Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2538 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13853/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti;
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA n. 1550/2023, depositata in data 2/3/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, accertava, a carico della ditta RAGIONE_SOCIALE in persona dell’omonimo titolare, esercente attività di RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI, ai sensi dell’art. 39, 2° c. lettera d/bis D.P.R. 600/73, per l’A.I. 2015, un maggior reddito, ai fini IRPEF, di € 67.884,00, un maggior valore della produzione, ai fini IRAP, di € 58.193,00 ed una maggiore imposta IVA di € 19.597,00.
L’a vviso era preceduto da invito n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 ter D. Lgs. 218/97, invitava il contribuente a presentarsi (in data 21/12/2020), per attivare il procedimento di accertamento con adesione, in merito ai rilievi formulati nell’atto impositivo.
L’i nvito a definire in adesione i rilievi emersi era ritualmente preceduto da una richiesta di esibizione di documentazione (invito n. NUMERO_DOCUMENTO prot. n. NUMERO_DOCUMENTO) ex artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72 del 7/07/2020.
Poiché il contribuente non dava seguito a detti inviti, l’ ente impositore, ex art. 39, comma 2, lett. d-bis DPR 600/1973, emise l’avviso in questione, sulla scorta dei dati risultanti dall’ anagrafe tributaria (Spesometro) e di quelli forniti dal RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alle revisioni effettuate dalla ditta
RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2015, come specificamente riportato nell’ avviso di accertamento.
Avverso l’emesso provvedimento fiscale propo se ricorso il contribuente.
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE accolse in parte il ricorso.
Il contribuente propose appello principale, mentre l’ufficio , costituendosi, spiegò appello incidentale.
La CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, ritenendo assorbente il motivo relativo all’illegittimità del contraddittorio, annullava l’atto impositivo impugnato, assorbendo anche l’appello incidentale dell’ufficio.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Ragioni della decisione
1.Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 5 ter del d.lgs. n. 218/97 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza di appello per aver annullato l’avviso di accertamento poiché preceduto dall’attivazione di un contraddittorio non previsto dalla legge.
La Corte tributaria d’appello ha assunto l’ illegittimità del procedimento di accertamento per aver e l’amministrazione trasmesso un invito ad instaurare il contraddittorio, per una fattispecie per la quale non ne era prevista l’obbligatorietà, ritenendo che ‘… siano state poste in atto procedure contrastanti e che non avrebbero dovuto essere seguite in quanto espressamente vietate dalle norme di legge, da ciò derivandone l’illegittimità della sentenza appellata per violazione dell’art. 5 -ter, d.lgs. n. 218/9 7 …’ .
Argomenta la difesa erariale che il contraddittorio preventivo costituisce una norma di salvaguardia del contribuente nei rapporti con il fisco.
Il Legislatore, infatti, pur non generalizzandone l’uso, lo ha ritenuto necessario per talune fattispecie, tra le quali non rientra, pacificamente, l’avviso in questione.
Difatti nelle ipotesi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale disciplinati dall’articolo 41bis del D.P.R. 600/73 e dall’articolo 54, terzo e quarto comma, D.P.R. 633/72, intesi quali accertamenti parziali emessi dall’ufficio, in base alle informazioni risultanti dall’anagrafe tributaria e agli esiti dell’attività istruttoria o di controllo svolta anche da altri uffici o amministrazioni, per determinare la pretesa tributaria senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore azione accertatrice, in deroga al principio di unicità dell’accertamento tributario statuito, seppur indirettamente, dagli articoli 42 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72, non è prevista l’applicabilità dell’invito obbligatorio.
Peraltro, in linea logica ancor prima che giuridica e secondo criteri di comune esperienza, laddove non è prevista l’obbligatorietà di un istituto non ne è certamente limitata la facoltà, soprattutto in caso di disciplina volta a favore del contribuente.
Prosegue ancora l’amministrazione nella sua censura imputando al Collegio di secondo grado di aver accolto l’ appello perché l’amministrazione aveva attivato un contraddittorio non imposto dalla norma, facendone derivare l’invalidità dell’atto impositivo, sostanzialmente ‘punendo’ l’operato dell’ufficio per ‘una intollerabile deviazione dal moRAGIONE_SOCIALE normativo perentoriamente prescritto’.
Il giudice di appello, dunque, è giunto al paradosso di sanzionare l’ amministrazione, tacciando di invalidità/illegittimità l’atto fiscale, solo per aver cercato la collaborazione del contribuente (finalizzata, proprio, ad instaurare un confronto con l’interessato sugli elementi desunti dallo
‘spesometro’ e dalle informazioni fornite dal MIT) tentando di instaurare un dialogo preventivo alla luce dei principi di collaborazione e leale cooperazione.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997 , nei commi 1 e 2, dispone: ‘ L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ‘ .
Orbene, deve rilevarsi che l’obbligatorietà dell’invito a comparire di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento, di cui al comma 1 dell’art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997, è prevista come garanzia del contribuente, per dargli la possibilità di definire la sua pendenza con il fisco prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ma non implica l’invalidità dell’atto impositivo seguito ad un invito a comparire rivolto al contribuente fuori dei casi in cui esso sia obbligatorio per legge.
Nel caso che ci occupa, l’amministrazione ha fatto di più di quello che doveva fare, nell’esclusivo interesse del contribuente, che d’altro canto non può subire preclusioni difensive legate al corso del procedimento di definizione dell’accertamento attivato dall’ufficio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato .
Infatti, se l’attivazione del contraddittorio preventivo è avvenuta praeter legem (il che non significa contra legem ), il contribuente, come correttamente statuito dai giudici di primo grado, non può subire preclusioni (legate ad eventuali suoi inadempimenti nel corso del procedimento preventivo di definizione dell’accertamento) che non avrebbe subìto se l’amministrazione avesse, secundum legem , emesso l’avviso di accertamento in questione senza la notificazione del previo invito a comparire di cui all’art. 5 ter del d.lgs. n. 218 del 1997.
2. Il ricorso è fondato.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, che in diversa composizione, esaminerà i motivi dell’appello principale rimasti assorbiti, oltre che l’appello incidentale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)