunsero il giudizio innanzi alla C.T.R. della Puglia, insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al de cuius nonché, in via subordinata, per l’annullamento, nei propri confronti e quali eredi del COGNOME, delle sanzioni irrogate a quest’ultimo;
che la C.T.R. della Puglia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2398/05/14, depositata il 25.11.2014, rigettò l’originario gravame proposto dal COGNOME osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come: 1) ‘ le verifiche effettuate presso le aziende da considerarsi regolari e conformi ai dettati di legge ‘, non derivando alcuna conseguenza dal protrarsi dele operazioni di accertamento oltre i termini legali, né avendo l’accesso presso le abitazioni private dei soci, per quanto ‘ non regolare, in mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica ‘, procurato alcun nocumento a costoro; 2) gli accertamenti presso i conti correnti bancari dei soci fosse una conseguenza necessitata, derivante dalle ‘ discrasie in merito al conto ‘soci c/finanziamenti ‘ delle società verificate; 3) correttamente l’Ufficio avesse applicato il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci, ‘ per evitare la doppia tassazione dei redditi ‘; 4) l’avviso di accertamento fosse motivato; 5) condivisibile
fosse, infine, la motivazione della C.T.P. circa le doglianze svolte dal contribuente in relazione alla dedotta superficialità dei fatti contestati con riferimento agli accertamenti bancari (punto sei del gravame in riassunzione) ed alla correttezza della sentenza di prime cure circa l’esclusione dei prelievi dai conti correnti per la determinazione dei ricavi (punto sette); che avverso tale decisione NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE; che, fissata originariamente l’adunanza camerale per l’udienza del 17.1.2023, all’esito della stessa la causa è stata rinviata a nuovo ruolo all’udienza odierna, con ordinanza interlocutoria n. 7809 del 17.3.2023, per l’acquisizione dei fascicoli di merito, onde verificare l’atto di riassunzione del giudizio innanzi alla C.T.R. della Puglia, a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza n. 2398/05/14 della medesima C.T.R; che, acquisiti i fascicoli di merito da parte della Cancelleria, dalla loro lettura è emerso (a) che, con ordinanza dell’11.12.2012, la C.T.R. ebbe ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e (b) che, a seguito della cancellazione delle stesse dal registro delle imprese, l’atto di riassunzione fu notificato a tale RAGIONE_SOCIALE nella qualità di ex socio e liquidatore delle suddette società;
che il predetto RAGIONE_SOCIALE, nella qualità, non è stato evocato nel presente giudizio di legittimità (cfr. anche la relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché la p. 2 del ricorso introduttivo), sicché si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di integrare il
contraddittorio nei confronti dello stesso, ex art. 331 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di LOPES POLLO THYAGO, nella qualità, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione