Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3913/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresentante e difende unitamente all’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRENTO n. 52/2014 depositata il 21/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE, socia della RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla prima nel 2008, nonché gli ex soci di questa NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato avvisi di
accertamento per l’anno 2006 recanti recuperi IRES, IVA e IRAP sul presupposto che si trattasse di società non operativa con determinazione di reddito minimo.
La CT di primo grado di Trento ha rigettato il ricorso.
La società e i soci hanno proposto appello che la CT di secondo grado di Trento, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato, osservando che si trattava di società non operativa che non aveva superato il test di operatività né aveva dimostrato l’esistenza di ‘oggettive situazioni’, specifiche e indipendenti dalla sua volontà,che avevano impedito il raggiungimento della soglia e del reddito minimo presunto.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, che si è affidata a cinque motivi, e ha depositato memoria.
Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212/200 anche in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. e agli artt. 41, 47 e 48 della CEDU, laddove la CTR ha negato la violazione del diritto al contraddittorio.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 della l. n. 724/1994 perché il rimborso IVA non poteva essere negato per il 2006.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994 perché l”oggettiva impossibilità’ deve essere intesa non in termini assoluti ma economici aventi riguardo alle condizioni effettive del mercato e, in questo caso, la società aveva dimostrato che non era riuscita né a vendere né a locare l’immobile acquistato perché il mercato era in fase recessiva, l’immobile era al grezzo,
non erano state concesse le autorizzazioni e soltanto nel 2009 si era riusciti a locarlo.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 7247!994 e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 53 Cost. laddove la CTR aveva negato alla contribuente il diritto a dimostrare le condizioni che consentono di superare la presunzione prevista dall’art. 30 cit. in forza del principio di effettività di cui all’art. 53 Cost.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, perché gli impianti e gli allacci ai servizi non erano stati ultimati e ciò costituiva oggettiva impossibilità di conseguire ricavi non potendosi locare né vendere l’immobile.
Va osservato che il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE ed ex socia della stessa nel periodo d’imposta oggetto dell’accertamento , non è stato notificato agli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME che erano parti del giudizio di merito.
Conseguentemente, deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro che devono necessariamente partecipare al giudizio, trattandosi oltretutto di accertamento del reddito societario che riguarda, per trasparenza ai sensi dell’art. 5 TUIR, tutti i soci della società di persone (v. Cass. sez. un. n. 14815/2008).
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME