Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5816 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale -prova di resistenza -valori OMI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 35442/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (P.e.c.: EMAIL, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore; -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.1446/1/2018 depositata in data 16/7/2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva accolto l’appello incidentale proposto da ll’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello principale della società RAGIONE_SOCIALE ora in liquidazione, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia n.494/1/2014 con la quale venivano riuniti e parzialmente accolti i ricorsi introduttivi.
Le riprese traevano origine dal fatto che l’Agenzia delle Entrate per l’anno 2008 accertava nei confronti della società maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP ed IVA in relazione a 26 contratti di compravendita di appartamenti facenti parte di due complessi immobiliari, rettificando i prezzi di vendita indicati nei rogiti sulla base: dei valori OMI, del valore dei mutui contratti da alcuni degli acquirenti, dei valori delle relative perizie di stima degli immobili, di alcuni contratti preliminari aventi ad oggetto i medesimi e dello scostamento risultante dagli studi di settore.
Trattandosi di società a base ristretta, costituita da un socio (NOME COGNOME partecipante al 60% e da altri due (NOME COGNOME e NOME COGNOME partecipanti ciascuna per il 20%, l’Agenzia, con separati avvisi, contestava alla società l’omesso versamento delle ritenute sugli utili occulti distribuiti ai soci ed accertava nei confronti di NOME COGNOME il maggior reddito di partecipazione.
I ricorsi in primo grado, previa riunione, venivano respinti in relazione ai maggiori ricavi accertati per due delle compravendite ed in relazione ai discendenti recuperi d’imposta e sanzioni nei confronti della società in concordato preventivo e del socio NOME COGNOME venivano accolti per il resto.
Contro tale sentenza venivano proposti due distinti appelli; il primo, incardinato da NOME COGNOME veniva deciso con sentenza della CTR che dichiarava la nullità della sentenza di primo grado limitatamente
alla pronuncia sul ricorso proposto in primo grado dal medesimo contribuente, rimettendo la decisione alla CTP.
Sul secondo, proposto dalla società, la CTR emetteva ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del 7° comma dell’art. 10 della legge n. 212/2000, nella parte in cui limitava il diritto del contribuente di ricevere copia del p.v.c. e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni alle sole ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 187/2017, dichiarava manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale e il processo veniva riassunto. Il giudice d’appello rigettava l’appello principale della contribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di 1° grado, venivano confermati i provvedimenti impugnati.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Considerato che:
È stata rimessa alle Sezioni Unite la discussione e decisione di controversia relativa alla prova di resistenza di cui all’art. 10, comma 7, della legge n. 212/2000 con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati, specifico oggetto del secondo motivo nel presente ricorso;
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2024